Sentenza 13 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11082 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2001 |
Testo completo
1 10 82 /01 Aula B In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.935/99 23702 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron. " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. " Florindo Minichiello -Ud. 29.5.2001 "1 Gabriella Coletti -Oggetto: " Maura La Terza - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : DE RO PA, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Luigi Marra con domicilio eletto in Napoli al Centro dire- zionale, edif. G1, come da procura speciale a margine del 2547 ricorso ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rap- presentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è elett.te dom.to alla via dei Portoghesi n. 12 controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n° 2209 in data 16 aprile/28 maggio 1998 (R.G. 42071/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 maggio 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con sentenza del 28 maggio 1998, il Tribunale di Napoli respingeva l'appello di De SA PA avverso la sentenza del Pretore della stessa città che aveva rigettato la domanda del De SA medesimo vòlta a conseguire rivalutazione monetaria ed interessi su quanto tardivamente corrispostogli a titolo di prestazione assistenziale, ritenendo (al pari del giudice di primo grado) che al credito in questione fosse applicabile il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n.4 cod. civ... De SA PA ha quindi proposto ricorso per cassazione. Il Ministero ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con un'unica censura, il ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 2946 e 2948 cod. civ.- deduce, in estrema sintesi, che il credito concernente rivalutazione monetaria ed interessi su prestazione assistenziale corrisposta in ritardo soggiace a prescrizione (non quinquennale ma) decennale con decorrenza dalla data del tardivo pagamento. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Costituisce infatti giurisprudenza consolidata, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, il principio che il credito per rivalutazione monetaria ed interessi dovuti su ratei di prestazione assistenziale per invalidità civile corrisposti in ritardo costituendo, nella disciplina determinata dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.196 del 1993 ed anteriore a quella derivante dall'entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, una componente dell'originario credito assistenziale – soggiace a prescrizione decennale, con decorrenza, per le somme - calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento 3 ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi;
senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere al versamento di somme ulteriori (v. Cass 27 giugno 1998 n. 6392, 8 aprile 1999 n. 3437, 26 luglio 2000 n. 9825, 8 febbraio 2001 n. 1804; nonché, limitatamente all'applicabilità del termine di prescrizione decennale, Cass. 22 agosto 1997 n. 7882, 14 gennaio 1998 n. 292, 2 ottobre 1998 n. 9803, 17 aprile 1999 n. 3858). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, designato - in linea con Cass. S.U. 28 settembre 2000 n. 1044 - nella Corte d'appello di Napoli (Sezione Lavoro). Allo stesso giudice si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e -per nuovo esame ed anche per il regolamento delle spese del giudizio rinvia la causa di cassazione alla Corte d'appello di Napoli. - Così deciso, in Roma, il 29 maggio 2001 Il Consigliere Estensore Il Presidente симамиEttore Mercutio. Bruno BattimielloВи Kiepdia CliffiIL CANCELLIERE: Depositato in Cancelleria oggi... 13 A60. 2001 IL CANCELLIERE Hi 4