Sentenza 4 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/07/2003, n. 10597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10597 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
се REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA ASSAZIONE1 0597 /03 SEZI NE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.29960/01 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Cons. Rel. Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron. 23722 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. 2591 Dott. Ennio MALZONE Ud. 03.02.03 Consigliere Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da 80816N. LI UI elettivamente domiciliato RAM ' piazza Adele Zoagli Mameli n. 9 sc. L int. 10 F presso ' rappresentato e difeso l'avv. Giancarlo Bevilacqua e dall'avv. Giuseppe Pasquino giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO 1 in persona del Ministro p.t. in Roma via dei domiciliato 'I elettivamente ! presso l'Avvocatura Generale dello Portoghesi n. 12 che lo rappresenta e difende ex lege;
Stato } l controricorrente avverso 290 la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 993 dell' 11.10.2000 ; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini Udito l'avv. Giuseppe Pasquino per il ricorrente ' ' che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli che ha concluso per ' l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso assorbiti gli altri SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 21 novembre 1997 LU LL quale custode di autovettura oggetto di sequestro chiese ed ottenne dal Giudice di amministrativo ' Pace di Catanzaro f nei confronti del Ministero ' decreto ingiuntivo di pagamento dell'Interno del compenso di lire 3.171.228 asseritamente ' dovutogli , al netto dell'acconto ricevuto ' opposizione il Ministero il quale OS ' già erogata doveva dedusse che la somma ' ' eccepi laintendersi corrisposta a saldo ed prescrizione quinquennale del diritto ex art. 2948 ' per l'importo и n. 4 C.C. -decorrente precisò giornaliero I da ciascuno dei giorni di durata 2 della custodia;
a tale eccezione il LL oppose tra l'altro che la prescrizione era rimasta interrotta dal riconoscimento del debito contenuto nel verbale del 30 maggio 1995 . Con sentenza del 30 giugno 1998 l'opposizione fu respinta OS appello il Ministero Con la sentenza ora gravata , il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo ' ha condannato 1'appellante al pagamento del compenso dovuto per il periodo dal 21.1.1992 al 16.1.1997 , detratta la somma già versata ed ha compensato le spese del doppio grado Per quanto ancora rileva il Tribunale ha T - quinquennaleaffermato che la prescrizione decorre frazionalmente per ogni giorno di custodia ed in tal senso ha interpretato l'art. 12 terzo comma d.p.r. 29.7.1982 n. 571 ha escluso che edel 30 maggio 1995 tra Prefettura 1'accordo custodi comportasse rinuncia alla prescrizione 0 tacito riconoscimento dell'altrui diritto giacché con lo stesso si era proceduto soltanto а 4 rideterminare , ribassandole , le tariffe stabilite con i decreti prefettizi succedutisi nel tempo;
ha parimenti escluso che equivalesse a rinuncia 3 alla prescrizione il pagamento di parte del ' avendo con esso 1'Amministrazione compenso inteso estinguere la propria obbligazione i ha riconosciuto invece che la fattura emessa in data 21 gennaio 1997 dal creditore costituiva atto interruttivo della prescrizione ed ha condannato 1'Amministrazione al pagamento di quanto dovuto per il quinquennio precedente , detratto il versato Per la cassazione di tale decisione il LL ha proposto ricorso affidato a quattro motivi , cui l'intimato resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso il ricorrente , nel dedurre la violazione dell'art. 12 d.p.r. n. 571/82 in combinato disposto con l'art. 2935 c.c. ' della afferma che prima della confisca restituzione del bene la pubblica amministrazione ' non ha il dovere di emettere il titolo di spesa in favore del custode il quale ha solo la facoltà di F ' da ciò trae che la chiedere acconti prescrizione decorre solo dagli eventi sopra indicati Con il secondo motivo il ricorrente allega la violazione dell'art. 2948 C.C. ed afferma che la durata della prescrizione è decennale e non già F 4 ........ come invece erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata quinquennale . I due motivi - strettamente connessi e , pertanto sono fondati .da esaminare congiuntamente La materia in questione ( rapporto di custodia nell'ambito delle sanzioni amministrative ) presenta un misto di connotazioni privatistiche e pubblicistiche Sotto il primo profilo , innegabili sono infatti le somiglianze con il contratto di deposito oneroso giacché anche nel rapporto in questione il custode dall'altra parte una cosa mobile con riceve l'obbligo di custodirla e restituirla in natura ( come recita l'art. 1766 c.c. per il depositario ) è responsabile della conservazione di essa ed ha ' nel contratto di diritto al compenso : che secondo la prevalente e diritto privato diventa di regola condivisibile dottrina esigibile salvo diverse pattuizioni tra le parti , nel momento in cui la cosa viene restituita 7 poiché solo in tale momento che consente di accertare definitivamente gli eventuali danni definitivo del dare e и - è conseguentemente arrecati dal custode alla cosa possibile il computo dell'avere tra le parti 5 rapporto in Le connotazioni pubblicistiche del " riguardo al consentono di pervenire esame non giacché ilad una conclusione diversa compenso dell'art. 12 d.p.r. 29.7.1982 n. 571 terzo comma dispone che la liquidazione delle somme dovute al custode effettuata dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate : prima di tali eventi l'autorità competente può solo concedere acconti 7 mentre l'obbligo giuridico di provvedere insorge solo dopo , talché correlativ amente non solo l'esigibilità ma lo stesso diritto del custode al compenso insorge solo a decorrere da tali eventi Decorrendo la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ( art. 2935 c.c. ) ne segue che diversamente da quanto ritenuto ' ' doveva farsi decorrere dagli dal Tribunale essa eventi anzidetti . Gli stessi rilievi escludono l'applicabilità della prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 C.C. : non essendo infatti tenuta l'amministrazione a pagare il compenso periodicamente ad anno о in le come la norma dispone essa termini più brevi ' non può trovare applicazione in una fattispecie in 6 cui il compenso è diversamente disciplinato dal terzo comma dell'art. 12 già citato Tale conclusione andrebbe tenuta ferma quand' anche volesse affermarsi che tale norma disciplina la sola esigibilità del credito poiché come questa Corte ha più volte affermato ( tra le I appunto la con sentenza n. 7168/97 } altre , esigibilità segna l'inizio della prescrizione Non rileva , in senso contrario , che il compenso vada commisurato alla durata della custodia e ' a tutti i giorni per i quali essa si è dunque i protratta , poiché ciò attiene alla quantificazione ma nion certo alla liquidazione di esso disciplinata dal terzo comma dell'art. 12 più volte citato;
non senza anche rilevare che se in contrasto con la norma fosse consentito al ' custode esigere ed ottenere in qualunque momento del rapporto e perfino giorno per giorno F sarebbero 1'immediato pagamento del dovuto evidentemente frustrate le esigenze di efficienzą e buon andamento della custodia stessa Neppure rileva la possibilità di corrispondere essendo essi rimessi alla mera facoltà acconti ' dell'autorità competente . La durata della prescrizione è , pertanto 7 quella ordinaria decennale come anche le Sezioni 攀 Unite Penali di questa C.S. ( sentenza 2.7.2002 n. 25161 ) ancorché sulla base di un iter argomentativo in parte diverso hanno deciso ' riguardo alla custodia di cose oggetto di sequestro ' del quale sono state evidenziate le penale analogie con il sequestro amministrativo ( Corte Costituzionale n. 239 del 1989 ) ' pertanto affermarsi il seguente Deve principio di diritto : in tema di custodia conseguente all'applicazione di sanzioni amministrative il diritto del custode alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate e solo da tale momento inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione . La sentenza impugnata , che non si è attenuta a tali principi ' deve conseguentemente essere cassata con rinvio ad altra sezione dello stesso ' Tribunale che riesaminerà i motivi di appello alla luce di detto principio e all'esito ' le regolerà anche le spese del presente giudizio L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso 8 comporta l'assorbimento degli altri due con il ' quali si allegano , riguardo alla scrittura del 30 di motivazione e violazione maggio 1995 vizi ' dell'art. 1362 c.c.
p.q.m.
F La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso assorbiti gli altri cassa in dichiara ' 7 relazione alle censure accolte la sentenza ' anche per le spese del impugnata e rinvia giudizio di cassazione ' ad altra sezione del Tribunale di Catanzaro Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte il 3 febbraio 2003 . ' Il Consigliere est. (1 Presidente Моде Frames s butic A Depositata in Cancelleria oggi, 4 LOG 2008 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mana Alpito