Sentenza 20 marzo 2002
Massime • 1
La fattispecie criminosa di cui all'art. 600 bis cod. pen. (prostituzione minorile), introdotta dall'art. 2 della legge 3 agosto 1998 n. 269 in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, è diretta a proteggere l'integrità e la libertà fisica e psichica del minore ed ha pertanto natura autonoma, attesa la sua diversa oggettività giuridica rispetto ad analoghe fattispecie criminose in materia di prostituzione di soggetti adulti contemplate nella legge 20 febbraio 1958 n. 75, la quale mira a tutelare soltanto il buon costume e la pubblica moralità; il che trova conferma anche nell'intervenuta abrogazione dell'aggravante prevista dall'art. 4, n.2, della suddetta legge per i fatti commessi in danno di minori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2002, n. 17717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17717 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2002 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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