Sentenza 18 novembre 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata è necessaria l'estrinsecazione di una qualsiasi energia fisica immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica (di determinazione e azione) del soggetto passivo. Ne consegue che esula dalla fattispecie delittuosa un comportamento meramente omissivo a fronte di una richiesta altrui, quando lo stesso si risolva in una forma passiva di mancata cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che rientri nel delitto di violenza privata la mancata consegna delle chiavi dell'abitazione alla moglie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2009, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/11/2009
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1963
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 28313/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) S.A., N. IL (OMISSIS);
nei confronti di:
1) C.M., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 987/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MODICA, del 26/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Borroneti R., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Modica, in esito all'udienza preliminare, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di C.M. in ordine ai reati di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti in danno della moglie S.A.),
artt. 81 e 610 c.p. (impedimento continuato dell'ingresso nell'abitazione in danno della moglie) e art. 570 cpv. c.p. (omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli minori D. e A.).
Propone ricorso per Cassazione a mezzo del difensore la costituita parte civile S.A., deducendo che l'esclusione del reato di violenza privata per carenza di esplicazione di energia fisica non ha tenuto conto della possibilità di esercitare forme di violenza impropria - come in effetti avvenuto nella specie - comunque idonee a coartare la libertà di azione dell'offeso, e che l'esclusione del reato di cui all'art. 570 c.p. si è basata sul travisamento relativo a un bonifico puramente restitutorio fatto dal C. alla moglie e non ha tenuto conto della pacifica assenza di qualunque contribuzione per i figli per un apprezzabile lasso di tempo (dal (OMISSIS)).
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne, invero, il delitto di violenza privata, esso sarebbe consistito, secondo la ricorrente, nell'avere il C. omesso di consegnarle le chiavi dell'abitazione, cosi impedendole di accedervi. La mancata esplicazione di un'energia fisica non basterebbe a escludere il reato, come erroneamente ritenuto dal GUP, potendosi il medesimo realizzare anche con forme di violenza impropria, comunque idonee a coartare la libertà di azione dell'offeso.
Tale assunto non è condivisibile. Se, infatti, è vero che la violenza integrativa del reato in esame può esercitarsi anche non direttamente nei confronti della vittima ma attraverso mezzi indiretti (e al riguardo si può parlare appunto di violenza "impropria") rivolti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione (Cass. 27.02.1998, PG in proc Piccinin), e può quindi, in tal senso, cadere anche su una cosa (Cass. 14.02.1985, Cani) o su una terza persona (Cass. 03.12.1982, Le Donne), ciò non significa che la sua sussistenza sia insita nei mero risultato della coazione, evidente essendo che, rispetto a questo, essa si pone testualmente come entità strumentale e, per giunta, neppure esclusiva, stante l'alternativa previsione della "minaccia". Tali notazioni impongono all'interprete di ricercare una nozione contenutistica, e non puramente finalistica, di violenza, definendola con precisione in rapporto al mezzo alternativo della minaccia. Ed è proprio tale previsione alternativa che (in maggiore approssimazione anche al preminente significato proprio del linguaggio comune) consente di delineare il concetto di violenza, nell'ambito della norma in esame, in termini di estrinsecazione di una qualche energia "fisica" (Cass. 24.06.1982, Scerenzia) immediatamente realizzati va di una situazione idonea a incidere sulla libertà psichica (di determinazione e azione) del soggetto passivo (Cass. 14.01.98 7, Amore), di contro alla condotta perseguente il medesimo scopo attraverso la prospettazione di una "realizzanda" situazione pregiudizievole. Dalla fattispecie delittuosa così complessivamente ricostruita esula il comportamento di chi (come nel caso di specie) semplicemente omette (senza alcun'altra iniziativa materiale) di aderire a una richiesta altrui, non consistendo esso ne' in una modificazione della realtà esterna, ne' in una modalità di comunicazione, tali, rispettivamente, da creare o prospettare una situazione "coartante", ma risolvendosi invece in una mera forma passiva di non cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente. Far rientrare anche questa ipotesi nella previsione dell'art. 610 c.p. significherebbe in sostanza dare una lettura puramente finalistica della norma, in contrasto (come già sopra rilevato) con l'espressa volontà legislativa di circoscriverne l'ambito di applicazione ai soli mezzi comportamentali ivi specificamente indicati.
Quanto al delitto ex art. 570 cpv. c.p., la ricorrente insiste sull'assenza di qualunque contribuzione per i figli per un apprezzabile lasso di tempo (dal (OMISSIS),
assumendo in particolare che il bonifico di Euro 2200,00 fatto pervenire dal C. alla moglie in data 28.10.2005, è stato indebitamente valorizzato dal GUP, che ha ignorato il fatto che lo stesso altro non era che la restituzione delle somme di pertinenza della donna già versate su un conto corrente cointestato. Tale ultima circostanza è stata però, alla stregua di quanto si dice in ricorso, semplicemente riferita dalla difesa in una memoria difensiva "non contestata da alcuno, ne' destinataria di rilievi di alcun genere da parte del GUP". Ora, considerato che il GUP, valorizzando il detto bonifico in senso favorevole al C., si è basato sulla precisa prova documentale di un versamento, laddove la versione ricostruttiva avversa si presentava sfornita di prova, non si vede, sul piano sostanziale, quale particolare e ulteriore spiegazione doveva dare sul punto il GUP.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010