Sentenza 1 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 9542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9542 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
O L L olgove O 4 B 7 ) E 3 . E E N C N , 1 O A 0954 2/ 02 I 9 P T 9 I A 1 - R D 1 T REPUBBL 1 S E - I 1 G C I 2 E . D R L IN NOME D U A I 9 D 3 G E E T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E N 6 Oggetto N E 4 . S . T E T S T Risarcimento I SEZIONE TERZA CIVILE ( R A danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DUVA Presidente R.G.N. 4562/99 Dott. Vittorio Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron.25605 Consigliere MALZONE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Ennio Consigliere Ud. 05/12/01 Dott. Giovanni Battista PETTI Dott. Mario -Consigliere FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA D'ARBOREA 12, presso lo studio dell'avvocato VENTURA AURELIO, difeso dall'avvocato FRIGGIONE GIOVANNI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SARP SPA IN LCA IN PERS COMMRIO LIQRE, RAS SPA NQ IMP DESIGNATA REG PUGLIA FGV, RICCHIUTI MARIO;
intimati 2001 avverso la sentenza n. 9/98 del Giudice di pace di 2096 TRANI, emessa e depositata il 21/01/98; RG.528/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per 1 rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dell'1 e 3 ottobre 1997 SS Pan- taleo conveniva in giudizio avanti al giudice di pace di Trani la S.A.R.P. spa in l.c.a. in persona del com- missario liquidatore, la RAS spa, quale impresa desi- gnata del Fondo di Garanzia, e CC Mario, pro- prietario e conducente dell'auto Renault tg. AQ 193343, per ivi sentirli condannare al pagamento in suo favore della somma di lire 1.451.800, oltre a interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni ri- portati dalla sua autovettura Opel Kadett tg. BA A83747 a seguito del sinistro stradale verificatosi in Trani il 28.XI.96. Assumeva l'attore che, in tali circostanze di luogo e di tempo, la sua autovettura era stata danneggiata (mentre si trovava parcheggiata sul lato destro di via F. Sarlo) ad opera del conducente del veicolo specifi- cato, che eseguiva un'errata manovra di retromarcia. I convenuti non si costituivano in giudizio. 2 Il giudice di pace con sentenza n. 9 del 21.1.98 rigettava la domanda perché non provata. Per la cassazione della decisione ricorre il Lorus- so esponendo due motivi, illustrati da memoria. Nessuna difesa è stata svolta dagli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Si censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, per aver ritenuto insufficienti le depo- sizioni testimoniali dei figli dell'attore a fornire la prova dell'effettivo accadimento del fatto, stante l'assenza di ulteriori elementi probanti, e non idonea allo scopo la documentazione fotografica versata in at- ti, perché priva degli elementi necessari per l'identificazione dell'auto danneggiata e si sostiene, invece, che l'assenza di elementi probatori contrari avrebbe dovuto indurre all'attendibilità dei testi, specialmente in considerazione della mancata risposta all'interrogatorio formale rivolto al convenuto, di cui non era stato fatto cenno in sentenza;
inoltre che la documentazione fotografica aveva trovato il suo legame con l'evento dannoso denunciato nel preventivo di spesa confermato in giudizio dal suo redattore. Si censura altresì la sentenza impugnata di viola- zione del principio dispositivo (art. 115 c.p.c.), ad- ducendo che il giudice di pace, escludendo a priori 3 qualsiasi valenza alle prove fornite dalla parte attri- ce, ha disapplicato tale principio. Il ricorso così come proposto nei suoi vari aspetti supera i limiti di ammissibilità dell'impugnazione del giudizio di equità, perché è orientamento ormai conso- lidatosi in giurisprudenza (Sez. Un. civ. 716/99), che nel giudizio di equità necessario il giudice non è te- nuto ad osservare i principi regolatori della materia né a soffermarsi su tutti gli aspetti del caso, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi che sorreggo- no l'iter logico-argomentativo della sua decisione, il che, nel caso in esame, risulta osservato com la consi- derazione che le deposizioni dei due figli dell'attore, in quanto rese da persone indirettamente interessate a 22000 sostenere la tesi attorea, non era da sole sufficienti all'accoglimento della domanda, dal momento che nemmeno era stato possibile desumere elementi indiretti di pro- va dalla documentazione fotografica esibita, non risul- tando che l'auto raffigurata come danneggiata apparte- neva all'attore. E' evidente che la mancata citazione dell'omessa risposta all'interrogatorio formale deferito al conve- nuto è espressione di un giudizio di irrilevanza di ta- le circostanza da parte del giudice di pace, che, in quanto apprezzamento di fatto, è incensurabile in cas- sazione. Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre l'assenza degli intimati esime dall'obbligo di statui- zione sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma addì 5.12.2001. IL PRESIDENTE I CONSIGLIERE EST. You plane Nittorio D a s IL CANCELLIERE C etiss D Depositate in Canceller 1.7.0. IL CANCEL MERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Oggi, Maria O L 4 L 7 3 O . ) B N E E , C E 1 9 N A 9 P O 1 I I - Z 1 D A 1 R - E 1 T S 2 C I I . G L D E 9 R U I 3 A G E D 6 E E 4 T N . N . T E T T S S E R I ( A 5