Sentenza 24 agosto 1999
Massime • 1
In tema di comportamento antisindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'art. 6 legge n. 146 del 1990 (che ha modificato l'art. 28 legge n. 300 del 1970 introducendo un nuovo sistema di riparto della giurisdizione in materia), la giurisdizione del giudice amministrativo, pur in presenza di un comportamento plurioffensivo, è attualmente limitata ai soli casi in cui il sindacato intende ottenere non solo l'ordine di desistere dalla condotta antisindacale, ma anche la rimozione degli effetti del comportamento plurioffensivo, senza distinzione tra amministrazione statale e altri enti pubblici, a nulla rilevando che l'ordine di cessazione della condotta antisindacale impartito dal giudice ordinario imporrebbe alla pubblica amministrazione un "facere" o un "pati" in contrasto con l'art. 4 legge n. 2248 all. E del 1865, giacché tale legge non costituisce norma costituzionale e ben può essere derogata da una legge ordinaria successiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/08/1999, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 24 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - rel. Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA U.S.L. N. 5 DI PISA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CLARICH, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CGIL COMPARTO SANITÀ DI PISA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato MARINA MESSINA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA PAOLETTI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 868/98 del Pretore di PISA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/99 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato Maria PAOLETTI, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'autorità giudiziaria amministrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12 febbraio 1998 la Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.), comparto di sanità di Pisa, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Pisa, quale giudice del lavoro, l'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa, in persona del direttore generale pro-tempore. Assumeva che le deliberazioni del direttore generale dell'Azienda convenuta, numeri 1948 e 2317, con le quali erano - stati individuati i criteri e le modalità di selezione interna per l'assegnazione di un dipendente all'unità operativa Quality assurance, erano in contrasto con le disposizioni del c.c.n.l. e con le intese stipulate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 17 novembre 1995 e 13 febbraio 1996 e costituivano comportamento antisindacale. Chiedeva quindi che il Pretore, ai sensi dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori, ordinasse la cessazione del comportamento antisindacale e la rimozione degli effetti delle deliberazioni del direttore generale. Costituitasi in giudizio, l'Azienda eccepiva, in linea preliminare, il difetto di giurisdizione ordinaria;
nel merito contestava la fondatezza della domanda e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con decreto in data 26 febbraio 1998 il Pretore accoglieva il ricorso, dichiarava l'antisindacalità della condotta dell'Azienda e le ordinava di rinnovare la procedura selettiva applicando i criteri di cui agli accordi aziendali 17 novembre 1995 e 13 febbraio 1996. L'azienda proponeva opposizione avverso il decreto avanti allo stesso Pretore e insisteva, tra l'altro, nell'eccezione di carenza di giurisdizione.
Il sindacato resisteva depositando memoria costitutiva. Nelle more del giudizio di opposizione l'Azienda propone istanza per regolamento di giurisdizione. Assume che la giurisdizione sulla controversia spetta non all'Autorità giudiziaria ordinaria, ma all'Autorità giudiziaria amministrativa;
e ciò in quanto l'Azienda, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, deve essere considerato un ente pubblico e non un ente pubblico economico ai sensi dell'art.409 n. 4 del codice di procedura civile.
Assume inoltre che i lavoratori interessati erano legittimati ad una autonoma impugnazione degli atti amministrativi censurati. La condotta aziendale produceva dunque effetti plurioffensivi e doveva, in base alla disciplina allora vigente, essere denunciata dinanzi al giudice amministrativo ai sensi del settimo comma dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori.
La CGIL, comparto sanità di Pisa, propone a sua volta controricorso con il quale chiede che venga dichiarata la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. MOTIVI DELLA DECISIONE
In materia di repressione della condotta antisindacale nel pubblico impiego, questa Corte aveva in passato più volte affermato che il giudice ordinario era competente solo nel caso in cui la condotta della pubblica amministrazione fosse lesiva dei soli diritti propri ed esclusivi del sindacato, i cosiddetti diritti sindacali in senso stretto.
Nel caso, invece, in cui la condotta della pubblica amministrazione fosse plurioffensiva, ossia ledesse non soltanto un interesse esclusivo del sindacato, ma anche un interesse individuale del dipendente pubblico, la giurisdizione spettava, in via esclusiva, al giudice amministrativo, in quanto la controversia coinvolgeva diritti attinenti al rapporto di pubblico impiego dei dipendente. La nozione di plurioffensività della condotta antisindacale costituiva, dunque, il criterio di discriminazione tra la giurisdizione ordinaria e quella esclusiva del giudice amministrativo. Ciò comportava che, nella maggior parte dei casi, il sindacato non poteva avvalersi dell'azione ex art. 28 dello statuto dei lavoratori e non poteva svolgere, quindi, una efficace azione inibitoria dell'attività antisindacale nei confronti della pubblica amministrazione.
Per ovviare a tale inconveniente l'art. 6 della legge 12 giugno 1990 n. 146 ha aggiunto all'art. 28 della statuto dei lavoratori due commi con i quali dispone che, se il comportamento antisindacale è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al Pretore competente per territorio, sia nel caso di lesione di interessi esclusivi del sindacato, sia nel caso di una condotta antisindacale plurioffensiva.
La competenza esclusiva del giudice amministrativo è, quindi, limitata ai soli casi in cui il sindacato intenda ottenere non solo l'ordine di desistere dalla condotta antisindacale, ma anche la rimozione degli effetti del provvedimento amministrativo plurioffensivo, senza distinzione tra amministrazione statale e altri enti pubblici.
Non vi è dubbio che, nei casi di sua competenza, il Pretore, attraverso l'ordine di cessazione dell'attività sindacale, imponga, in effetti, alla pubblica amministrazione un facere o un non facere che esula dalla competenza prevista dall'art. 4 della legge n. 2248 del 1865, allegato E;
tale deroga, peraltro, deve ritenersi perfettamente legittima in quanto, come ha già affermato questa Corte, l'art. 4 non costituisce una norma costituzionale e ben può essere derogato da una norma di legge ordinaria, quale l'art. 28 dello statuto dei lavoratori. Del resto, analoghe deroghe si sono avute in altri campi come, ad esempio, nella legge 31 dicembre 1996 n. 675 sulla tutela dei dati personali.
Nel caso in esame, in applicazione dei principi così enunciati, deve ritenersi la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. La controversia riguarda infatti il comportamento antisindacale tenuto dall'azienda che, in contrasto con le disposizioni dei contratto collettivo nazionale di lavoro e con le intese stipulate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 17 novembre 1995 e 13 febbraio 1996, avrebbe omesso di informare preventivamente le organizzazioni sindacali circa i criteri adottati in materia di procedura di mobilità interna e non avrebbe così permesso al sindacato della Confederazione Generale Italiana del lavoro di svolgere il proprio ruolo istituzionale all'interno dell'Azienda.
D'altra parte non può essere accolta la tesi dell'Azienda secondo la quale la giurisdizione spetterebbe all'autorità giudiziaria amministrativa perché i lavoratori interessati erano legittimati ad una autonoma impugnazione degli atti amministrativi censurati.
Al riguardo, occorre osservare che il ricorso della CGIL al Pretore di Pisa è stato presentato quando ancora non era terminata la procedura di selezione per l'assegnazione di un dipendente all'Unità Operativa Quality Assurance e quindi non vi erano ancora interessati o contro interessati alla nomina;
che l'oggetto del ricorso erano esclusivamente la deliberazione del direttore generale n. 1948 del 22 ottobre 1997 e la successiva deliberazione n. 2317 perché in contrasto con precedenti accordi sindacali;
che, come si legge testualmente nel ricorso, le deliberazioni in esame integrano gli estremi di una condotta antisindacale di tipo monolesivo in quanto "si tratta di provvedimenti che danneggiano esclusivamente il diritto dei sindacato al rispetto degli accordi sanciti nel c.c.n.l. e negli accordi aziendali senza che, ne' direttamente ne' mediatamente, vengano coinvolti diritti soggettivi o interessi legittimi dei singoli dipendenti".
Parimenti irrilevante è la questione relativa alla natura di ente pubblico o di ente pubblico economico dell'azienda perché i principi suindicati sono applicabili proprio nel caso di comportamenti antisindacali di enti pubblici.
Va pertanto dichiarata la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e va condannata l'Azienda al pagamento in favore della C.G.I.L., comparto di Pisa, delle spese e degli onorari di avvocato di questo regolamento di giurisdizione. Le spese si liquidano come in dispositivo e gli onorari in lire quattro milioni.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Condanna l'Azienda USL n. 5 di Pisa a pagare alla GGIL, comparto di Pisa, le spese processuali e gli onorari di avvocato di questo regolamento di giurisdizione. Liquida le spese nella somma complessiva di L. 37.000 e gli onorari in lire quattro milioni. Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 1999