Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2016, n. 41527
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Sentenza 15 dicembre 2016

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In caso di giudizio abbreviato condizionato, qualora tra la ammissione al rito alternativo e la successiva celebrazione dell'udienza muti la persona fisica del giudice, non è necessario richiedere al difensore dell'imputato il consenso all'utilizzo degli atti già presenti nel fascicolo processuale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il suddetto consenso alla rinnovazione degli atti si giustifica soltanto in caso di prove che devono formarsi nel corso del dibattimento, in ragione della esigenza di salvaguardare il principio di immediatezza della assunzione della prova dibattimentale da parte del giudicante, ma non è necessario in caso di prove precostituite, dove, anzi, tale adempimento confliggerebbe con il principio di ragionevole durata del processo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2016, n. 41527
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41527
    Data del deposito : 15 dicembre 2016

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