Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2001, n. 3711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3711 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
037 1 1/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.14386/98 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato Cron. 7767 SANTOJANNI Presidente Rep. Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Ud. 10/1/01 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
RI CA e RI AN, quali eredi di Spiezia Filomena
- intimati -
59 avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.614 del 16.4.1998, Reg. Gen. (n.167/94 N° 28/95 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.1.01 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'inammissibilità del terzo e per l'accoglimento per quanto di ragione del secondo e del quarto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16.4.1998 il Tribunale di Salerno, decidendo sull'appello proposto dal Ministero degli Interni nei confronti di IR AR e BI, quali eredi di Spiezia Filomena, accoglieva parzialmente l'appello dichiarando il diritto dei IR ad interessi e rivalutazione sui singoli ratei di prestazione assistenziale corrisposta in ritardo dal 121° giorno dalla data di decorrenza della prestazione (1.5.80) fino alla data di avvenuta erogazione (28.10.1987), nonché agli ulteriori interessi e rivalutazione sulla somma così determinata e sino all'integrale soddisfo. Premetteva in motivazione che alla fattispecie non era applicabile l'art.1194 c.c., con l'imputazione del pagamento prima agli accessori e quindi al capitale, essendo illiquido, al momento del pagamento della sorte capitale, il credito per gli accessori. Riteneva quindi, in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità, che interessi e rivalutazione di un'obbligazione avente per oggetto una prestazione -2- assistenziale partecipano della stessa natura della obbligazione principale e sono soggetti al medesimo termine decennale di prescrizione e che la liquidazione del credito capitale non determinava la liquidità di quello degli accessori. Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione osservava che il giorno, in cui poteva essere esercitato il diritto ed iniziava a decorrere ex art.2935 c.c. il termine, era quello del rilascio del libretto nominativo. Conseguiva pertanto che il diritto non era prescritto alla data di proposizione della domanda. Propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il Ministero dell'Interno; gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va rilevata la ritualità della notifica del ricorso per cassazione effettuata, a sensi dell'art. 82, secondo comma, R,D. 22 gennaio 1934 n.37, presso la cancelleria del Tribunale di Salerno per non avere il difensore dell' appellata, esercente il proprio ufficio nella circoscrizione del Tribunale di Nocera Inferiore, eletto il proprio domicilio in Salerno. Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.2948 c.c.e 129 R.D.L. n. 1827 del 1935 ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il Ministero deduce che, essendo stato già liquidato il capitale, la liquidità del credito principale rendeva liquidi anche i crediti accessori, peraltro concretamente liquidabili in base a parametri prefissati (tasso legale degli interessi e indici ISTAT), e -3- quindi era applicabile agli accessori il termine quinquennale di prescrizione che era decorso alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Le censure sono infondate. Il rilievo che interessi e rivalutazione seguano la stessa natura del credito principale conduce a ritenere che anche per essi la liquidità del credito coincide, ex art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935, con l'emissione del titolo di spesa, cfr. Cass.9825 del 2000, con la conseguenza che, essendo pacifico che per essi detto titolo non è stato emesso, agli accessori continua ad applicarsi la prescrizione decennale. Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando il vizio di motivazione e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935c.c., rileva l'erroneità della sentenza impugnata per aver fatto decorrere, espressamente confermando la sentenza del Pretore sul punto, il termine di prescrizione dalla data di liquidazione degli arretrati e non da quella del sorgere del diritto. La censura è fondata. Il momento in cui il diritto può essere fatto valere dal quale secondo l'art.2935 c.c. comincia a decorrere il termine della prescrizione è quello in cui il soggetto ha la possibilità legale di esercitare il diritto ed adire il giudice, ove l'obbligato non adempia, e non il momento successivo dell'adempimento parziale. Nella specie tale momento iniziale coincide con il 121° giorno successivo alla domanda amministrativa se il diritto è stato accertato dalla domanda, ovvero con quello successivo da cui è stato accertato il diritto alla prestazione. La sentenza impugnata, che ha fatto decamere il termine della prescrizione dal momento delecappere rilascio del libretto nominativo della prestazione assistenziale, applica falsamente l'art.2935 c.c. e va pertanto cassata sul punto. Con il terzo motivo, deducendo la violazione dell'art. 1194 c.c. ed il vizio della motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente evidenzia con più argomentazioni l'inapplicabilità al pagamento effettuato dell'art. 1194 c.c.. La censura è inammissibile difettando il presupposto della soccombenza in quanto la sentenza impugnata espressamente esclude l'applicabilità della norma al pagamento effettuato. Con il quarto motivo il ricorrente, denunziando il vizio di motivazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 429 c.p.c. e 1283 c.c. (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), rileva la contraddizione logica della sentenza impugnata per avere prima imputato agli interessi il pagamento effettuato e poi condannato il Ministero a rivalutazione ed interessi anche sugli interessi. Rileva in ogni caso che gli interessi non possono essere soggetti a rivalutazione ed interessi. La censura va accolta per quanto di ragione. Non sussiste la contraddizione denunciata in quanto, come si è visto con il motivo che precede, il Tribunale non ha ritenuto una diversa imputazione del pagamento effettuato rispetto a quella data dal Ministero. Il Tribunale, come risulta dalla parte del dispositivo sopra trascritta in corsivo, sulla somma cosi determinata, costituita da interessi e rivalutazione sino al momento del pagamento del capitale, ha condannato il Ministero al pagamento degli ulteriori interessi e rivalutazione dalla data del pagamento sino al soddisfo. Per quanto -5- concerne gli interessi la sentenza è erronea in quanto, non partecipando essi- a Х differenza della rivalutazione monetaria- della medesima natura del credito non sono soggetti all'applicazione della rivalutazione ex art.429 c.p.c. e non possono produrre ulteriori interessi per il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., neppure dalla domanda giudiziale ove non sia stata proposta specifica domanda, cfr., tra le tante, Cass. n.6117 del 1997. In accoglimento per quanto di ragione del secondo e quarto motivo la sentenza impugnata va cassata sui punti e rinviata ad altro giudice che si indica nel dispositivo, il quale nel decidere si atterrà ai seguenti principi di diritto: Il momento in cui il diritto alla prestazione assistenziale può essere fatto valere e dal quale decorre il termine della prescrizione ex art.2935 c.c. coincide con il 121° giorno successivo alla domanda amministrativa o da quello successivo nel quale sia accertato l'insorgere dei requisiti legali per la concessione della prestazione. Nei crediti per i quali è applicabile l'art.429, terzo comma, c.p.c. gli interessi maturati non sono soggetti a rivalutazione monetaria né, secondo quanto prevede l'art. 1283 c.c., producono ulteriori interessi, neppure dalla proposizione della domanda giudiziaria ove con essa non sia proposta specifica domanda. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. -6- 1
P Q M
La Corte rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il terzo, accoglie per quanto di ragione il secondo e quarto, cassa sui punti la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2001 Il PresidenteМо но виброшли Il Consigliere est. ТемFermanilef Ph= IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 14 MAR. 2001 oggi, E P U IL CANCELLIERE S M O T L A E E L L G E D 7 G 1 N 1 3 - 3 5 3 8 . - T T A ' O I S L L E D I 0 I I N R S E D O R 1 T A . R E S G T , G N R I S A A , T O S E D E S A P I A O , L D I S O O L I O A T B M A P E D E N S T E -7-