Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2002, n. 5856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5856 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
O L 2 L 7 - 0 O 1 B - 6 I 2 D L E LA CORTE05856/0 2 D A 2 T 4 S 6 . O R P . REPUBBLICA ITALIANA R P . M I D B U A . l l D a i . E b T a t N CASSAZIONE 2 E 2 Oggetto S . E t r a ACC.NE INVERTITA SCAD. SEZIONE PRIMA CIVILE TERMINI P.U. IRRILEVANZA PROROGA OCCUPAZIONE INAPPLICABILITA' 5 BIS AD Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: AREE AGRICOLE R.G.N. 5997/00 Dott. Giovanni OLLA Presidente - Consigliere CAPPUCCIO - Dott. Giammarco Cron. 17175 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO- Consigliere Rep. 1311 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Ud. 15/01/2002 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA copia Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L.155 COMUNE DI NICOLOSI, in persona del Sindaco pro tempore, 2.2. APR 2002 il elettivamente domiciliato in ROMA VIĄ NIZZA 45, presso l'avvocato STEFANO FIORENTINI, rappresentato e difeso BUSCEMI, dagli avvocati CARMELO TOSCANO, SALVATORE ricorrente R giusta procura a margine del ricorso;
contro
TURISTICA MONGIBELLO di ZI SO C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALILEO GALILEI presso l'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO,45, 2002 55 dall'avvocato NICOLO' rappresentata e difesa 1 D'ALESSANDRO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 554/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata 1'8/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Buscemi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato D'Alessandro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 13.12.1990, la s.n.c. Turistica NG conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania il Comune di Nicolosi, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'illecita detenzione di un'area estesa circa mq. 76720 di proprietà di parte attrice, nonché la condanna dello stesso Comune all'indennità per il periodo di occupazione legittima, il tutto oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e 2 compensi di causa. Esponeva la società attrice che, con deliberazione della G.M. di Nicolosi n. 91 del 30.4.80, era stato ap- provato il progetto per la realizzazione dei lavori di installazione di strutture per gli sports invernali;
che con successiva deliberazione n. 290 del 24.9.83 era stata approvata una variante di aggiornamento suppleti- in seno alla quale erano stati indicati i termini va, di inizio e fine lavori e della procedura espropriati- fissati rispettivamente in anni uno e cinque dallava, data della stessa deliberazione;
che, pertanto, entro il 23.9.1998 doveva concludersi la procedura espropria- tiva con l'emanazione del decreto di espropriazione;
che, non essendo ciò avvenuto, la società attrice aveva maturato il diritto al risarcimento dei danni per l'illecita occupazione dell'area, ormai irreversibil- mente trasformata a causa dell'intervenuta realizzazio- ne dell'opera pubblica;
che tali danni erano commisura- bili in L. 16.000 al mq.. Il Comune di Nicolosi, ritualmente costituitosi in persona del Sindaco pro tempore rilevava che l'occupazione dell'area di proprietà della Turistica NG era avvenuta in data 24.2.1984 per la durata di anni cinque e che il termine di scadenza dell'occupazione era stato prorogato dapprima di un an- 3 no ai sensi dell'art. 1 co. 5 bis D.L. 22.12.84 n. 901 come introdotto dalla legge di conversione 1.3.85 n. 42 e, poi, di un ulteriore periodo di due anni per effetto dell'art. 14 CO. 2 D.L. 29.12.1987 n. 534 conv. In 1. 28.2.1988 n. 47; che, pertanto, l'occupazione in corso doveva ritenersi legittima e l'azione improponibile;
che, inoltre, con provvedimento n. 12/90 del 24.3.1990 il Sindaco di Nicolosi aveva pronunciato l'espropriazione dell'area, con la conseguenza che ormai la procedura ablativa era stata portata a compi- mento. Il Tribunale di Catania, condivise le tesi del Co- mune, rigettava la domanda. Ma, su gravame della società attrice, la Corte ter- ritoriale, in riforma di quella decisione, riconosceva viceversa all'appellante il diritto al risarcimento del danno da accessione invertita che liquidava in L. - 368.486.610, in relazione al "valore di mercato" dell'area in questione, di natura pacificamente agrico- la - e il diritto all'indennità di occupazione legitti- ma il cui an e quantum non sono più in discussione. Avverso questa sentenza, depositata 1'8 settembre 1999, il Comune ha proposto ricorso affidato a due mez- zi di cassazione. Resiste la Turistica NG con controricorso. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La questione prospettata con il primo motivo della impugnazione - se abbia errato la Corte di Cata- nia nell'escludere (ai fini della ritenuta ricorrenza dei presupposti della accessione invertita) la proroga sincronica dei termini sub art. 13 1. 2359/1865 con -quella del termine di occupazione legittima va risol- contrario all'assunto del Comune. ta in senso Secondo, infatti, il fermo indirizzo giurisprudenziale da cui non v'è ragione di discostarsi qualora siano - - scaduti, come pacificamente nella specie i termini per il compimento dell'espropriazione fissati nella dichia- razione di pubblica utilità ai sensi del citato art. 13 1. n. 2359, cessa la legittima occupazione dell'area destinata all'esproprio, divenendo altresì irrilevante qualunque prolungamento del periodo di occupazione suc- cessivamente disposto anche automaticamente per legge (cfr. sent.ze nn. 2435/84; 2256/85; 9384/99; 1836, 4088, 5048/2001). Ed invero i termini relativi alle occupazioni di urgenza assolvono a funzioni diverse e non sono sovrap- ponibili rispetto a quelli riguardanti il compimento delle espropriazioni, previsti dal richiamato art. 13 1. 2359/1865. E ciò si esprime sia sotto il profilo per cui la eventuale scadenza degli stessi non incide di 5 per sé sulla dichiarazione di p.u. e sul potere della P.A. di realizzare l'opera, sia inversamente sotto il profilo, appunto per cui, una volta che siano trascorsi inutilmente termini per il compimento dell'espropriazione e dei lavori, la dichiarazione di p.u. diventa inefficace e l'ablazione non è più attua- bile anche se sia intervenuto un provvedimento di pro- roga dei termini per l'occupazione.
2. Del pari non condivisibile è la tesi del Comune, ricorrente prospettata, in via subordinata, con il re- siduo secondo mezzo impugnatorio, secondo cui il crite- rio riduttivo (rispetto a quello del valore di mercato integrale) per la determinazione del risarcimento del danno da accessione invertita, introdotto dall'art. 3 CO. 65 1. 662/96 (che ha aggiunto un comma 7 bis all'art. 5 bis della 1. 359/92), si applicherebbe, con- trariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, anche nel caso di occupazione acquisitiva di terreni aventi, come nella specie, natura agricola. Я Anche sul punto il Collegio intende, infatti, riba- dire la propria ormai consolidata giurisprudenza, se- condo cui quel criterio (correlato al valore venale di- midiato.......aumentato del 10%) non è applicabile ai suoli agricoli, per i quali, a differenza che per quelli edi- ficabili, non ha subito modificazioni la regola (cui 6 correttamente, quindi, ha fatto riferimento la Corte di appello) di commisurazione del danno da occupazione il- legittima al valore di mercatodei suoli così occupati (cfr. nn. 5893/98; 2336/99; 9683/2000). come già sottolineato il carattere Ed invero - speciale della disciplina indennitaria per i suoli agricoli, modellata sul principio dell'effettività, mai modificata dopo la sua entrata in vigore, e differen- ziata, fin dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, dalla disciplina per l'indennizzo dei suoli edificabili, e inoltre la ratio legislativa, sia delle modifiche in- trodotte nei criteri di calcolo dell'indennità per que- sti ultimi (art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 59), sia della disciplina del risarcimento del danno da occupa- zione appropriativa (art. 1, comma sessantacinquesimo, legge 28 dicembre 1995 n. 549, peraltro dichiarato in- costituzionale), caratterizzata dall'intento di conte- nere la spesa pubblica (sulla quale scarsamente incide la voce di spesa per il risarcimento del danno da occu- pazione di suoli agricoli), inducono ad attribuire al rinvio contenuto nel nuovo comma settimo bis dell'art. 5 bis legge 359, come introdotto dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, legge 23 dicembre 1996 n. 662 cit., la funzione di determinare le condizioni stesse di ap- plicabilità della norma (ai soli terreni fabbricativi), ricavabili all'interno della disposizione richiamata, restando determinabile il risarcimento del danno da oc- cupazione appropriativa dei suoli agricoli in base al criterio della piena reintegrazione patrimoniale, com- misurata al prezzo di mercato del fondo (cfr. n. 2336/98 cit.).
3. Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
ricorso e condanna il Comune La Corte rigetta il 0 Coltre ad € 4.000,00 peralle spese, che liquida in pot onorari. Roma, 15 gennaio 2002. 1 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Olla Mario Rosario д 2 LUG 002 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A M Prima Conions Civilo RATE O R I D Depos 2002 IL CANCELLIERE. O Anched Blanchi L 2 L 7 - O 0 1 B - 6 CELLIERE I 2 D L E D A T 2 S 4 6 O . P R . P M . 109T 2011 I D с A B к . l D l a . E 456T b T a t N E 2 TOT. 12911 S 2 . E t r a 8