Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2001, n. 5871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5871 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
B C.C. 62262 E 587 1 01 8 N 8 5 O 9 . REPARE 1 I / Z N 4 A E / R B 6 # T OGGETTO . . S I L T R . Imposta di registro: L G MA DI U P A E preteso litisconsorzio B LA COR D CASSAZIONE R B necessario fra parti L A E E ZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA acquirente e venditrice T D T I 1 N S 3 E R N 1 S E E . E S composta dar Magistrati: T I N A A R.G. N. 20514/98 DELLI PRISCOLI Presidente Dott. Mario Cons. relatore PAPA Dott. Enrico 12662 Cron. Dott. Mario CICALA Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. Ud. 18.1.2001 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 20514 R.G. 1998, proposto N. 62262 da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; -· ricorrente -
contro
TT RI, TT DA, TT GI, TT NO;
- intimati -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio in data 23 settembre 1997, depositata col n. 1 229/21/97 il 1° ottobre 1997. 4 4 Uditi, nella pubblica udienza del 18 gennaio 2001: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo IN, NI, NA ed GI TO vendettero, con rogito notarile del 23 ottobre 1992, un immobile (a Franca Marchetti ed a NI, PA, EF e LU Pettinicchio, come si legge 7 nel ricorso ora in esame), per il valore dichiarato di lire 704.940.000. Elevato quest'ultimo con avviso di accertamento notificato il 21 luglio ed il 1° agosto 1994 - a lire 1.057.410.000, l'impugnativa dei contribuenti fu, sulla resistenza dell'Ufficio del Registro di Latina, parzialmente accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Latina, con determinazione - giusta decisione n. 493 del 20 dicembre 1995 - del valore (finale) in lire 810.681.000. Interposero appello, in via principale, i TO, ed in via incidentale l'Ufficio, e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza del 23 settembre 1997 depositata col n. 229/21/97 il 1° ottobre seguente, sulla scorta della documentazione acquisita, ha accolto il primo gravame, confermando il valore dichiarato nell'atto. Per la cassazione ricorre, con unico mezzo, l'Amministrazione finanziaria, giusta atto notificato a IN, NI ed GI TO il 16 novembre 1998 ed - in esecuzione dell'ordinanza del 1° marzo 2000 - a NA TO il 5 giugno 2000. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva. 5 Motivi della decisione Denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 57 del d.P.R. 131/1986, 14 e 29 del d.lgs. 546/1992 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. l'Amministrazione finanziaria afferma che, stante il carattere unitario dell'accertamento dell'imposta di registro a mente degli artt. 52 e 57 cit. del d.P.R. 131/1986, il giudice 'a quo' avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli acquirenti, in applicazione dell'art. 14 del dgs. 546/1992, o, quanto meno, in presenza di una situazione di correalità, la riunione dei ricorsi autonomamente proposti (dagli acquirenti medesimi), non potendosi consentire la difforme definizione del medesimo imponibile in dipendenza di mere vicende processuali. Il ricorso è infondato. Sotto il profilo processuale, invero, l'art. 14 del d.lgs. 546/1992, nel disciplinare il litisconsorzio necessario, richiede del resto in- applicazione dei principi generali in materia - che l'oggetto del ricorso riguardi 'inscindibilmente' più soggetti;
mentre il successivo art. 29 regola la riunione dei processi, secondo criteri che presuppongono una contemporanea pendenza nota al presidente della commissione, laddove, pure nell'appello incidentale dell'Ufficio, manca su questo punto ogni deduzione. Sotto il profilo sostanziale poi - limitato alla prima prospettazione, essendosi superata la seconda deve osservarsi che la normativa invocata dall'Amministrazione ricorrente, lungi dal denotare l'unicità del rapporto dedotto in giudizio, definisce un fascio di obbligazioni tributarie, facenti capo (per 3 quanto ora interessa) alla parte acquirente ed quella venditrice, che l'art. 57 comma 1 del cit. d.P.R. 131/1986 dichiara 'solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta'. Si è quindi al di fuori di un rapporto inscindibile: le posizioni delle parti (per definizione, contrapposte) restano sul piano privatistico regolate dall'art. 1475 c.c., mentre l'obbligazione tributaria (estesa anche ai pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, nonché ai soggetti nel cui interesse fu eseguita la registrazione: per i primi, cfr. pure l'art. 10 t.u. registro), risulta plurisoggettiva dal lato passivo - epperò 'correale', secondo la tradizionale definizione romanistica evocata in ricorso, che nulla aggiunge tuttavia alla soluzione della questione -, per evidenti ragioni di maggiore garanzia per l'erario. Tornando sul piano processuale, lungi dal potersi dire che la decisione debba necessariamente riguardare entrambe le parti - secondo il paradigma indicato nell'art. 102 c.p.c., che il cit. art. 14 pure riproduce la solidarietà sarà disciplinata dalle disposizioni " dell'art. 1306 c.c. ed, in caso di separate impugnative, con diverso 5 . 6 8 N 9 esito, ad opera dei condebitori solidali, ciascuno sarà tenuto secondo 1 . / B 4 / . 6 L 2 L . A il giudicato che lo riguarda. R . . P . A B I D A T R L E E 1 D 3 Al rigetto del ricorso non conseguono statuizioni sulle spese. T 1 I A S . N N M E S I
P.Q.M.
A DEPOSITATO IN CANCELLERIA Rigetta il ricorso. 20 APR. 2001 Oggi IL CANCELLIERECT RN Casano Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001. я соц II Presidente Il Cons. estensore E * N O I - Enrico Papa Maristelli Susidi Mario Delli Priscoli- Z A Крейсе S CAS s B IL CANCELLIERE C1 n τ α a 1 RN Casano