Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2004, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. RAVAGNANI Erminio - rel. Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE 4, presso lo studio dell'avvocato MARIA LUCREZIA TURCO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO DE FEO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CH LF;
- intimato -
avverso la sentenza n. 240/01 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 06/04/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/03 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione dell'a.g.o..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor ED RA, deducendo di essere stato assunto dalla regione Puglia come operaio addetto agli impianti di irrigazione gestiti direttamente da detto ente, adiva il Pretore del lavoro di Brindisi perché, dichiarato sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fosse accertata l'illegittimità del licenziamento intimatogli il 2 gennaio 1995 e l'ente datore di lavoro fosse condannato alla reintegrazione nel posto di lavoro nonché alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzione ed accessori.
La regione Puglia eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che oggetto della domanda era l'accertamento della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo. L'eccezione era accolta dal Pretore adito.
Il Rachira interponeva gravame, cui resisteva la regione Puglia. Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento dell'appello, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, osservando quanto segue. Poiché a norma dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1994 n. 15, in tema di affidamento degli impianti irrigui ai consorzi di bonifica, questi, per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di sistemazione idraulica, debbono avvalersi, attraverso l'istituto del comando, del personale regionale operaio salariato con contratto di natura privatistica, "rinveniente alla Regione ai sensi del DPR 118 aprile 1979 e già utilizzato dalla Regione nei servizi irrigui e preferibilmente presso gli stessi" si deve attribuire a tale disposizione efficacia di qualificazione come privati dei rapporti già intercorrenti con la Regione, La singolarità della previsione normativa, consistente nel fatto che la qualificazione è intervenuta riguardo ad una categoria di rapporti già in atto, non incide sulla sua efficacia. D'altra parte, la medesima norma resterebbe priva di effetti qualora fosse interpretata come avente riguardo alla situazione esistente al momento del passaggio degli impianti dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione alla Regione, atteso che, in virtù della natura pubblica non economica del primo, i relativi rapporti con il personale vanno qualificati di pubblico impiego. Infine, l'espressione "personale...rinveniente alla Regione" deve essere intesa come concernente la "categoria" di lavoratori impiegati o da impiegare nella gestione e manutenzione degli impianti irrigui, e non i singoli lavoratori già in servizio e transitati alle dipendenze della Regione.
Avverso questa sentenza, la Regione Puglia ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo un unico motivo di censura.
Il RA non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Regione ricorrente, deducendo "motivi attinenti alla giurisdizione, alla legge regionale Puglia 18 aprile 1994 n. 15, al D.P.R. 18 aprile 1979 ed alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034", nonché vizi della motivazione, assume che, in conformità della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, dalla natura pubblica non economica dell'Ente datore di lavoro e dall'inerenza del rapporto di lavoro ai fini istituzionali dell'Ente medesimo discende la qualificazione pubblicistica di detto rapporto e la devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, nonostante la disciplina di esso in termini privatistici, che si presenta non già come un'annotazione caratteristica per scelta specifica e determinante del legislatore regionale, ma come mera modalità disciplinatrice del suo contenuto. Nel caso di specie, la gestione degli impianti di irrigazione è da annoverare tra i compiti istituzionali dell'Ente Regione e costituisce quindi un servizio pubblico a sostegno dell'agricoltura, senza carattere di imprenditorialità. Di conseguenza, le controversie relative ai rapporti dell'Ente con i propri dipendenti debbono essere devolute al giudice amministrativo.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. Queste Sezioni Unite hanno da tempo affermato il principio secondo cui, fermo restando che per la qualificazione pubblicistica di un rapporto di lavoro posto in essere con un ente pubblico non economico è determinante l'inserimento del lavoratore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, senza che rilevi ne' l'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale di diritto privato dettata dal contratto collettivo che lo regola, ne' la mancanza di un atto di nomina, ne' la diversa qualificazione data al rapporto stesso da parte dell'ente datore di lavoro, deve tuttavia essere considerato privato quel rapporto in relazione al quale o il prestatore d'opera risulti inserito non nella struttura dell'ente, ma in un'organizzazione separata ed autonoma, gestita con criteri d'imprenditorialità, o quando la qualificazione privatistica del rapporto sia espressamente prevista da una disposizione di legge (Cass. SU 15 ottobre 2002 n. 14614; 28 ottobre 1998 n. 10728 e 9 agosto 1996 n. 7338). Con stretto riferimento alla fattispecie in esame, quindi, va sottolineato che se la natura privatistica del rapporto deriva non dalla concreta disciplina alla quale lo stesso è soggetto, ma dall'esistenza di una norma di legge dalla quale si possa evincere la sua natura privatistica, ebbene la qualificazione come privatistici dei rapporti del personale, già utilizzato dalla Regione Puglia nei servizi irrigui, "riveniente" alla medesima Regione dagli Enti di riforma per lo sviluppo operanti in Puglia e Lucania, in forza del DPR dell'aprile 1979, e comandato presso gli appositi Consorzi di bonifica, discende evidentemente dall'ari 5 della legge della Regione Puglia 18 aprile 1994 n. 15, il quale fa espresso riferimento, per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di sistemazione idraulica, a rapporti di lavoro sorti "con contratto di natura privatistica" in capo alla medesima Regione (Cass. SU n. 14614 del 2002 cit.). Poiché, dunque, la norma ha considerato che nei confronti di tale personale è stato instaurato un rapporto di lavoro di natura privata e non pubblica, devesi dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie ad esso relative.
Nulla devesi disporre in ordine alle spese giudiziali, poiché il RA non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004