Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9829 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
E N O A ZI L L A E DICASSAZI NE R D T , IS 9 BBLICA ITALIANA NOME DEL POPOLO ITALIANO . R G T E R R ORTE SUPREMA 'A A L D L 7 E 1 E 3 D T 0 Oggetto N. N A E 。 S 5 す 3- SE 982CIVILE S E G OPPOSIZIONE AD G LE ORDINANZA/INGIUNZIONE AUTOVELOX Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 11383/99 Dott. Pasquale REALE - Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron.22432 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rep. PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Donato SALME' Ud. 09/04/2001 Dott. Giuseppe Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IG RU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso l'avvocato LUCCHESI A.. rappresentata e difesa dagli avvocati GRASSI ALDO e GUERRA GUGLIELMO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI RIMINI;
intimata avversO la sentenza n. 294/98 del Pretore di RIMINI, depositata il 25/03/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1007 udienza del 09/04/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Grassi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Pretore di Rimini il 25.2.1998 respinse la oppo- sizione proposta da BE NA avversO la ordi- nanza 24.7.1995 con cui il Prefetto di Forlì le aveva ingiunto di pagare la somma di L. 200.000, quale san- zione per la violazione dell'art. 103 IX comma c.strad., avendo superato il veicolo di sua proprietà il limite di velocità consentito. Aveva dedotto la opponente che erano mancate la se- gnalazione della velocità consentita e la contestazione immediata ed aveva denunciato errori dell'autovelox; il Prefetto aveva resistito alla opposizione. Ritenne il pretore che per il fatto che la viola- zione fosse stata commessa nel centro abitato, la se- gnalazione non fosse necessaria, perché il limite stabilito dalla legge;
che dell'autovelox era stato ac- certato il funzionamento prima dell'uso e che la noti- fica del processo verbale di contestazione avesse sana- to la irregolarità della mancata contestazione immedia- 2 ta. Ha proposto ricorso per cassazione BE NA con due motivi. Non ha presentato difese la Prefettura di Rimini. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denunzia la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 14 L. 689/12981, 200 comma I° c.strad. e 384 del relativo regolamento esecutivo;
nonché la mancanza di motivazio- ne. Lamenta che sia stata omessa da parte degli organi accertatori la specificazione delle ragioni della im- possibilità della contestazione immediata e che dal sommario processo verbale di contestazione risultava la presenza di due agenti accertatori, insufficiente per organizzare il fermo dei veicoli, in violazione del- l'art. 201 I° comma c.strad.. Peraltro l'apparecchiatu- " Velomatic AX 103", utilizzata nel caso di specie, ra era dotata di display, che consentiva la immediata vi- sualizzazione della velocità, tanto da porre in grado gli agenti di verificare immediatamente la velocità e di procedere alla contestazione, impedita dalla mancata organizzazione del servizio idoneo al fermo del veico- lo, a fronte della quale si assume essere irrilevante la notifica del processo verbale di accertamento ed er- rata la mancata ammissione dei mezzi istruttori, ri- 3 chiesti per provare la illegittimità. Con il secondo mezzo, articolato sotto più profili, si denunziano, sotto una unitaria prospettazione, erro- res in procedendo e precisamente: a) la omessa o insuf- ficiente motivazione in ordine alla assenza di un auto- nomo atto di accertamento dell'illecito, giacchè il processo verbale, alla stregua di quanto era desumibile dal suo tenore, era stato redatto in ufficio, con la semplice lettura della fotografia e non attraverso il controllo personale degli agenti accertatori;
b) la omessa o insufficiente motivazione su punti prospettati con la opposizione, afferenti alla prova del fatto;
c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 VI° comma L. 689/1981, in relazione al fatto che il pretore aveva omesso di effettuare la indagine sulle questioni sollevate in diverse fasi del processo e di accogliere le richieste istruttorie formulate;
d) la violazione e falsa applicazione dell'art. 204 I° comma c.strad., in relazione alla inosservanza da parte del prefetto del termine di 60 giorni per decidere la opposizione, atte- so che la ordinanza prefettizia era intervenuta quattro anni dopo il ricorso.; e) la violazione e falsa appli- cazione dell'art. 345 C.II° reg, esec. c.strad., per essere stato l'autovelox inidoneo all'uso, in conside- razione della mancanza della specifica approvazione del 4 Ministero dei Lavori Pubblici;
f) la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 C.XII° L. 689/1981, in rela- zione alla mancata indicazione nel processo verbale della causa del mancato fermo, della direzione del vei- colo, del numero di quelli fermati e sanzionati, dello schizzo planimetrico volto ad accertare lo spazio esi- stente per il fermo immediato ed altri elementi;
g) la violazione e falsa applicazione dell'art. 196 c.
1-4 c.strad., non essendo stati forniti gli elementi utili ad individuare il conducente, verso cui esercitare il regresso;
h) la violazione e falsa applicazione degli 23 c.XI° L.689/1981, in relazione allaartt. 10, 11, mancata specificazione delle ragioni per le quali era stata confermata la misura della sanzione prevista dal- l'organo accertatore, anziché quella minima. La ricorrente ha eccepito poi la incostituzionalità dell'art. 18 commi 1 e 2 L. 689/1981, in relazione al- l'art. 24 Cost., in quanto il mancato fermo del veico- lo, impedendo la identificazione del conducente, non avrebbe consentito al proprietario la opportuna difesa. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte in- fondato. Con la opposizione avverso la ordinanza - ingiun- zione BE NA lamentò la mancanza di segnala- zione dei cartelli indicanti il limite di velocità; la 5 inconsistenza dell'eccesso di velocità, in ragione di soli 23 Km/h; la inaffidabilità dell'autovelox, inutile essendo stato l'accertamento della regolarità di fun- zionamento prima dell'uso, attestata dai vigili urbani, i quali avevano però omesso di precisare in che modo era stato effettuato;
la mancanza di contestazione im- mediata della infrazione, benchè possibile, infondato essendo quanto affermato nel verbale che cioè il fermo del veicolo costituiva un pericolo per la circolazione. Tali motivi di doglianza non sono stati riproposti con il primo mezzo di gravame, essendosi con esso de- dotta, in luogo della mancata contestazione immediata, la omessa indicazione delle ragioni che l'hanno impedi- ta;
ragioni, peraltro, che lo stesso ricorrente ammette essere state esplicitate nel sommario processo verbale, in cui si è fatto riferimento alle caratteristiche am- bientali e del mezzo rilevatore della velocità, che non avrebbero reso possibile di "procedere a contestazione immediata della violazione perché le modalità di impie- go dell'apparecchio consentono di accertare la infra- zione ad avvenuto transito del veicolo ed il fermo del- lo stesso avrebbe potuto provocare pericolo per la si- curezza della circolazione". Tanto contrasta con l'as- sunto che sia stata omessa la specificazione delle ra- gioni della impossibilità, al di là della novità della 6 censura, diversa essendo la mancata contestazione imme- diata, dalla mancata specificazione delle ragioni che l'avevano impedita. Né giova rilevare che l'apparecchio rilevatore fos- se dotato di display che visualizza immediatamente la velocità, perché tale circostanza non risulta dedotta con la opposizione alla ordinanza;
come nuova è ol- treché irrilevante quella che la pattuglia fosse com- posta da due soli agenti, essendo inibito al giudice il controllo sulle modalità di espletamento del servizio esse rientrando nella discrezionalità amministrativa (Cass. 2494/2001), mentre il sindacato, invece con- sentito (Cass. 4010/2000; 12330/1999), sulle ragioni della impossibilità della contestazione immediata, non risulta essere stato nella specie sollecitato dinanzi al giudice di merito, come più sopra rilevato, al di là del fatto che la mancata articolazione nel ricorso dei mezzi di prova, la cui ammissione si assume essere sta- ta vanamente richiesta, non consente di valutarne la decisività, ai fini della verifica di fondatezza della doglianza.. Quanto al secondo motivo, la sua complessa artico- lazione prospetta questioni in larga parte mai prima dedotte, così quelle di cui ai punti a), d), e), f), h); ovvero infondate, come quella di cui al puntog), 7 b), atteso che la sentenza impugnata ha sufficientemen- te motivato sui punti dedotti con la opposizione, rife- riti ai fatti della mancata contestazione immediata e della presunta inaffidabilità dello strumento rilevato- re della velocità; o infine inammissibili, come quella di cui al punto c), in ordine al quale la doglianza della mancata indagine istruttoria è del tutto generi- ca, mancando i dati sui quali avrebbe dovuto cadere e gli specifici mezzi con cui avrebbe dovuto essere com- piuta. Quanto, infine, alla eccezione di incostituzionali- tà dell'art. 18, commi 1 e 2, L. 689/1981, il sospetto sollevato in ordine alla violazione dell'art. 24 Cost. risulta del tutto incomprensibile, nel momento in cui viene fondato sul mancato fermo del veicolo, tale con- dotta omissiva dovendo essere riferita a norme del CO- dice stradale e non alla richiamata legge sulla depena- lizzazione. Peraltro il dubbio risulta prospettato con riguardo alla impossibilita per il proprietario, conse- guente alla mancata identificazione del conducente, di poter esercitare il diritto di difesa, che invece è as- sicurato dal controllo costante a lui consentito del- l'uso del mezzo, in relazione alla possibilità di com- piere in ogni momento quella individuazione. Il ricorso va dunque respinto;
nulla va disposto in 8 ordine alle spese processuali, in controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma 9.4.2001 Il Consigliere estensore Donato Plenteda Szur ORTE SUPREMA DI CACCADIONE Prima Sezione Civile epositato in Cancellaria 19 LUG. 2001 IL CANCELLIERE Моё внимат difetto di difese di Il Presidente прий ти Pasquale Reale прий ELLIERE Asa Passinetti E N A IO L L Z E A D R T 9 IS " . 7 T G 1 R E 3 'A R . L N A L D 7 E 6 D E 9 1 T I - S N -5 N E 3 E S S E E " I G A G E L 9