Sentenza 22 aprile 2005
Massime • 1
L'ordinanza di convalida dell'arresto redatta mediante rinvio "per relationem" al verbale della polizia giudiziaria con l'aggiunta di clausole meramente di stile non può ritenersi motivata e va conseguentemente annullata. (Fattispecie relativa a convalida effettuata su modulo prestampato, mediante rinvio al verbale di arresto e con la frase: "l'arresto risulta legittimamente eseguito ai sensi degli artt. 380-383 cod. proc. pen., ricorrendone tutti i presupposti").
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- 1. Il Giudice, con l’ordinanza di convalida dell’arresto prevista dall’art. 391, co. III, c.p.p. deve limitarsi a verificare il legittimo uso dei poteri discrezionali…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 dicembre 2012
- 2. Gravi indizi di colpevolezza, rinvio alla scheda predisposta dalla P.G., illegittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 novembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2005, n. 23457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23457 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 22/04/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 579
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 019518/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR FA N. IL 16/05/1984;
avverso ORDINANZA del 20/01/2004 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Mura, che ha chiesto l'annullamento con rinvio sul provvedimento impugnato;
La Corte:
OSSERVA
RA BI ricorre per Cassazione, con atto personalmente sottoscritto, avversi l'ordinanza in data 20.1.20043, con la quale il giudice del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di RA BI in ordine al reato di tentato furto aggravato di una motocicletta, eseguito in data 19.1.2004 dai Carabinieri di Roma San Pietro. Il ricorrente deduce:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 380, 381 e 382 CPP in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b C.P.P., sul duplice rilevo che: a) il provvedimento impugnato non avrebbe dato conto alcuno dei presupposti della flagranza o quasi flagranza normativamente previsti dall'art. 382 CPP, non essendo stato il ricorrente sorpreso nell'atto di commettere il furto, ne' inseguito con cose o tracce dalle quali potesse apparire la commissione del reato immediatamente prima;
b) sarebbe stato pretermessa, in ogni caso, l'ipotesi di arresto facoltativo in flagranza, giustificato solo dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto, dovendosi opporre alle aggravanti ex nn. 2 e 7 dell'art. 625 CP, le attenuanti generiche e quella del danno patrimoniale di speciale tenuità;
2) mancanza e difetto di motivazione, nell'assunto del difetto di un rapporto di contestualità tra la commissione del fatto e l'intervento della Polizia Giudiziaria.
Il ricorso è fondato quanto al primo ed assorbente motivo sub a). L'ordinanza di convalida dell'arresto in flagranza di reato, invero, deve essere motivata, innanzi tutto, in ordine alla sussistenza degli estremi della flagranza, e poi in ordine alla configurabilità di una delle ipotesi di arresto ed al rispetto dei termini della procedura di convalida;
in tal senso, infatti, il giudice adempie al necessario dovere di controllo della legittimità del provvedimento limitativo della libertà personale. Nella specie, l'ordinanza non contiene alcuna motivazione in punto di legittimità dell'arresto, per tale non potendosi certamente intendere il mero rinvio al verbale redatto dall'organo di polizia (Cass. Sez. 3^, 23.1.1998 n. 285, Giarretta C. ed altri); rinvio, peraltro, cui segue, nel modello prestampato, l'affermazione che "l'arresto risulta legittimamente eseguito ai sensi degli artt. 380-383 CPP ricorrendone tutti i presupposti", termini che, per genericità ed omnicomprensività meramente descrittiva dei presupposti dell'arresto, ed in difetto di un qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, disvelano l'evidente disimpegno motivazionale del giudice.
Consegue che, assorbita ogni altra censura, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Gip presso il Tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, e dispone la trasmissione degli atti al Gip presso il Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2005