Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
In materia di procedure di mobilità del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni attuate in base al D.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325, l'annullamento d'ufficio per illegittimità del provvedimento con cui l'amministrazione di destinazione abbia provveduto al collocamento nei suoi ruoli del dipendente trasferito - annullamento che ha efficacia "ex tunc" - pone nel nulla l'atto costitutivo del rapporto di lavoro alle dipendenze di detta amministrazione, che conclude il procedimento di mobilità e ne rappresenta un momento essenziale, e correlativamente comporta la permanenza del rapporto con l'amministrazione precedente, del quale nessun atto - neanche la domanda di mobilità proposta dal lavoratore - ha provocato l'estinzione. (Principio enunciato in causa promossa nei confronti delle Ferrovie dello Stato da dipendente che si era vista annullare il provvedimento di inquadramento nei ruoli di un Comune per la ritenuta non corrispondenza tra le funzioni del posto di destinazione e quelle svolte in precedenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5903 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TR UF, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO N.14, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBONA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO TR, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA N.22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.11890/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 17/6/97, R.G.N. 37147/95 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato Antonio VALLEBONA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda proposta da PE UF nei confronti della Società Ferrovie dello Stato per l'accertamento della inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. In particolare, il Tribunale, considerato che dovevano ritenersi non controverse o documentalmente provate sia la circostanza che l'appellata aveva richiesto in data 31 gennaio '90 di essere trasferita dalla Società alla amministrazione del Comune di S. Angelo, ai sensi del D.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325 e del D.M. 15 novembre 1989; sia la circostanza che il Comune di S. Angelo, con delibera 15 dicembre 1990 aveva assegnato alla PE il posto vacante di applicato contabile di VI livello e che, dopo la richiesta di assenso, la Società lo aveva concesso con lettera in data 7 gennaio 1993; sia la circostanza che il Comune di S. Angelo Romano, con delibera 30 aprile 1993, aveva ritenuto di non poter procedere all'inquadramento della PE in quanto il posto vacante era destinato all'esercizio di funzioni diverse (aggiunto di segreteria) da quelle già svolte dalla PE;
ciò premesso il Tribunale considerava: a) che, una volta assegnato il posto vacante dal Comune di S. Angelo ed una volta intervenuto l'assenso del precedente datore di lavoro, doveva considerarsi esaurita la procedura di mobilità prevista per il personale in esubero delle F.S. (ai sensi del D.P.C.M. 325/88, dell'art. 6 l. 544/88, dell'art. 6 D.M. 20 giugno 1989), con il conseguente instaurarsi di un nuovo e distinto rapporto di lavoro tra l'appellata e l'ente di destinazione;
b) che gli eventuali errori nei quali fosse incorso il Comune nella individuazione del posto di organico effettivamente scoperto, non erano più opponibili alla Società, dopo il perfezionamento della procedura anzidetta e quindi della avvenuta assunzione della PE alle dipendenze dell'ente, nella contemporanea e conseguente immissione della stessa nel ruolo e nella pianta organica del Comune. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione PE UF censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione.
Si sono costituite le intimate F.S. resistendo alle avversarie censure. Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo deduce la ricorrente violazione degli artt. 1 e seg. Della legge n. 554/1988 n. 325, così come modificato, dal D.P.C.M. 1 marzo 1989 n. 96, degli artt. 6 e 8 del D.M. 15 novembre 1989, in relazione all'art. 360 c.p.c., per avere il Tribunale
erroneamente affermato che la procedura di mobilità, prevista da tali disposizioni, si era nella specie perfezionata, confondendo l'inizio di fatto del lavoro della PE per il Comune di S. Angelo Romano con il mai avvenuto inquadramento nel ruolo del Comune medesimo, oltre a vizio di motivazione. Con il secondo motivo deduce la ricorrente violazione delle suddette disposizioni di legge, nonché violazione dei principi sulla nullità e sull'annullamento, in sede di autotutela, degli atti amministrativi, in relazione all'art.360 c.p.c., per non aver rilevato il Tribunale che la delibera del
Comune di S. Angelo Romano, in data 15 settembre 1990, era stata annullata con successiva delibera in data 30 aprile 1993, sicché, in ogni caso, la procedura di mobilità non poteva ritenersi conclusa, con conseguente continuità del pregresso rapporto di lavoro. Deduce, inoltre, la ricorrente, con il terzo motivo, violazione dell'art.112 c.p.c. e degli artt. 1353 e 1472 c.c., nonché delle disposizioni richiamate nei precedenti motivi, in relazione all'art. 360 c.p.c., per non aver rilevato il Tribunale che la volontà della PE di estinguere il rapporto di lavoro con le Ferrovie dello Stato, manifestata con la domanda di mobilità, poteva essere considerata valida ed efficace solo in caso di legittima costituzione del rapporto di lavoro con l'ente ad quem.
Ritiene la Corte che il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione. In particolare, esaminando congiuntamente il primo e il secondo motivo di ricorso, tra loro connessi sotto il profilo di una corretta applicazione del D.P.C.M. n. 325/88 e del D.M. 15 novembre 1989, ovvero delle fasi e degli atti propri alla procedura di mobilità, indubbiamente l'opinione del Tribunale per il quale, nella specie, si era provveduto dall'Ente alla nomina e all'inquadramento della ricorrente trova riscontro nella delibera del 15 dicembre 1990. Con tale provvedimento, infatti, l'Ente di destinazione, previa formazione della graduatoria, ha assegnato la PE alla sesta qualifica funzionale: il che equivale, implicitamente, ad un atto di nomina, esplicitamente, ad un atto di inquadramento, considerato che, con l'individuazione della qualifica di appartenenza, si è anche definita la collocazione del lavoratore trasferito in uno dei livelli professionali propri all'organico dell'Ente. È, peraltro, vero, come asserito nel secondo motivo, per il quale il ricorso deve essere accolto, che il rapporto giuridico, così costituitosi, ancorché protrattosi per un certo tempo, ha poi assunto una diversa configurazione giuridica, quale rapporto di mero fatto, ex art. 2126 c.c., venendone a mancare i presupposti costitutivi in forza di una successiva delibera, in data 30 aprile 1993, con la quale il Comune, uniformandosi ad un parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio di Ministri, ha disposto di annullare la delibera precedente, in sede di autotutela;
e di non perpetuare l'illegittimità della medesima, non avendo la PE una qualifica corrispondente al posto messo a concorso con il bando di mobilità. Tale provvedimento, determinando la nullità dell'atto costitutivo del rapporto, per la sua connaturale efficacia ex tunc, ha determinato, come ben rileva la difesa della ricorrente, il venir meno del momento essenziale e conclusivo della procedura di mobilità, appunto dell'atto costitutivo del rapporto, con l'ulteriore corollario della permanenza del rapporto di lavoro precedente, intercorso tra la PE e la Società intimata, rispetto al quale nessun atto ha avuto effetto estintivo, ivi compresa la domanda di mobilità.
Nella quale, così considerando il terzo motivo di ricorso, da ritenere peraltro assorbito per i motivi suesposti, non pare in alcun modo possibile ravvisare la volontà di dismettere il rapporto con la Società F.S., consistendo esclusivamente in atto prodromico di una procedura che non si è perfezionata per il difetto del presupposto accertato dall'Ente destinatario della mobilità. Per quanto precede la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice designato in dispositivo, onde, secondo i principi suesposti, proceda all'accertamento della continuità del rapporto, con i provvedimenti conseguenziali, già intercorso tra la ricorrente e la società intimata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Rieti. Così deciso in Roma il 27 ottobre 1998.