Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2009, n. 9258
CASS
Sentenza 13 gennaio 2009

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In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma è circoscritto alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato e al controllo circa la qualificazione dell'oggetto sequestrato come "corpus delicti", e quindi all'esistenza di una relazione di immediatezza tra il bene stesso e l'illecito penale.

I termini di quarantotto ore, rispettivamente previsti per la trasmissione del verbale di sequestro dalla polizia giudiziaria al P.M. e per la convalida dello stesso sequestro, non rilevano autonomamente, sì che il superamento di uno di essi è privo di effetti se il provvedimento di convalida sia comunque intervenuto nel termine massimo di novantasei ore dal sequestro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2009, n. 9258
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9258
    Data del deposito : 13 gennaio 2009

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