Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di violazioni della legge 5 novembre 1971 n. 1086, sulla disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, al fine di affermare la responsabilità del proprietario occorre verificare che questi abbia assunto una delle qualità proprie prese in considerazione dalla norma incriminatrice, ovvero di committente, costruttore, direttore dei lavori o collaudatore, atteso che alla semplice qualità di proprietario non può connettersi un generale dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale prescindendo dalla concreta situazione in cui venne svolta l'attività incriminata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 8579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8579 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco TORIELLO Presidente
Dott. Claudio VITALONE Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Vittorio VANGELISTA Consigliere
Dott. Aldo FIALE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'impugnazione proposta da:
ROSARIA ZULLINO n. a Francavilla Fontana il 4/10/1952;
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi - sezione distaccata di Francavilla Fontana - il 5 dicembre 2001;
sentita la relazione del Consigliere Claudio Vitalone;
ascoltate le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del dott. Gioacchino Izzo, il quale ha chiesto declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tratta a giudizio del Tribunale di Brindisi - sezione distaccata di Francavilla Fontana - Rosaria LL, con la sentenza in epigrafe, è stata ritenuta colpevole di violazione continuata alla disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato (artt. 81 cpv c.p. e, 4, 13 e 14 L. 1086/71) e condannata alle pene ritenute di legge. Ha proposto appello la LL, affidandosi ad un unico mezzo di annullamento e denunciando difetto di motivazione e violazione di legge. La sentenza impugnata - afferma - avrebbe enunciato in via del tutto astratta taluni orientamenti giurisprudenziali sulla fattispecie in contestazione, senza spiegare in alcun modo le ragioni sostantive del giudizio di colpevolezza.
In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato che le norme incriminatrici in epigrafe fanno riferimento esclusivo al committente, al costruttore ed al direttore dei lavori, ma non pure al proprietario che non è, quindi, tra i destinatari dei precetti che si assumono violati. La LL era proprietaria dell'immobile in regime di comunione dei beni con il marito. La sua attività di casalinga non le consentiva di disporre delle risorse economiche necessarie all'edificazione dell'immobile, che provenivano invece dai redditi di lavoro del coniuge. Non incombeva a lei, ma al costruttore la denuncia di inizio lavori, contemplata dall'art. 4 della L. 1086/71. Oltre tutto, avendo ottenuto concessione edilizia a sanatoria dell'abuso edilizio, era ragionevole dubitare che essa si fosse effettivamente interessata alla realizzazione dell'opera; e comunque di tanto non era prova agli atti del processo. La Corte d'appello di Lecce, con ordinanza del 3 maggio 2002, ritenuto che contro l'impugnata sentenza - ai sensi dell'art. 593 comma 3 c.p.p. - poteva essere proposto soltanto ricorso per
Cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Suprema Corte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In tema di violazione della L. 5 novembre 1971 n. 1086 sulla disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, è certamente vero che le disposizioni sanzionatorie che vi sono allestite (artt. 13 e segg.) fanno riferimento al committente, al costruttore, al direttore dei lavori ed al collaudatore, ma non pure al proprietario, il quale non può essere considerato - in via di estensione analogia - autonomo destinatario del relativo precetto. Di talchè, per affermare la responsabilità, occorre positivamente dimostrare non tanto che egli fosse beneficiario dell'interesse economico connesso all'iniziativa edificatoria, dimostrazione spesso insita nella stessa verificazione del fatto, quanto piuttosto che egli abbia assunto una delle qualità "proprie" considerate nella norma incriminatrice, ovvero che abbia agito in concorso con l'autore materiale della condotta ovvero non gli si sia adeguatamente opposto.
Alla semplice qualità di proprietario, in sostanza, non può connettersi un generale dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale, prescindendo dalla concreta situazione in cui venne svolta l'attività incriminata. Per tale aspetto - va ulteriormente osservato - ancorchè non possa esigersi che sia l'incolpato a dimostrare la propria contrarietà o comunque la propria estraneità al fatto altrui, il giudizio di responsabilità può derivarsi da elementi indiretti e sintomatici, che nitidamente rivelino o consentano di identificare adeguatamente il comportamento positivo o negativo, che viene assunto ad elemento integrativo della colpa.
Ciò premesso in linea esegetica, con riferimento al caso in esame va rilevato che dalla sentenza impugnata risulta che i vigili urbani del comune di Oria, nel corso di un controllo eseguito il 13 gennaio 1999, rilevarono che la LL, "in qualità di proprietaria", edificando un piano interrato eccedenti di 150 mq. il progetto approvato, con impiego di pilastri in cemento armato, aveva realizzato opere edilizie in totale difformità dalla concessione, che le era stata rilasciata per la costruzione di una casa rurale. In occasione di successivo sopralluogo (21.3.2000), i vigili constatarono ancora che i lavori erano proseguiti con l'edificazione dell'intero piano rialzato esteso per mq. 295, completo di solaio in materiale latero-cementizio, sorretto dagli stessi pilastri in cemento armato che erano stati osservati nel primo controllo. Era stato altresì realizzato, senza concessione edilizia, un locale di circa 30 mq. in conci di tufo e solaio latero-cementizio. Il Tribunale, nel dare atto di tali accertamenti di fatto, ha rilevato che dalla documentazione acquisita al fascicolo processuale risultava che il Comune di Oria aveva rilasciato all'imputata concessione in sanatoria per le opere realizzate in difformità della concessione.
Alla stregua di tali risultanze, appare dunque evidente che il giudizio di penale responsabilità a carico della prevenuta è stato formulato non già e soltanto sulla sua qualità di proprietaria dell'area edificata, quanto piuttosto sul fatto che era stata lei a curare la costruzione dell'immobile, quale titolare della relativa concessione edificatoria (la circostanza è pacifica anche nell'atto d'impugnazione), ed era stata lei a sollecitare ed ottenere la concessione in sanatoria dopo la consumazione delle contestate violazioni urbanistiche.
Ne consegue che nessuna censura di legittimità può essere mossa alle scelte decisorie del giudice del merito, che appaiono ancorate ad elementi di sicura efficienza dimostrativa e rispettose dei ricordati principi interpretativi.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 FEBBRAIO 2003.