Sentenza 21 ottobre 2010
Massime • 1
La regola della retrodatazione della decorrenza dei termini cautelari, nel caso di emissione di più ordinanze che dispongono la medesima misura nei confronti dello stesso imputato per fatti diversi, non riguarda l'ipotesi di applicazione di misure diverse da quelle coercitive di natura custodiale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2010, n. 41332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41332 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 21/10/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1584
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 17419/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB HA, nato in *Tunisia il 13.1.1987*;
contro l'ordinanza del 13 aprile 2010 emessa dal Tribunale di Brescia;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Rubeo Stefano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha respinto l'appello proposto nell'interesse di AB HA, confermando il provvedimento del 20 marzo 2010 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza di declaratoria di sopravvenuta inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3. Il G.i.p. aveva ritenuto che non era stata dimostrata la connessione tra il reato associativo contestato nel presente procedimento e l'episodio di detenzione finalizzata allo spaccio di cui al precedente procedimento conclusosi con sentenza del 17.11.2009, divenuta irrevocabile il 18.1.2010, episodio per il quale era stato arrestato il *13.2.2009*.
Il Tribunale ha però motivato diversamente l'inapplicabilità della retrodatazione invocata: in primo luogo, ha osservato come tra le due misure cautelari non vi è mai stata coesistenza, dal momento che la seconda misura è stata disposta il 29.9.2009, quando la prima era già stata revocata con decorrenza dal 29.8.2009; inoltre, ha rilevato che, al momento dello spirare del termine massimo di fase, il primo procedimento risultava già definito con sentenza irrevocabile, sicché l'eventuale carcerazione subita in quel contesto trova oggi titolo non più nella prima ordinanza cautelare, ma nella sentenza di condanna, senza che rilevi la circostanza che con questa sia stata applicata la sospensione condizionale della pena. In altri termini, l'art. 297 c.p.p., comma 3 non troverebbe applicazione nella specie in quanto è mancata la coesistenza temporale tra le diverse misure coercitive, dovendosi così escludere che vi sia stato un legame tra le due ordinanze cautelari in funzione di assicurare l'ultrattività della prima misura disposta. Peraltro, secondo il Tribunale l'inapplicabilità della norma invocata si giustifica anche in rapporto all'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza resa nel primo procedimento, essendo irrilevante che l'irrevocabilità della sentenza sia successiva all'adozione della seconda ordinanza, in quanto ciò che rileva è che la decisione sia divenuta irrevocabile anteriormente allo spirare del termine massimo di fase di cui all'art. 303 c.p.p.. 2. - Contro questa ordinanza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo la manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente il ragionamento circa la mancata coesistenza delle due misure cautelari non terrebbe conto che al momento della seconda ordinanza cautelare (6.10.2009) egli era sottoposto alla misura dell'obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria a far tempo dal *29.8.2009*, situazione questa che non avrebbe dovuto consentire di parlare di mancata coesistenza delle misure. Inoltre, rileva che la sentenza emessa nel primo procedimento è divenuta irrevocabile il 18.1.2010, laddove la seconda ordinanza cautelare è del 6.10.2009, sicché vi sarebbe stata anche la contemporanea qualità di indagato/imputato nell'ambito dei due procedimenti.
Infine, il ricorrente assume che il passaggio in giudicato della prima sentenza non abbia fatto venir meno il provvedimento cautelare, in quanto non è mai stato emesso l'ordine di carcerazione ex art.656 c.p.p., l'unico presupposto perché la misura disposta venisse meno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è infondato, in quanto assume, erroneamente, che l'effetto della retrodatazione di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3 possa riguardare anche misure diverse da quelle coercitive- custodiali, come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di cui all'art. 282 c.p.p., a cui l'indagato risulta essere stato sottoposto sin dal *29.8.2009*, cioè prima dell'emissione della seconda misura cautelare della custodia in carcere, disposta solo il 29.9.2009.
Invero, occorre ribadire che la regola della retrodatazione dei termini di durata delle misure cautelari si riferisce esclusivamente alle misure coercitive-custodiali, cioè a quelle misure rispetto alle quali è necessario assicurare che non si realizzi un'ultrattività dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p.. Tale affermazione non è contraddetta dalla giurisprudenza di questa Corte che ritiene che l'art. 297 c.p.p., comma 3 possa riferirsi anche alla misura degli arresti domiciliari, in quanto in tal caso soccorre l'art. 284 c.p.p., comma 5, che considera l'imputato agli arresti domiciliari in stato di custodia cautelare. In altri termini, si considera che il riferimento alla "medesima" misura contenuto nell'art. 297 cit. non possa essere inteso in termini così restrittivi da annullare sostanzialmente l'equiparazione globale stabilita dall'art. 284 cit. e valida al fine del calcolo dei termini di custodia cautelare.
Deve pertanto riconoscersi che nel caso in esame non si è mai verificata una coesistenza tra misure custodiali, sicché correttamente il Tribunale ha escluso che ricorrano i presupposti per la retrodatazione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3. 4. - Gli altri motivi devono considerarsi assorbiti e superati da quanto sopra rilevato.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2010