Sentenza 6 novembre 2000
Massime • 1
Il registro personale del professore, sul quale devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni, i voti dagli stessi riportati, è atto pubblico, in quanto attesta attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2000, n. 12726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12726 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 06/11/2000
1. Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - N. 1663
3. Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 10321/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'LL IO, n. a Bari il 18 maggio 1954
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento depositata il 6 maggio Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi
Udite le conclusioni del P.M. Dott. A. Galasso che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore avv. G. Filiani
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trento confermò la dichiarazione di colpevolezza di IO D'LL, preside dell'Istituto Magistrale di Cles, in ordine al delitto di falso, qualificato ideologico, nel registro delle riunioni del consiglio dei docenti, nel registro di classe della terza B e nei registri giornali degli insegnanti di quel corso dell'anno 1994. Risulta dalle sentenze di merito che nel settembre del 1993 il preside IO D'LL aveva illegittimamente ammesso all'esame integrativo e poi all'iscrizione al terzo anno dell'Istituto magistrale l'alunna NA LE, che nell'anno scolastico conclusosi nel luglio del 1993 aveva frequentato con esito negativo la seconda classe del liceo scientifico. Appresa la notizia, i docenti del liceo, dopo essersi consultati con un funzionario del provveditorato agli studi e con una rivista specializzata, presentarono in data 18 febbraio 1994 due esposti, uno diretto al provveditore l'altro alla Pretura di Cles. Degli esposti diede quindi notizia la stampa e, scoppiato lo scandalo, IO D'LL, per dimostrare di avere già in precedenza rimediato all'errore, formò, in concorso con alcuni in segnanti, un verbale di riunione del consiglio dei docenti, nel quale si prendeva atto dell'erroneità dell'iscrizione di NA LE al terzo anno della scuola, falsamente datandolo 8 febbraio 1994 e falsamente annotandolo con identica data nel registro delle riunioni, falsamente annotò altresì nel registro di classe alla data dell'8 febbraio 1994 che NA LE cessava la frequenza e nei registri degli insegnanti che l'alunna non aveva più frequentato le lezioni dall'8 febbraio 1994.
Ricorre ora per cassazione IO D'LL, che propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 479 c.p. e sostiene che, non essendo stata posta in dubbio l'effettiva esistenza del provvedimento presidenziale di revoca dell'iscrizione di NA LE al terzo anno della scuola, la contestata retrodatazione della comunicazione del provvedimento di autotutela non aveva leso l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, mentre la corte d'appello aveva individuato la rilevanza della condotta in interessi lesi dall'atto di revoca dell'iscrizione, non dalle contestate falsità, e aveva omesso di motivare in ordine alla dedotta insussistente consapevolezza dell'imputato circa la rilevanza giuridica della sua condotta.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione dell'art. 479 c.p., lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano qualificato come, atto pubblico anche il registro personale dei docenti.
2. Il ricorso è infondato.
Va innanzitutto rilevato che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici del merito, all'imputato vengono addebitate ipotesi di falso materiale, non di falso ideologico.
Per quanto riguarda il verbale di riunione del consiglio dei docenti e le annotazioni nel registro delle riunioni dello stesso consiglio e nel registro di classe, si tratta in realtà di falsi per contraffazione, in particolare di un falso materiale per contraffazione di data, che si consuma con l'antidatazione o la postdatazione di un atto a opera dello stesso autore del documento che lo rappresenta. Per quanto riguarda, invece, i registri personali dei docenti di tratta di un falsa materiale per alterazione, posto che furono "corrette" le precedenti annotazioni relative alla frequenza di NA LE nei giorni successivi all'8 febbraio 1994. Il ricorrente sostiene che nel caso in esame si trattò della tardiva verbalizzazione o comunicazione di un atto già assunto in precedenza.
Tuttavia di una tardiva verbalizzazione si sarebbe trattato se nel verbale fosse stata evidenziata la distinzione tra il momento in cui l'atto era stato deliberato e il momento in cui era stato formato il documento. E a tal fine sarebbe stato necessario ipotizzare una qualche possibile efficacia giuridica per una deliberazione meramente verbale assunta senza traccia documentale dieci giorni prima. Invece l'attività di documentazione non assunse, naturalmente, alcuna autonomia rispetto all'atto documentato;
e il documento fu formato in modo da far apparire, non solo come deliberato, ma anche come documentalmente esternato l'8 febbraio 1994 l'atto la cui efficacia si voleva far risalire a quella data. Non v'è dubbio, pertanto, circa la configurabilità in tutti i fatti contestati delle precisate ipotesi di falso materiale.
Sicché risultano infondate le censure proposte con il primo motivo del ricorso contro la sentenza impugnata, che, pur errando nella qualificazione giuridica dei fatti, ha accertato le consapevoli contraffazioni e alterazioni documentali, commesse da IO D'LL allo scopo di precostituirsi una prova di buona fede nei confronti delle accuse mossegli nell'esposto inviato anche alla magistratura dai professori del liceo scientifico. Infondato è anche il secondo motivo del ricorso.
Vero è che in una sentenza di questa Corte si è esclusa la natura di atto pubblico del registro del professore, in quanto atto interno (Cass., sez. 5^, 13 gennaio 1999, Thaler, m. 212938). Ma questa decisione è in contrasto sia con la giurisprudenza consolidata secondo la quale anche gli atti meramente interni del pubblico ufficiale sono atti pubblici (Cass., sez. 5^, 10 febbraio 1967, Margarone, m. 103943) sia con la giurisprudenza, anche successiva, che ha sempre qualificato come atto pubblico il registro del professore (Cass., sez. 5^, 4 novembre 1981, Cesaro, m. 151642). In particolare è stato ben rilevato che il registro personale del professore è espressamente previsto, dalla legge, in quanto deve essere tenuto da ogni professore, ed è diverso dal diario di classe, che riguarda l'intera classe e sul quale "si succedono" le attestazioni dei professori delle varie materie che espletano i loro compiti in quel giorno;
debbono esservi registrati "... i voti, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni"; sicché "è indiscutibile la natura di atto pubblico di tutte le attestazioni di cui sopra riguardanti 'attivita' compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepitì; natura che si ricava anche sotto il profilo di attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell'ordinamento giuridico statale" (Cass., sez. V, 21 settembre 1999, Becattini, m. 214890).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2000