Sentenza 27 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di patteggiamento va escluso che il giudice del dibattimento abbia l'obbligo di vagliare immediatamente il dissenso espresso del P.M. e di accogliere la richiesta dell'imputato nell'ipotesi in cui il dissenso dell'accusa risulti infondato. Al contrario, il giudice ha l'obbligo di procedere al dibattimento (unico strumento idoneo a fornire gli elementi sulla base dei quali esaminare la posizione del P.M.) e solo conclusa la discussione, ove ritenuto ingiustificato il dissenso manifestato dalla Parte pubblica, di valutare la congruità della pena richiesta e di applicarla.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/1999, n. 13277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13277 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 27.10.1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe Sica " N.1858
3. " Pierfrancesco Marini " REGISTRO GENERALE
4. " AR TE " N.8054/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AG NG, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 16.12.1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Antonello Mura che ha concluso per rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo, pronunciando sul gravame di AG NG avverso la sentenza 5.3.1998 con la quale il Tribunale di Termini Imerese lo aveva condannato ad anni cinque di reclusione per i reati di tentato omicidio, minaccia grave e porto ingiustificato di coltello, ha derubricato il tentativo di omicidio in lesioni volontarie aggravate (per l'uso di arma e per la futilità dei motivi), ed ha pertanto ridotto la pena, unificati i reati dal vincolo della continuazione, ad anni uno e mesi cinque di reclusione.
L'imputato propone ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza e, all'uopo, deducendo:
1) difetto di motivazione ovvero manifesta illogicità della stessa in punto al giudizio di incongruità della pena, oggetto di richiesta originariamente formulata ex art. 444 cpp e non assentita dal Pubblico Ministero;
la operata derubricazione, infatti, aveva reso ingiustificato il dissenso e, dunque, avrebbe autorizzato la comminatoria di pena contenuta nei termini proposti (mesi otto di reclusione e L. 40.000 di ammenda).
2) deduce violazione di legge conseguente al mancato recupero della richiesta di patteggiamento;
per tal via, infatti, era risultata autorizzata la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (già concesso con precedenti sentenze) non consentita viceversa ove si fosse emessa pronuncia applicativa della pena richiesta.
Il primo motivo di impugnazione è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Allo schema del procedimento speciale del patteggiamento, invero, è totalmente estranea la previsione di un obbligo del giudice del dibattimento di immediato vaglio della giustificatezza del dissenso manifestato dal P.M. e, se risolto negativamente, di un altrettanto immediato nonché automatico accoglimento della richiesta dell'imputato; in simile ipotesi, invece, l'art. 448 co. 1 CPP pone a carico del giudice l'obbligo di procedere senz'altro al dibattimento, e solo conclusa la discussione, ove ritenga ingiustificato il dissenso, lo autorizza all'applicazione della pena, sempre che considerata congrua (Cass. Sez. III, 11.11.1992, Ortello). Soltanto l'istruttoria dibattimentale, in sostanza, connotata dalla pienezza della cognizione, è ritenuta idonea a fornire al giudice gli elementi necessari per concludere sul difetto di giustificazione del dissenso del P.M., in presenza del quale altra via non ha il giudice, dunque, se non quella di procedere al dibattimento (Cass. Sez. I, 22.9.1992, P.M. c. Calarco), tale la sede propria per la valutazione degli elementi fondativi del giudizio in tema di responsabilità e, in caso di ritenuta colpevolezza, della congruità della pena concretamente irrogabile.
Onde è che, nella specie, l'apertura del dibattimento disposta dal giudice a fronte della preclusione ad immediata pronuncia frapposta dal dissenso dell'organo di pubblica accusa alla richiesta di patteggiamento formulata dall'imputato, è corretta e puntuale applicazione del dettato normativo.
Peraltro, non specificamente dedotto che il rifiuto del patto non sarebbe stato espresso dal P.M. sugli elementi propri della proposta di patteggiamento, l'irrogazione della pena superiore nel doppio a quella richiesta dall'imputato - anni uno e mesi cinque di reclusione a fronte di mesi otto e L. 40.000 di ammenda - è evidente indicazione che il dissenso, a prescindere dall'ipotesi di derubricazione, traeva assoluta giustificazione dalla palese incongruità della pena proposta, ostativa pur sempre all'applicazione anche in esito al dibattimento;
e, del resto, la sentenza contiene esplicita ed ampia valutazione della rilevante gravità del fatto (oltre che considerazioni sulla negativa personalità dell'imputato), idonea a rendere motivazione della immeritevolezza di un trattamento sanzionatorio meno severo e, certamente, non contenibile nei termini esposti nella richiesta. Il secondo motivo di ricorso, come sopra rappresentato, si regge evidentemente sulla ipotesi di accoglimento del primo, e, pertanto, deve ritenersi assorbito nella pronuncia di rigetto del medesimo. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 1999