Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2010, n. 41332
CASS
Sentenza 21 ottobre 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La regola della retrodatazione della decorrenza dei termini cautelari, nel caso di emissione di più ordinanze che dispongono la medesima misura nei confronti dello stesso imputato per fatti diversi, non riguarda l'ipotesi di applicazione di misure diverse da quelle coercitive di natura custodiale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2010, n. 41332
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41332
    Data del deposito : 21 ottobre 2010

    Testo completo