Sentenza 13 gennaio 2009
Massime • 2
In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma è circoscritto alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato e al controllo circa la qualificazione dell'oggetto sequestrato come "corpus delicti", e quindi all'esistenza di una relazione di immediatezza tra il bene stesso e l'illecito penale.
I termini di quarantotto ore, rispettivamente previsti per la trasmissione del verbale di sequestro dalla polizia giudiziaria al P.M. e per la convalida dello stesso sequestro, non rilevano autonomamente, sì che il superamento di uno di essi è privo di effetti se il provvedimento di convalida sia comunque intervenuto nel termine massimo di novantasei ore dal sequestro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2009, n. 9258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9258 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 13/01/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 28
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 039602/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NG GY, N. IL 03/11/1983;
avverso ORDINANZA del 16/10/2008 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLONNESE ANDREA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore.
OSSERVA
Il tribunale di Bari con ordinanza 16.10.2008 rigettava l'istanza di riesame proposta da ZH SH - indagata in ordine al reato di cui all'art. 474 c.p. - avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio, eseguito dalla Guardia di Finanza il 12.9.2008, emesso dal P.M. il 15.9.2008.
Era emerso che nel corso di un controllo, eseguito presso l'esercizio commerciale "Fascino" gestito dall'indagata, erano stati rinvenuti n. 3843 articoli con marchi contraffatti che venivano sottoposti a sequestro.
Propone ricorso per Cassazione l'indagata denunciando violazione di legge.
Deduce nel primo motivo che il decreto di convalida del sequestro non riporta il timbro di avvenuto deposito presso la segreteria del P.M. e pertanto lo stesso deve ritenersi "inesistente ed inefficace" non essendo dimostrato il rispetto dei termini di cui all'art. 355 c.p.p.. Assume nel secondo motivo che detto decreto non riporta neppure "l'orario esatto di convalida", donde lo stesso, anche per tale ragione, doveva considerarsi tardivo.
Sostiene, infine, vizio di motivazione circa l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non disponendo l'A.G. "di alcun elemento di fatto utile" al riguardo.
I motivi sono destituiti di fondamento ed il ricorso deve esser rigettato con le conseguenze di legge.
Con riguardo alle prime due ragioni di doglianza, che possono essere esaminate congiuntamente, deve premettersi che il provvedimento con il quale il P.M. dispone, ai sensi dell'art. 355 c.p.p., comma 2, la convalida del sequestro è da ritenere inefficace per intempestività ove non rechi l'attestazione, da parte dell'ausiliario, della data di deposito e neppure sussistano altri elementi dimostrativi della sua tempestiva redazione (Cass. Sez. 1, 3.6.2003 n. 41329; Cass. Sez. 3, 29.9.2005 n. 40195). Inoltre i termini di 48 ore - previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 355 c.p.p., rispettivamente per la trasmissione ad opera della polizia del verbale di sequestro al P.M. e per la convalida - vanno letti congiuntamente nel senso che non si può ritenere rilevante il superamento di uno di essi se il provvedimento sia intervenuto nel termine di 96 ore dal sequestro;
detto termine costituisce, infatti il limite temporale massimo di vacatio di tutela giudiziaria, superato il quale sorge l'obbligo di restituzione delle cose sequestrate (Cass. Sez. 3, 11.10.1995 n. 3420). Ciò premesso, va osservato che nella specie erroneamente si denuncia la tardività del decreto di convalida e la conseguente inefficacia dello stesso. Deve, infatti, rilevarsi che il sequestro era stato eseguito alle ore 14,30 del 12.9.2008 ed il verbale relativo era pervenuto al P.M. alle ore 8,35 del 13.9.2008. Il decreto di convalida del P.M. reca la data del 15.9.2008 e se anche è privo dell'attestazione dell'ausiliario non sembra potersi porre in dubbio che sia stato emesso in tale giorno (evenienza, questa, neppure adombrata dalla ricorrente).
In detto contesto, pertanto, nessun rilievo assume la mancata segnalazione dell'ora in cui il decreto era stato emesso. Risulta, infatti, evidente, proprio in base all'indicazione del giorno di emissione, che il provvedimento di convalida era intervenuto tempestivamente, dal momento che il termine massimo di 96 ore andava a spirare alle ore 14,30 del 16.9.2008 e cioè il giorno successivo. Relativamente all'ultimo motivo deve considerarsi che, in tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve esser limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come corpus delicti, nel senso che deve essere accertata l'esistenza della relazione tra il bene stesso e l'illecito penale (Cass. Sez.Un.11.11.1994 n. 20, Ceolin;
Cass.23.6.1997, Kistenpfennig).
Nella specie il tribunale non si è sottratto a tali incombenze, avendo adeguatamente argomentato che, proprio alla stregua delle chiare risultanze del verbale di sequestro, allegato agli atti "e riportante nel dettaglio il numero e l'esatta tipologia del marchio contraffatto o comunque illecitamente riprodotto", non residuavano dubbi circa la riconducibilità della fattispecie in esame alle ipotesi normative contestate. Il P.M., inoltre, aveva evidenziato la necessità - al fine di "avvalorare la rilevanza ai fini probatori del sequestro" - di compiere ulteriori indagini "volte a stabilire caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto sequestrato".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2009