Sentenza 12 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2004, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ELCQ OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO MERLINO, che lo difende unitamente all'avvocato LUDOVICA BARALDO, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PAVIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 278/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 16/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza 16 dicembre 1999, ha ritenuto l'attività svolta da OR DECQ, agente di assicurazioni,inquadrabile, à fini ICIAP per l'anno 1994, nel 9^ Settore (Servizi vari) della Tabella allegata al D.L. 144/89, invece che al 5^ settore (intermediari commerciali) sul presupposto della diversa configurazione dell' agente assicurativo, rispetto al mediatore commerciale, effettuata dalla L. 28.11.1984 n. 792. OR DECQ chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi.
L'intimato Comune non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso, si deduce violazione di norme di diritto, in relazione alla legge 144 del 1989 e all'allegata tabella, e si contesta pertanto la distinzione,operata dalla sentenza impugnata, fra l'agente di commercio e l' agente di intermediazione finanziaria, sottolineando il medesimo inquadramento della loro attività sotto la fattispecie dell'art. 2195 c.c., la produzione, da parte di entrambi, di redditi d'impresa,la medesima disciplina tributaria nella ritenuta sulle provvigioni, l'iscrizione obbligatoria per entrambi al medesimo Ente di Previdenza. Col secondo motivo, adducendo la violazione dell'art. 2195 c.c. si sostiene che l'attività dell'agente di assicurazione è attività commerciale, à sensi dell'art. 2195 c.c., il quale, pur citando alcune categorie di imprese, opera una sostanziale distinzione soltanto fra attività industriali e commerciali, tra le quali rientra sia l'attività dell'intermediario di commercio che quello di agente di assicurazione.
Col terzo motivo, infine, adducendo la violazione dell'art. 3 del DPR 633/72 il ricorrente sottolinea come la normativa IVA, richiamata dal
D.L. 66/89 istitutivo dell'ICIAP inquadra in un unico contesto tutti gli agenti, in quanto prestatori di servizi, così rendendo irrilevante l'oggetto dell'attività dell'intermediazione commerciale, disciplinata in modo uniforme,sia che riguardi beni materiali, sia che riguardi servizi o beni immateriali, quali le polizze assicurative.
Il ricorso è complessivamente infondato.
Infatti, ancorché la categoria degli agenti di commercio ricomprenda senza dubbio anche quella degli agenti di assicurazione, avendo ad oggetto la promozione della conclusione di contratti nell'interesse altrui (art. 1742 c.c.), restando quindi il servizio prodotto sostanzialmente identico, sia che si abbia riguardo alla intermediazione di beni che a quella di servizi, tuttavia tale assonanza non rileva ai fini dell'inquadramento nella tabella allegata al D.L. 66/89, istitutiva dell'ICIAP; infatti tale sistema di tassazione gradua la determinazione del tributo alla stregua di criteri che prescindono dalla natura dell'attività esercitata e che si relazionano, invece, al grado di utilizzazione dei servizi comunali e ad un indice di redditività, il quale ha come base di riferimento principale la dimensione dell'immobile utilizzato ed un correttivo nel reddito effettivamente prodotto (C. Cost. 13 maggio 1993/238). Come è stato rilevato da questa Corte con la sentenza 21 luglio 2000 n. 9601, che il Collegio condivide, ciò spiega perché attività identiche,dal punto di vista intrinseco, come quelle del "commercio al minuto", sono inserite in settori diversi (quinto, sesto e settimo) e perché attività differenti, come quelle del "commercio all'ingrosso" e di "trasporti e comunicazioni", sono invece ricomprese in un medesimo settore (il quarto).
La comunanza di caratteri e il trattamento tendenzialmente unitario adottato dal legislatore in relazione agli agenti di commercio, trova dunque una deroga nella normativa ICIAP, essendo differenti gli elementi presi in considerazione per la suddivisione delle singole attività, in funzione della determinazione del tributo in argomento. Nè ulteriormente rileva la considerazione che gli agenti di assicurazione, in quanto attivi senza vincolo di subordinazione, siano qualificabili come imprenditori commerciali, in quanto titolari di un'impresa ausiliaria (art. 2195 n. 5 c..). Infatti in tale norma l'espressione "impresa commerciale" è utilizzata in antitesi a quella di "impresa agricola", e non solo in funzione di definizione dell'attività intermediaria alla produzione di beni e servizi. Dunque, mentre le attività ricomprese nel quinto settore della Tabella ICIAP riguardano la commercializzazione di alcuni "beni di consumo", le cui caratteristiche non si ritrovano nei servizi offerti dalle compagnie assicuratrici, l'attività degli agenti di assicurazione, innegabilmente collegata a quella assicurativa (inquadrata nell'ultimo settore, il decimo) è giustificatamente riferibile al nono settore (riservato ai "servizi"), contiguo a quello assicurativo, al quale appresta appunto un "servizio", anche se di intermediazione (6621/2002).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, senza addebito di spese, non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2004