Sentenza 16 febbraio 2002
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- 1. Responsabilita’ amministrativa per danno erariale – violazione degli obblighi di custodia –omessa adozione od inadeguatezza delle cautele per la custodia di…Francaviglia Rosa · https://www.diritto.it/ · 27 luglio 2006
La tematica della violazione degli obblighi di custodia di pubblici beni da parte o dei consegnatari degli stessi ovvero di coloro che ne hanno l' affidamento temporaneo riveste particolare importanza nell' area della responsabilità amministrativo-contabile anche in ragione della frequenza numerica dei casi in cui si verifica detta violazione. Tipiche le ipotesi di furto e/o di smarrimento di telefoni cellulari o di palmari, di PC portatili o di altro strumentario di proprietà pubblica da parte di dipendenti che ne abbiano la detenzione per ragioni istituzionali ( in particolare, la casistica ricomprende gli appartenenti alle Forze dell' Ordine e tutti coloro i quali abbiano la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2002, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2002 |
Testo completo
IN N0-22.99 /02 Aula 'B' REPUBBLICA TA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. N. 9107/99 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. 5552 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 19/11/0 1 Dott. Aldo DE MATTEIS- Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, DE ANGELIS CARLO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NI CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI 2001 ARNO 47, 4459 CO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in -1- atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 61/99 del Tribunale di PRATO, depositata il 30/01/99; R.G.N. 887/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore dei lavoro di Prato depositato il 2 -maggio 1996, AD RA. premesso di aver lavorato a tempo pieno fino al novembre 1987 e, con inizio dal luglio 1990, a tempo parziale (e quindi senza trasformazione del rapporto) lamentava che l'INPS, nel liquidargli l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza 1° dicembre 1994, non avesse ritenuto applicabile l'art. 5, comma 11, del d.l. 726/84, convertito nella L. 19 dicembre 1984 n. 863, e conseguentemente, ai fini del calcolo della retribuzione media settimanale, aveva diviso la retribuzione annua per 52 settimane, anziché per il numero inferiore di settimane effettivamente lavorate (21,66), ottenendo così un importo inferiore a quello che sarebbe derivato dal predetto calcolo. Chiedeva, pertanto, che l'Istituto fosse condannato a pagargli le relative differenze con interessi e vittoria di spese. Costituitosi in giudizio, l'INPS si opponeva alla domandą, la disposizione invocatasostenendo che trovava applicazione solo nel caso, testualmente previsto, di trasformazione dei rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o viceversa, e non anche, come nel caso de AD, quando il rapporto, sorto a tempo parziale, non nel corso del suo avesse subito alcuna trasformazione 3 svolgimento. Rilevava, inoltre, che il criterio propugnato indal ricorrente avrebbe determinato il riconoscimento, inferiore di settimane favore, di un numero suo contributive utili, per modo che il calcolo delle 260 ultime settimane retributive avrebbe dovuto essere antecedenti a quelli effettuato computando periodi considerati, con conseguenze meno favorevoli per l'assicurato. Concludeva quindi per il rigetto dei ricorso. Esperita CTU contabile, il Pretore, con sentenza 20 marzo 1998 n. 63, ha accolto la domanda e condannato l'INPS a riliquidare al AD l'assegno ordinario di invalidità nel maggiore importo di lire 1.080.720 mensili, con le: Ksen differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali. di L'appello dell'Inps è stato respinto dal Tribunale Prato, con sentenza 25 novembre 1998/30 gennaio 1999 n. 61, che motivava, tra l'altro, con il precedente di questa Corte 18.11.1997 n. 11482. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, con unico motivo. L' intimato si è costituito con controricorso, resistendo. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente Istituto, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 11, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, in Legge 19 dicembre 1984, n. 863, in relazione all'art. 12 delle preleggi;
errata motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere applicato arbitrariamente alla fattispecie di causa, che riguarda un rapporto fin dall'origine a tempo parziale, l'art. 5 in questione, che disciplina espressamente la diversa fattispecie di trasformazione del rapporto di lavoro a. tempo pieno in tempo parziale. Imputa al Tribunale di avere utilizzato criteri interpretativi sussidiari, nonostante che il criterio letterale sia chiaro ed assorbente. Contesta, poi, che l' interpretazione seguita dalla sentenza Asea impugnata sia più favorevole al lavoratore, in quanto aumenta il tempo necessario per maturare il diritto a pensione. Il motivo non è fondato. L'art. 5 del D.L. n. 736 del 1984, conv. in legge n. 836 del 1984, trattando del rapporto a tempo parziale, così al stabilisce comma decimo: "Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, è ammessa... la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro а tempo parziale". 55 e all' undicesimo comma: "Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro а tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Questa Corte ha già statuito nella sentenza richiamata dal Tribunale (Cass. 18 novembre 1997 n. n. 11482), ed in altra ядис successiva dello stesso tenore (Cass. 21 ottobre 1999 n. 11823), che il criterio di computo dell'anzianità contributiva, ai fini della determinazione del trattamento di pensione, previsto per i periodi di lavoro a tempo parziale dall'art. 5, comma undicesimo, del D.L. n. 726 del 1984, convertito dalla legge n. 863 del 1984 (criterio della maturazione di un'anzianità proporzionata all'orario effettivamente svolto, che può comportare una più vantaggiosa misura della pensione), costituisce, insieme ad altre norme dettate dalla stesso testo normativo, attuazione dell'intento del legislatore di incoraggiare il lavoro a tempo parziale e deve pertanto ritenersi 6 applicabile nonostante la formulazione letterale della disposizione non solo nel caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ma anche se il rapporto sia stato direttamente costituito а tempo parziale, in considerazione anche della irrazionalità manifesta dell'opposta soluzione, che contrasterebbe con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Ha motivato ricordando preliminarmente che la Corte, posta di fronte alla questione dell'applicabilità о meno della nuova norma anche ai casi di trasformazione anteriori alla data di entrata in vigore della legge, ha dato al quesito rilevando che l'art. 5 non operarisposta affermativa, Аден alcuna distinzione con riguardo al momento della trasformazione (Cass. 2 febbraio 1995 n. 1191). Ne ha dedotto che, se l'innovativo sistema di computo dell'anzianità contributiva si applica anche ai casi in cui la trasformazione del rapporto di lavoro sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge;
e se, per sua espressa previsione, di esso beneficiano soltanto i periodi lavorativi successivi alla medesima data, non si vede per qual motivo l'art. 5 non debba applicarsi anche ai rapporti di lavoro part-time sorti come tali dall'inizio. Ha poi individuato la ratio della legge nella volontà di incoraggiare il lavoro a tempo parziale, nell'ambito di una 7 politica del lavoro diretta а favorire la flessibilità della mano d'opera. E infatti il D.L. n. 736 del 1984 ha operato anche in tema di costo del lavoro, introducendo agli artt. 5 e 6 la frazionabilità oraria del minimale giornaliero di retribuzione imponibile ai fini previdenziali nel rapporto di lavoro a tempo parziale, che comporta un minor onere contributivo rispetto al passato. L'undicesimo comma dell'art. 5, che parla di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro parziale viceversa, si raccorda al commaа tempo e precedente, il quale prescrive la forma scritta per l'ipotesi di trasformazione di rapporto a tempo pieno in Ади rapporto a tempo parziale. La norma del comma 11° ha così inteso affermare che anche in questa ipotesi si applica il nuovo sistema di computo dell'anzianità contributiva, aggiungendo che non diversamente accade nell'ipotesi inversa. Una diversa disciplina, nei casi di instaurazione diretta di un rapporto di lavoro part-time, che può anche durare per tutta la vita lavorativa del prestatore d'opera, sarebbe irrazionale, perché favorirebbe senza trasformatisi in un giustificazione rapporti di lavoro senso о nell'altro subito dopo la loro costituzione ○ subito prima della loro cessazione, fino ad escludere i 8 rapporti di lavoro a tempo parziale costituiti per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge e così proseguiti fino alla loro estinzione. una tale interpretazione non sfuggirebbe alle censure di Ma per contrasto con l'art. 3 della incostituzionalità Costituzione, stante la manifesta irragionevolezza di una siffatta opzione ermeneutica. Ed invece, qualora la norma si presti a interpretazioni diverse, l'interprete deve preferire quella che, in relazione al contesto normativo in inserita, risulti conforme aicui è sistematicamente precetti costituzionali, anche se la formulazione letterale Asey della norma medesima sia la più lontana dal risultato interpretativo raggiunto (Cass. 5 maggio 1995, n. 4906). Il ricorrente Istituto non prospetta argomenti nuovi e diversi per disattendere l'esposto iter argomentativo di stato anticipato dalla maggior partequesta Corte, che era di merito (tra cui Trib. Firenze,della giurisprudenza 36, confermata da Cass. 11823/1999 22/29 gennaio 1997 n. cit.), è conforme alla dottrina maggioritaria, ed ha infine ricevuto il conforto di identica interpretazione della norma in questione da parte della Corte Costituzionale (sent. 28 maggio 1999 n. 202). Il ricorso va pertanto respinto. 9 Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. oltre Euro 2.000 pari a L.
3.872.540 per onorari di avvocato.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L. 18.000 oltre Euro 2.000 pari a L.
3.872.540 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 19 novembre 2001 Il Presidente Viiceuse Cresse Il Consigliere Estensore Aldo де Майей Shillin D I S , S O A 0 L T 1 L , . O IL CANCELLERE A T B S R I E Depositato in Cancelleria A P D N ' S L 16 FEB. 2002 I A L 2 T N E 7 S oggi, - G D O IL CANCELLIERE A. 8 O I - P S 1 A M N 1 I D E O N I T E S A E , I D G O A E R G T T E O S N I T L E T G S I E E A R R I L D L E O D Prev\pens-inv-tp ab origine RG 9107/1999 10