Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2009, n. 15997
CASS
Sentenza 10 marzo 2009

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In tema di ingiustificata inosservanza dell'ordine del questore di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, la valutazione del giustificato motivo comporta l'apprezzamento, da parte del giudice, di due profili: quello oggettivo, relativo all'effettiva situazione del soggetto intimato e riguardante l'accertamento, da condurre in concreto e a prescindere da qualunque forma di astrazione o presunzione, delle condizioni in cui si è prodotta e mantenuta la sua condotta di permanenza nel territorio dello Stato oltre i cinque giorni; quello soggettivo, concernente la volontarietà di tale permanenza, strettamente connesso al giudizio di esigibilità dell'obbligo e da condurre tenendo conto del reale condizionamento psichico esercitato dalle circostanze concrete sulle capacità individuali di adempimento dell'obbligo stesso. (In motivazione la Corte ha sottolineato la necessità, al fine di valutazione del giustificato motivo, di una lettura delle fonti normative interne coerente agli impegni assunti dallo Stato in sede internazionale, in particolare con la direttiva 2008/115/CE, la quale esclude che l'intimazione di allontanamento possa essere intesa nel senso che al suo soddisfacimento sia sufficiente che il cittadino extracomunitario irregolare varchi i confini dello Stato, entrando irregolarmente in un altro e vuole realizzata l'ottemperanza all'obbligo o con il rimpatrio dello straniero o con il suo ingresso in un Paese dove la permanenza sia regolare o sia suscettibile di essere regolarizzata, commisurando a tale possibilità la sussistenza del giustificato motivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2009, n. 15997
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15997
    Data del deposito : 10 marzo 2009

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