Sentenza 24 gennaio 2005
Massime • 1
Ai fini della tempestività della querela, inoltrata a mezzo posta, occorre fare riferimento alla data di ricezione della missiva all'autorità preposta a riceverla e non a quella di spedizione, in quanto la querela è atto ricettizio che per produrre effetti deve pervenire entro il termine stabilito dalla legge all'autorità legittimata alla ricezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2005, n. 6486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6486 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI UN - Presidente - del 24/01/2005
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 112
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 048850/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FA UN, N. IL 04/12/1958;
2) NT IL, N. IL 22/09/1974;
avverso ORDINANZA del 17/08/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per tardività della querela limitatamente al delitto di lesioni e per il rigetto nel resto del ricorso;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il 26 agosto 1999 nel corso di una perquisizione volta a reperire droga in una cella della casa di reclusione di Opera il detenuto AT IN subiva lesioni all'occhio ed allo zigomo praticate, secondo l'Accusa, da due Agenti penitenziari, SC UN e LE AN.
Ad entrambi gli imputati venivano contestati i reati di cui agli articoli 323 e 582 - 585 c.p., quest'ultimo aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 61 nn. 2 e 9 c.p.; al solo AF veniva contestato anche il delitto di falso perché nella relazione di servizio attestava falsamente che il detenuto si era procurato le lesioni urtando contro il letto e cadendo per terra al fine di sottrarsi alla perquisizione.
I due imputati erano condannati dal Tribunale di Milano con sentenza del 16 maggio 2002 per tutti i reati contestati alle pene ritenute di giustizia, previa concessione delle attenuanti generiche, ed al risarcimento dei danni cagionati alla parte lesa costituitasi parte civile.
Con sentenza emessa in data 18 luglio 2003, la Corte di Appello di Milano assolveva gli imputati dal delitto di cui all'articolo 323 c.p., escludeva l'aggravante di cui all'articolo 61 n. 2 c.p.
relativamente ai delitti di cui agli articoli 582 e 479 c.p. e riduceva la pena inflitta agli imputati in primo grado. Avverso la decisione di secondo grado proponevano ricorso per Cassazione entrambi gli imputati, che deducevano i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'articolo 606 lett. b) in relazione all'articolo 337 c.p.p. perché la querela è stata spedita per posta dal IN
senza che la sottoscrizione della stessa venisse autenticata da persone legittimate a farlo;
2) Violazione dell'articolo 124 c.p. per intempestività della querela dal momento che i fatti sono stati commessi il 26 agosto 1999 e la querela è stata spedita per posta il 26 novembre 1999 ed è pervenuta alla Procura della Repubblica di Milano il 30 dello stesso mese;
3) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della loro responsabilità fondata su dichiarazioni non attendibili della parte lesa.
I ricorrenti chiedevano l'annullamento, con o senza rinvio, della decisione impugnata.
Sono fondati i primi due motivi di impugnazione.
Secondo un costante indirizzo della Suprema Corte, che è stato avallato anche dalla Corte Costituzionale, la dizione sottoscrizione autentica di cui all'articolo 337 comma 2^ c.p.p. significa che in caso di spedizione della querela a mezzo posta è necessario che la firma di sottoscrizione sia autenticata da persona legittimata a farlo al fine di garantire l'autenticità della provenienza dell'atto, necessaria perché la querela è una condizione di procedibilità dell'azione penale. Nel caso di specie la firma di sottoscrizione della querela non è stata autenticata e ciò comporta la impossibilità dell'atto di produrre gli effetti previsti dal codice di procedura penale.
La querela è altresì intempestiva e, quindi, risulta fondato anche il secondo motivo di impugnazione.
Il fatto è stato commesso il 26 agosto 1999 e l'atto di querela risulta spedito soltanto il 26 novembre dello stesso anno e pervenuto alcuni giorni dopo - precisamente il 30/11/99 - alla Procura della Repubblica.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione la querela è atto ricettizio e, quindi, per produrre i suoi effetti deve pervenire all'Autorità Giudiziaria o ad altra che alla prima abbia obbligo di riferire, entro la scadenza dei termini.
Quindi non è sufficiente che entro novanta giorni la querela sia stata spedita, ma è necessario che venga entro tale termine ricevuta da un Ufficio Giudiziario, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
È fuori dubbio che il delitto di lesioni contestato agli imputati sia perseguibile a querela di parte, trattandosi di lesioni guarite entro quindici giorni ed essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'articolo 61 n. 2 c.p.. La mancanza di una valida, tempestiva e rituale querela comporta, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di lesioni perché l'azione penale non poteva essere iniziata per tardività della querela. Resta assorbito nei limiti della presente decisione il terzo motivo di impugnazione relativo alla affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di lesioni.
Resta da valutare l'imputazione di falso in atto pubblico contestata al solo UN SC.
Il terzo motivo di impugnazione si riferisce, infatti, anche a tale imputazione.
Il motivo in questione è inammissibile perché si risolve in censure di merito della decisione impugnata.
Il ricorrente, infatti, più che porre in evidenza i passaggi motivazionali ritenuti manifestamente illogici ha contestato la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dai giudici di merito.
La motivazione impugnata, peraltro genericamente contestata, non merita censure sotto il profilo della legittimità, perché possiede i requisiti di logicità e congruità richiesti dalla legge. Tenuto conto della genericità delle contestazioni non appare il caso di riportare la motivazione impugnata, che, è bene ricordare, è perfettamente conforme a quella dei giudici di primo grado. Fondandosi essenzialmente sulle dichiarazioni della parte lesa, che sono state giudicate pienamente attendibili, e di altri testimoni i giudici di merito hanno ritenuto che fossero stati gli agenti SC e LE a procurare al UR lesioni con calci e pugni. I giudici con una motivazione ampia e precisa e non censurabile in sede di legittimità hanno, invero, escluso che la parte lesa si fosse potuta procurare le lesioni cadendo involontariamente. Da quanto detto discende che falsa è l'attestazione dello SC che nella relazione di servizio, certamente atto pubblico, aveva affermato che il detenuto si era procurato le lesioni urtando contro il letto e cadendo per terra. Corretta appare, in conclusione, l'affermazione di responsabilità dello SC per la violazione dell'articolo 479 c.p.. Il proscioglimento di SC UN dal delitto di lesioni comporta la eliminazione dell'aumento di pena per la continuazione di mesi uno di reclusione;
la pena risulta, quindi, determinata in mesi sei di reclusione.
Il proscioglimento degli imputati dal delitto di lesioni comporta la revoca delle statuizioni civili, sia perché secondo la prevalente giurisprudenza non è possibile la costituzione di parte civile per il residuo delitto di falso, dal momento che il bene tutelato dall'articolo 479 c.p. è la fede pubblica, sia perché dalle sentenze di merito si desume che era stato riconosciuto alla parte civile il diritto al risarcimento dei danni cagionati dalle lesioni subite.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di lesioni perché l'azione penale non poteva essere iniziata per tadività della querela ed elimina quanto a SC UN l'aumento per continuazione di un mese di reclusione, nonché le statuizioni civili;
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di SC UN;
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2005