Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 1
Fermo restando che i riferimenti temporali ("subito dopo", "immediatamente prima") previsti dall'art. 382 cod. proc. pen., per valutare lo stato di quasi flagranza vanno intesi in senso elastico, è comunque presupposto indefettibile della facoltà di arresto quello della continuità dell'"inseguimento" del reo, che difetta allorché solo a seguito di indagini ed accertamenti è stato possibile identificare l'indagato e rintracciarlo presso la sua abitazione, non dovendosi confondere la continuità di indagini con quella di inseguimento. Quanto al riferimento temporale, non può essere dilatato fino a ricomprendervi una condotta avvenuta alcune ore prima, in quanto in tal caso la locuzione immediatamente prima perderebbe ogni significato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/1999, n. 3980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3980 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VIOLA GIUSEPPE Presidente del 17.11.1999
1.Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Consigliere SENTENZA
2.Dott. OLIVIERI RENATO " N. 03980/1999
3.Dott. MALZONE ENNIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " N. 03164/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso PRETORE di AVELLINOnei confronti di:
CI DOMENICO N.IL 24.03.1980 avverso ordinanza del 13.11.1998 PRETORE di AVEZZINO sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Avellino ha proposto ricorso avverso il provvedimento in data 13 novembre 1998 con cui il Giudice per le Indagini Preliminari presso la Pretura della medesima Città non ha convalidato l'arresto di CI DOMENICO nei cui confronti si procedeva per il delitto di furto aggravato. Il Giudice ha ritenuto che l'arresto fosse avvenuto al di fuori dello stato di flagranza in quanto il predetto era stato arrestato presso la propria abitazione, lontano dal luogo dei fatti, senza che venisse trovato in possesso di cose pertinenti al reato e senza che vi fosse stato un inseguimento.
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 382 c.p.p., omessa motivazione e travisamento del fatto lamentando che il giudice abbia omesso di considerare che lo stato di "quasi flagranza" è configurabile anche nei casi in cui l'inseguimento si sia protratto per un periodo consistente di tempo (anche giorni).
Il Procuratore Generale presso questo Ufficio ha chiesto l'accoglimento del ricorso con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. La Corte condivide l'orientamento giurisprudenziale pressoché unanime secondo cui i riferimenti temporali previsti dall'art. 382 c.p.p., per valutare l'esistenza dello stato di quasi flagranza,
vanno intesi in senso elastico nel senso che le locuzioni "subito dopo il reato" relativa all'inseguimento e "immediatamente prima" relativa alla sorpresa con cose o tracce del reato possono ritenersi riferite anche a casi nei quali sia decorso un periodo di tempo anche consistente nella prima ipotesi (giorni, se l'inseguimento non è stato mai interrotto); o a casi nei quali la sorpresa avvenga comunque entro un ragionevole lasso di tempo, nella seconda ipotesi. Nel caso in esame è emerso che il CI, sorpreso insieme ad un complice nel luogo dove stavano commettendo un furto di carburante, si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. Non risulta che vi sia stato un inseguimento così qualificabile da parte della polizia giudiziaria;
risulta invece che, a seguito di indagini e accertamenti, è stato possibile identificarlo. È stato infatti rintracciato presso la sua abitazione dopo tre ore e quaranta dal momento del furto.
Difetta pertanto proprio il presupposto dell'arresto: l'inseguimento. E ciò si ricava dallo stesso atto di impugnazione nel quale sono descritte le indagini che hanno portato alla sua identificazione. Continuità di indagini quindi ma non di inseguimento. Per quanto riguarda invece le tracce del reato (tracce di fango sulle scarpe;
odore di gasolio) - a parte la valutazione sulla loro valenza probatoria, compito che non spetta a questa Corte - si osserva che, in questo caso, il riferimento temporale, pur inteso nel senso elastico cui si è fatto cenno in precedenza, non può essere dilatato fino a ricomprendere una condotta avvenuta alcune ore prima. Diversamente la locuzione "immediatamente prima" perderebbe ogni significato.
La volontà del legislatore di delimitare al massimo questo intervallo temporale è poi resa evidente dal mutamento di terminologia intervenuto con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito: il previgente art. 237 c.p.p. del 1930 invece della locuzione "immediatamente prima" usava infatti quella meno rigida "poco prima". In definitiva ciò che non può difettare nel primo caso è la continuità dell'inseguimento che deve avvenire senza soluzione di continuità; nel secondo caso una contiguità o immediatezza tra la condotta e la sorpresa con cose o tracce relative al reato che possa far ritenere l'esistenza di una sequenza temporale unica, pur non richiedendosi una contestualità tra di esse (che porterebbe a configurare la flagranza).
Il provvedimento impugnato, pur con motivazione sintetica, si è attenuto a questi corretti criteri logico giuridici e pertanto deve essere confermato.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2000