Sentenza 10 giugno 2009
Massime • 1
È nulla la notificazione a mezzo posta effettuata mediante consegna del plico a persona semplicemente qualificatasi come "incaricata" a ricevere l'atto, di per sé non collocabile tra le figure previste dall'art. 7 L. n. 890 del 1982, e senza che sia possibile verificare la relazione intercorrente tra detto incaricato ed il luogo e il destinatario della notifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2009, n. 27841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27841 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 10/06/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1189
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 13515/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IC IZ, nato il [...];
avverso la sentenza 18 dicembre 2006 della Corte di appello di Catanzaro. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
IZ De DO ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 18 dicembre 2006 della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la decisione 16 dicembre 2005 del Tribunale di Paola, di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di evasione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis;
art. 171 c.p.p., lett. d), art. 178 c.p.p., lett. c), art. 179 c.p.p., comma 1
e art. 185 c.p.p., comma 1 per nullità assoluta della citazione del decreto di citazione per l'udienza d'appello del 18 dicembre 2006, essendo stato "il plico" consegnato a certo IS (o ND), persona sconosciuta al ricorrente e non da lui delegata al ritiro della corrispondenza.
Sul punto il difensore contesta la motivazione offerta sul punto dalla corte distrettuale considerato che l'imputato nel corso del procedimento ha eletto domicilio presso la sua abitazione in Fuscaldo Via Maggiore Vaccari n. 100, luogo ove sono stati ritualmente notificati: gli atti del giudizio di 1^ grado;
l'avviso di deposito della relativa sentenza contumaciale;
il decreto di citazione per il giudizio d'appello, ma consegnato a soggetto non identificato, mentre al difensore di fiducia (presso il quale comunque non è stata effettuata alcuna elezione di domicilio) è stata consegnata una sola e non due copie dell'atto di citazione predetto.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta vizio di motivazione sul punto della ritenuta responsabilità e sulla esclusione della scriminante putativa dello stato di necessità, essendo l'imputato incorso in un errore logicamente scusabile sulla impellente cogenza di un suo intervento in favore della figlia ospite di un Istituto di assistenza.
Con un terzo motivo il difensore prospetta vizio di motivazione sul formulato giudizio di equivalenza e sul calcolo della sanzione. Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento impedisce l'esame delle successive doglianze.
Nella specie agli atti, al fg. 6 retro, risulta che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è avvenuta mediante consegna a mezzo posta - in Via Maggiore Vaccai - a persona, certo "T o ND (di nome) e di cognome indecifrabile, qualificato come "incaricato".
Orbene, per risalente giurisprudenza, in tema di notifica del decreto di citazione all'imputato a mezzo posta, la qualifica di "incaricato" a ricevere l'atto non trova collocazione tra le categorie di persone previste dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art.
7. La norma in questione prevede, infatti, che in mancanza del destinatario, o di persona di famiglia convivente, ovvero addetta al suo servizio, il piego può essere consegnato al portiere dello a stabile, ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, persona di cui deve essere specificata la qualità. La consegna del plico a persona semplicemente qualificatasi come "incaricata" a ricevere l'atto, non può perciò ritenersi conforme alle prescrizioni di cui alla norma citata, con la conseguenza della nullità della notifica (Cass. pen. sez. 5^, 3938/1997 Rv. 207394, Maglione). Conclusione questa tanto più da ribadirsi, nella fattispecie, avuto riguardo alla assoluta indecifrabilità delle generalità (nome e cognome) del riferito "incaricato": circostanza che impedisce, all'evidenza, di verificare, comunque ed "aliunde", la concreta relazione che legava il detto incaricato al luogo in cui la notifica è stata eseguita e al destinatario della stessa (Cass. pen. sez. F. 29453/2006, Rv. 235068, Sgarbi).
La gravata sentenza va quindi annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2009