Sentenza 14 febbraio 2002
Massime • 1
Rientra nel potere discrezionale del giudice del merito accogliere o rigettare l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2002, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco PONTORIERI - Presidente -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. Vincenzo MAZZACANE Rel. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UI MA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CERVETERI 8, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLA SPEZZAFERRO, difeso dagli avvocati ENZO MASSIMO CHIAPPA, ITALO GALLIGANI giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON FA
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 18518/99 proposto da:
ON FA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
UI MA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 293/99 del Tribunale di LUCCA, depositata il 26/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato VECCHI Carla, per delega dell'Avvocato GALLIGANI depositata in udienza, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale;
udito l'Avvocato TOSTI Renzo, per delega dell'Avvocato RIZZO Carlo, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.1.1993 BI SI, premesso di essere proprietario di terreni agricoli con fabbricato siti in Barga, località Pagnana Alta, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Lucca il vicino Mario GU, assumendo che questi, proprietario di altri terreni limitrofi, aveva piantato lungo il confine diversi abeti a distanza inferiore a quella legale;
chiedeva quindi la condanna di quest'ultimo alla rimozione delle suddette piante.
Costituendosi in giudizio il convenuto eccepiva che entrambi i fondi oggetto di rispettiva proprietà tra le parti erano a destinazione boschiva e che quindi non era applicabile al disciplina codicistica in materia di distanze di alberi.
Il Pretore adito con sentenza del 1.10.1996 accoglieva la domanda. Proposta impugnazione avverso tale decisione da parte del GU cui resisteva il SI, il Tribunale di Lucca con sentenza del 26.3.1999 respingeva l'appello. Il Tribunale riteneva irrilevante esaminare la questione in ordine alla applicabilità della normativa di cui agli articoli 892 - 893 c.c. nel caso di due fondi boschivi, considerato che nella fattispecie non vi era prova che la proprietà del SI avesse avuto destinazione boschiva alla epoca della piantagione degli abeti da parte del GU: infatti la particella 141 risultava essere stata seminata ad erba medica, e dunque contrassegnata da coltivazione incompatibile con una destinazione boschiva, la particella 89 aveva avuto tale destinazione soltanto per circa un terzo della lunghezza dell'intero appezzamento;
ne' d'altra parte l'appellante aveva provato, anche qualora si fosse ritenuto fondato il suo assunto in ordine alla presenza del bosco alla data del 12.8.1988 sull'intera suddetta particella, la persistenza di questa caratteristiche fino al momento della piantagione degli abeti nel terreno del GU. Per la cassazione di tale sentenza quest'ultimo ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo illustrato successivamente da una memoria;
resiste con controricorso il SI che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza.
Venendo quindi all'esame del ricorso principale, si rileva che il GU, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 - 892 - 893 - 895 ultimo comma c.c. e 116 c.p.c. nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamenta che il giudice di appello ha ritenuto erroneamente ed illogicamente non provata la destinazione boschiva dei fondi per cui è causa fondando il suo convincimento unicamente sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado, omettendo immotivatamente di valutare le altre risultanze istruttorie, tra le quali in particolare la lettera del 17.1.1989 proveniente dalla Amministrazione Provinciale Agricoltura e Foreste di Lucca dalla quale emergerebbe la destinazione boschiva del fondo di proprietà dell'attuale ricorrente principale.
Il GU rileva inoltre che il giudice di appello ha accertato la natura non boschiva del fondo di proprietà del SI in contraddizione con le risultanze probatorie e senza adeguata motivazione relativamente sia alla particella 141 che alla particella 89, pur ritenendo veritiero, con riferimento a quest'ultima, l'assunto della appellante circa la sua destinazione a bosco alla data del 12.8.1988.
Infine il ricorrente principale sostiene che immotivatamente il giudice di appello ha respinto l'istanza di rinnovazione e/o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, che pure avrebbe consentito una più completa indagine e l'acquisizione di copia di atti e documenti presso la Regione Toscana - Dipartimento Agricoltura e Foreste, e/o l'Istituto Geografico Militare di Firenze.
La censura è infondata.
Invero il Tribunale di Lucca ha offerto congrua motivazione del convincimento maturato in ordine alla insussistenza della prova circa la natura boschiva del fondo di proprietà del SI al momento della piantagione degli alberi ad opera del GU lungo il confine tra le proprietà della parti in causa, indicando la fonte da cui aveva tratto tale valutazione, ovvero le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel primo grado di giudizio;
inoltre il giudice d'appello ha rilevato correttamente che le prove della pretesa natura boschiva del fondo di proprietà del SI con riferimento al suddetto periodo temporale spettava al GU, che aveva dedotto tale circostanza in via di eccezione e che non aveva assolto tale onere probatorio;
infine il Tribunale di Lucca ha ritenuto inutile, a fronte degli elementi acquisiti, disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Orbene in presenza della esposta ricostruzione dei fatti di causa il GU tende a prospettare una valutazione di questi ultimi diversa ed a sè più favorevole, omettendo peraltro di indicare specificamente carenze o lacune nelle argomentazioni del giudice di merito o di dedurre illogicità consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso comune;
egli quindi trascura il principio che la valutazione delle risultanze istruttorie attiene ad apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito il quale, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive.
Deve poi considerarsi che il profilo della censura attinente alla dedotta natura boschiva del fondo di proprietà del GU è irrilevante, avendo il giudice di appello limitato il suo accertamento alla pretesa destinazione boschiva del fondo di proprietà del SI, ed avendo ritenuto lo esito negativo di tale esame risolutivo ai fini del decidere.
Infine deve rilevarsi che anche la doglianza del ricorrente principale in ordine al mancato rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio è infondata, atteso che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza d'ufficio, in quanto il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i suoi poteri discrezionali, cosicché esso si rivela superfluo allorché lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati acquisiti con gli accertamenti svolti, come appunto nella fattispecie.
Il ricorso principale deve quindi essere rigettato;
resta pertanto assorbito il ricorso incidentale, da ritenere condizionato in quanto proposto solo nella eventualità di un accoglimento del ricorso del GU;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna il ricorrente al pagamento di lire 250.000 (Euro 129,11) per spese e di lire 2.000.000 (Euro 1.032,91) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma l'8 novembre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 FEBBRAIO 2002