Sentenza 15 dicembre 2016
Massime • 1
In caso di giudizio abbreviato condizionato, qualora tra la ammissione al rito alternativo e la successiva celebrazione dell'udienza muti la persona fisica del giudice, non è necessario richiedere al difensore dell'imputato il consenso all'utilizzo degli atti già presenti nel fascicolo processuale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il suddetto consenso alla rinnovazione degli atti si giustifica soltanto in caso di prove che devono formarsi nel corso del dibattimento, in ragione della esigenza di salvaguardare il principio di immediatezza della assunzione della prova dibattimentale da parte del giudicante, ma non è necessario in caso di prove precostituite, dove, anzi, tale adempimento confliggerebbe con il principio di ragionevole durata del processo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2016, n. 41527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41527 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2016 |
Testo completo
4 1527-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 15 dicembre 2016 Presidente Dott. Luca RAMACCI SENTENZA N. 3866 Consigliere Dott. Chiara GRAZIOSI Dott. Gastone ANDREAZZA Consigliere Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI Consigliere Dott. Enrico MENGONI REGISTRO GENERALE n. 12875 del 2016 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TE EP, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 284/16 della Corte di appello di Catania del 1 febbraio 2016; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano TOCCI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Catania ha confermato, con sentenza del 1 febbraio 2016, la condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Ragusa - in - il esito a giudizio abbreviato condizionato a produzione documentale precedente 24 settembre 2014 a carico di TE EP, riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 256, n. 1, lettere a) e b), del dlgs n. 152 del 2006, per avere, in qualità di titolare di un'impresa avente ad oggetto la riparazione di autoveicoli, depositato, accumulato ed abbandonato su di un'area estesa circa 2000 mq rifiuti pericolosi e non pericolosi, come elencati nel capo di imputazione, derivanti dallo svolgimento da parte sua della ricordata attività imprenditoriale. Ha proposto ricorso per cassazione il TE, articolando tre motivi di impugnazione;
col primo di essi, a sua volta articolato sotto due aspetti, il ricorrente, deducendo la violazione di legge, ha lamentato il fatto che la concessione delle attenuanti generiche abbia inciso solo sulla pena irrogata in relazione al reato più grave fra quelli avvinti dal vincolo della continuazione e non anche sui reati satellite;
ha lamentato, altresì, il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in relazione alla quale la sentenza della Corte di appello si è limitata a rilevare la assenza delle condizioni oggettive e soggettive. AV Col secondo motivo di censura, anch'esso bipartito, il ricorrente ha contestato la sentenza della Corte etnea rilevando che sarebbe stata erroneamente omessa la dichiarazione di assenza dell'imputato, sebbene il giudizio, iniziato anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, é, tuttavia, proseguito in epoca successiva alla vigenza della detta legge;
ha, altresì, lamentato, quanto alla violazione del diritto di difesa, il fatto che il ricorrente pur essendo mutata la persona fisica del giudice dopo - che era stato ammesso il rito abbreviato e la documentazione, cui la detta -non è ammissione era subordinata, già era stata in parte versata in atti stato invitato a prestare il proprio consenso alla rinnovazione degli atti. Col terzo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto, sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello della carenza motivazionale, la circostanza che la Corte di appello non abbia tenuto conto del fatto che, non indicando con precisione la autorizzazione amministrativa di cui la impresa del ricorrente godeva per il trattamento dei rifiuti il luogo ove detto trattamento poteva essere effettuato, era plausibile cha la stessa fosse estesa anche al luogo riguardato dal capo di imputazione, potendo, comunque il 2 ricorrente ritenere che anche l'insediamento di cui al capo di imputazione fosse stato autorizzato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di impugnazione, come segnalato, è articolato sotto due aspetti;
il primo ha ad oggetto il criterio di commisurazione della pena. In particolare, tenuto conto della ritenuta continuazione fra i reati contestati, il ricorrente ha lamentato il fatto che, ritenute le circostanze attenuanti generiche, queste sono state calcolate, ai fini della riduzione della pena con esclusivo riferimento alla pena irrogata per il reato più grave a non anche per gli aumenti di pena relativi ai reati satelliti. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Osserva, infatti, il Collegio che, allorché il giudice del merito ritenga di dovere considerare i reati contestati avvinti dalla continuazione, ove egli ritenga, altresì, di dovere riconoscere in favore del condannato le circostanze attenuanti generiche, nel caso in cui queste riguardino la globalità delle imputazioni conteste, la formale riduzione, in misura non superiore ad un terzo della pena base, deve essere riferita alla sanzione relativa al solo reato Av ritenuto più grave, sebbene il giudice debba tenere conto, ancorché non in termini rigidamente aritmetici, delle attenuanti generiche anche in relazione agli aumenti di pena da operare sulla pena relativa al reato più grave ai sensi dell'art. 81, cpv, cod. pen. (Corte di cassazione, Sezione I penale, 9 dicembre 2013, n. 49344). Nel caso di specie questa è la metodica cui il giudicante si è attenuto, sicché la lagnanza risulta essere manifestamente infondata. Il secondo profilo della censura in esame ha ad oggetto il preteso vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione in favore del ricorrente della sospensione condizionale della pena. Al riguardo, osserva il Collegio, la sentenza della Corte di merito è motivata, quanto alla esclusione del predetto beneficio, attraverso la affermazione della assenza delle condizioni oggettive e soggettive per la sua concedibilità. 3 Una siffatta motivazione, seppure potrebbe in linea di principio essere considerata non adeguatamente rappresentativa delle ragioni che, sotto il profilo soggettivo, hanno indotto il giudicante ad esprimere una prognosi infausta in merito alla futura illibatezza penale della condotta del prevenuto, trattandosi di giudizio che deve essere fondato su dati sintomatici - espressi e non sottaciuti o meramente postulati dai quali far discendere una - valutazione negativa sulla successiva condotta penale del condannato, non può, invece, dirsi insiddisfacente per ciò che attiene alla mancanza degli elementi che oggettivamente ostano alla concessione del beneficio. Trattandosi, infatti, di fattori, indicati dagli artt. 163 e 164 cod. pen., concernenti la sua storia giudiziaria, anche il semplice riferimento alla loro sussistenza dà adeguatamente conto dei motivi che hanno impedito la concessione del beneficio in questione. L'eventuale errore del giudicante, che, pur tacitamente, abbia malamente valutato o la entità della pena irrogata per il fatto per cui intervenuta la condanna ovvero i, solo implicitamente dichiarati, precedenti penali dell'imputato, non giocherà, pertanto, il suo ruolo, ai fini della eventuale illegittimità sul punto della sentenza impugnata, sotto il profilo della omessa od illogica motivazione ma, semmai, ove ne ricorrano le condizioni oggettive (cioè ove la entità della pena o i precedenti penali del prevenuto non siano tali Av da obbiettivamente escludere la concedibilità del beneficio), sotto il profilo della violazione di legge. Violazione di legge non dedotta dal ricorrente il quale non ha, neppure in via subordinata, sostenuto, in contrasto con quanto affermato dal giudicante, la sussistenza delle condizioni oggettive legittimanti la concessione della sospensione condizionale della pena. Passando al secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente si duole del fatto che il processo sia stato celebrato in sua contumacia e non previa dichiarazione della sua assenza, in applicazione della normativa di cui alla legge n. 67 del 2014, osserva la Corte, a prescindere da ogni valutazione sulla concretezza dell'interesse dell'imputato a ricorrere sul punto, che anch'esso è manifestamente infondato. Invero, secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, la disciplina transitoria relativa al regime normativo dei processi già in corso al momento della entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, la quale ha profondamente innovato le previgenti regole processuali in materia di 4 processo celebrato in absentia, è offerta dall'art. 15-bis della legge medesima, introdotto in essa a seguito della novella contenuta nella legge n. 118 del 2014. Essa prevede che si debba continuare ad applicare la precedente regola processuale, cioè quella propria del processo contumaciale, ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n.67 del 2014, era già stata emessa la sentenza di primo grado ed a quelli, ancora pendenti in primo grado a tale data, in cui, nei confronti dell'imputato sia stata dichiarata la contumacia e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità (Corte di cassazione, Sezione V penale, 3 agosto 2016, n. 34180; idem Sezione V penale, 2 novembre 2015, n. 44177; idem Sezione feriale, 19 settembre 2015, n. 37576). Poiché nel caso di specie, sebbene la relativa sentenza fosse stata pronunziata in data 24 settembre 2014, cioè già nel corso della vigenza della legge n. 67 del 2014, il procedimento di primo grado a carico del prevenuto, ancora in corso al momento della entrata in vigore della predetta legge, era stato celebrato dopo che era stata dichiarata la contumacia del TE, ad esso dovevano continuare ad applicarsi, come correttamente è stato fatto, le regole del processo contumaciale e non quelle di cui alla legge n. 67 del 2014. AV Relativamente al secondo profilo della censura ora in esame - con il quale è lamentato, relativamente alla pretesa lesione del diritto di difesa, il fatto che, essendo la persona fisica del giudice che ha pronunziato la sentenza soggetto diverso da quello che aveva ammesso la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato condizionato alla produzione di taluni documenti, sarebbe stato necessario, prima di procedere alla celebrazione del giudizio nelle predette forme, richiedere al difensore dell'imputato il consenso all'utilizzazione degli atti già presenti nel fascicolo processuale ne ritiene il - Collegio la assoluta pretestuosità. Va, infatti, considerato che il consenso alla utilizzazione delle prove già acquisite da parte dell'imputato e della sua difesa tecnica in caso di mutamento della composizione dell'organo giudicante, si giustifica - nella ottica prevalentemente accusatoria e caratterizzata dalla opzione per la immediatezza ed oralità del modello processuale seguito dal legislatore della riforma del processo penale del 1989 - in ragione della esigenza di tutelare il prevenuto dal possibile rischio derivante dalla perdita del requisito della immediatezza della assunzione della prova dibattimentale da parte della medesima persona fisica che provvederà, alla conclusione del processo, ad 5 esprimere la valutazione in ordine alla fondatezza o meno della pretesa punitiva esercitata dal Pm nei confronti dell'imputato. Appare evidente come una simile esigenza sia tuttavia rilevante nel solo caso di prova costituenda, cioè di prova che, dovendo formarsi nel corso del dibattimento, renda quantomeno opportuna, quale garanzia della effettività del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, la identità personale fra il soggetto di fronte al quale materialmente la prova si forma ed il soggetto che dovrà valutarne le risultanze. Nel caso in cui, invece, si tratti di prova precostituita, in particolare ove si tratti di documenti, in relazione alla quale non vi è alcun principio di immediatezza da rispettare, essendosi comunque la prova nella sua materialità ontologica già formata in precedenza, la predetta esigenza é del tutto recessiva rispetto a quella, parimenti presidiata a livello costituzionale, della ragionevole durata del processo, che impone di non indulgere in inutili lungaggini ovvero in formalità irragionevolmente disfunzionali rispetto ad una spedita celebrazione del giudizio. di rito abbreviato condizionatoNel caso in esame, trattandosi esclusivamente alla produzione di taluni documenti, il fatto che sia cambiata la persona fisica fra il soggetto che, in qualità di giudice, aveva ammesso l'imputato al rito speciale e quello che, successivamente, ha proceduto alla AV celebrazione del medesimo, nelle ricordate forme speciali, ed ha quindi emesso la relativa sentenza, non avrebbe comunque imposto la necessità di richiedere il consenso delle parti alla utilizzazione della documentazione acquisita di fronte al primo giudice, posto che l'attività di apprezzamento di essa, trattandosi di prova precostituita, può essere svolta, con le medesime garanzie relativamente alla piena efficacia dimostrativa della acquisizione istruttoria e, quindi, nel pieno rispetto del diritto di difesa, sia da parte del giudice che abbia ammesso il rito speciale sia da parte di un altro giudice che sia a questo succeduto nella trattazione della controversia. Infine, quanto al terzo motivo di ricorso, osserva il Collegio come lo stesso sia privo di pregio. Ritiene, infatti, il ricorrente che la sentenza impugnata sia difettiva in quanto in essa non ci si sarebbe dato carico della circostanza che, non risultando in maniera esplicita che la autorizzazione vantata dal TE in materia di gestione di rifiuti, sia riferita esclusivamente ad una determinata porzione di terreno, essa poteva riguardare anche ad un altro sito, sempre in 6 rapporto, come quello autorizzato, "più o meno diretto con la sede" della impresa del ricorrente (come si comprende dalla lettura del ricorso presentato dal TE). Trattasi all'evidenza di censura inammissibile in quanto, al di là della sua natura meramente ipotetica, la stessa risulta essere riferita alla ricostruzione fattuale dell'episodio in contestazione, accertato, invece, nei suoi confini materiali dai giudici di merito in termini oramai insindacabili. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (Luca RAMACCIY (Andrea GENTILI) DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 SET 2017 CANCELLIERE Luana Mariani 7