Sentenza 23 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2001, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
IN ME E POD D ITALIANGLA CO 009 02/0 1 REPUBBLICA ITALIANA SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Risarcimento DAMM Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente- R.G.N. 10044/98 on. 1862Cron. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere .285 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere _Rep. Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 19/09/00 CORTE SUPREMA CARAZIONE Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere UFF Richieste copie studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE. 2002 per diritti L. SENTENZA 23 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE NI OL, NI EN, elettivamente N domiciliati in ROMA, VIA FRANCO MICHELINI TOCCI 50, A presso lo studio dell'avvocato VISCONTI CARLO, che li JRE 1500 difende unitamente all'avvocato DOTTI GIAN FRANCO, giusta delega in atti;
ricorrenti 0243901 contro 0249926 TERMO IDRAULICA FAENTINA DI RR & VI & C. "49951 0249760 S.n.c. in persona dei suoi titolari e legali rapp.ti Panini Gudkins p.t. Sigg. RR GUALTIERO E VI GRAZIANO etre e viendi hime e. agissone anche in proprio, elettivamente domiciliati 2000 1448 in ROMA V.LE B. BUOZZI 32, presso lo studio -1- MARTUCCELLI CARLO, che li difende dell'avvocato all'avvocato MARABINI GIUSEPPE, giusta unitamente • MARTUCEELY 6000delega in atti;
26.3-01 controricorrenti avverso la sentenza n. 534/97 della Corte d'Appello di DIRITTI BOLOGNA, depositata il 23/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Alfredo udienza del 19/09/00 dal MENSITIERI;
AU199577 udito l'Avvocato Carlo VISCONTI. difensore dei ricorrenti, che si riporta agli atti depositati;
udito l'Avvocato Carlo MARTUCCELLI, difensore dei resistenti che si riporta agli atti;
t udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore u Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per A l'accoglimento del ricorso p.q.r.. RE 1000 CANCELLERIA LIRE 1000 CANCELLERIA AU199576 AU621133 LIRE 1000 CANCELLERIA LIRE 1000 CANCELLERIA AU621128 AU621135 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 17 giugno 1985 LA NO e RE DO convenivano in giudizio, S.n.c. Termic. dinanzi al Tribunale di Ravenna, la Idraulica Faentina di NI, NO & C., nonché CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE i soci della stessa GA NI e IN NO, UFFICIO COPIE Richiesta copía studio in proprio, per sentirli condannare in solido al dal Sig. risarcimento dei danni provocati da allagamento per diritti L.
6.000 della propria abitazione di Faenza. II. CANCELLIERE Esponevano gli attori: di aver commissionato alla società convenuta il termo-idraulico della rifacimento dell'impianto propria abitazione;
che terminati i lavori alla fine del 1980, €677 1.1500 soltanto circa quattro anni dopo, in occasione del trasferimento degli istanti in tale abitazione, tecnici della Termoidraulica erano stati chiamati dalla NO per l'attivazione dell'impianto in questione;
€ 77 L.1500 che una volta immessa l'acqua nell'impianto CANCELLERIA idrico e di riscaldamento nel pomeriggio del ta 28.11.84, il giorno successivo era stato constato l'allagamento della abitazione;
077 11500 che dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco il CANCELLER ctu nominato dal Pretore di Faenza su ricorso per 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE accertamento tecnico preventivo da parte dei Richiesta com proprietari dell'immobile aveva accertato che dal Sig per di dalla fuoriuscital'allagamento era stato causato IL CANCELLIERE di acqua dal tubo di scarico di un serbatoio sito nel sottotetto, tubo tagliato e poi chiuso dagli idraulici della convenuta. Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 26 gennaio 1990, dichiarava prescritta l'azione di responsabilità nei confronti della Termoidraulica rilevando l'eventuale sussistenza di addebiti a suo t carico per il comportamento tenuto a seguito della u chiamata del 1984. Completata in tal senso l'istruttoria, mediante A escussione di un teste ed espletamento di una ctu, quel giudice, con sentenza 18-26.11.1994, in accoglimento della domanda attorea, condannava convenuti al pagamento, in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno da costoro subito, della somma di L.
7.753.000 con interessi e CASSA spese di lite rivalutazione monetaria, e clausola N Z E I O A di provvisoria esecuzione. Proposto gravame dai soccombenti la Corte d'appello di Bologna, revocata la provvisoria esecuzione, con sentenza 12.3-23.4.97, in accoglimento dell'impugnazione, rigettava ogni 4 domanda proposta dagli appellati in prime cure, condannandoli alle spese del doppio grado. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i NO DO sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disattesa l'eccezione inammissibilità diproposta dai controricorrenti del ricorso per mancanza di una valida procura ai difensori dei ricorrenti. Il mandato "ad litem", apposto a margine di tale atto, è del seguente tenore: "Deleghiamo а e a difenderci nel presente atto erappresentarci procedimento, in ogni fase e grado e nelle eventuali opposizioni od esecuzioni, i Procuratori Avv. Carlo Visconti di Roma e avv. Gian Franco Dotti di Faenza, anche disgiuntamente, conferendo loro ogni facoltà, compresa quella di farsi sostituire, transigere rinunciare agli atti о conciliare, eleggendo domicilio presso il primo in Roma, Via Franco Michelini Tocci n.50". Ebbene, poiché le espressioni usate nella dicitura sopra riportata, pur non espressamente riferentisi ad un ricorso per cassazione, non 5 escludono tuttavia univocamente la volontà della parte di proporre un ricorso di tal genere, la procura in questione deve ritenersi, nel dubbio, generica, in applicazione delspeciale e non principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (art. 1367 cc) di cui è espressione l'art. 159 cpc, con riguardo agli atti processuali (v. da ultima Cass. sent. n.2842/97). A Ciò posto, con i primi quattro motivi di nt congiuntamente stante la ricorso, da esaminarsi stretta connessione, si denunzia, in loro o riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 2224 e segg., 2697, 1668, 2043 CC, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Osservano i ricorrenti che, avendo gli chiamati il 28 idraulici della controparte, la prima volta, novembre 1984 perché, per mettessero in funzione l'impianto da essa costruito nel 1980, constatato in occasione di quell'accesso che parti dell'impianto si erano ossidate, che la disabitata come quattro anni prima, casa, vuota e era evidente sarebbe rimasta ancora tale per diverso tempo, l'immissione dagli stessi operata dell'acqua nelle tubature, senza alcun preventivo 6 controllo, comportava necessariamente la delriferibilità а tale negligente comportamento conseguente allagamento avvenuto nel giro di poche ore e l'erroneità della statuizione di mancanza di prova di tale responsabilità degli incaricati della Termoidraulica, contenuta nella impugnata sentenza del giudice del gravame di merito. Rilevano gli NO-DO che sicuramente gli idraulici, operando con le modalità sopra descritte, avevano violato il principio del "neminem laedere", con conseguente cumulo a loro carico di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Le doglianze non possono essere accolte. Nel puntualizzare che gli incaricati della Termo Idraulica, accettando di provvedere a quanto loro richiesto nel novembre 1984, avevano assunto solamente gli impegni e le responsabilità ricollegantesi naturalmente alla prestazione di riempimento d'acqua di un impianto di termosifone, hanno Osservato i giudici del gravame di merito che pur non essendovi dubbio che tale operazione importasse anche il dovere di un controllo almeno sommario della tenuta idraulica dell'impianto medesimo dopo il riempimento, ciò non implicava di 7 l'idoneità e di certo il dovere di verificarne modificarne e correggere le parti meno idonee e presentanti pericolo di cedimento. Ciò posto hanno affermato quei giudici che non era possibile affermare, in termini di certezza, un inadempimento о un fatto illecito colposamente riferibile agli attuali ricorrenti. Non essendo risultato rispondente al vero che era stata lasciata aperta la saracinesca sita dentro la vasca e dovendosi quindi sostenere che l'acqua fosse sgorgata dalla fessura "subito а monte della valvola di intercettazione" (come emerso dalla relazione in sede di accertamento tecnico preventivo, cui si era interamente richiamato il consulente ing. Brandolini incaricato nel corso del giudizio di accertare le cause non vi era prova che il tubo,dell'allagamento) benchè corroso, si fosse fessurato dopo il riempimento dell'impianto, né che la corrosione fosse così evidente da lasciar prevedere la probabilità della fessurazione. Neppure era dimostrato, secondo i giudici d'appello, che gli incaricati della Termo Idraulica, al momento in cui decisero di sospendere l'operazione rinviando all'indomani l'accensione 8 della caldaia, fossero al corrente che l'edificio sarebbe rimasto disabitato, sì da permettere alla pressione dell'acqua nell'impianto di metterne а prova la tenuta senza che qualcuno potesse accorgersi di possibili perdite (in mancanza di immediate perdite evidenti che avrebbero comportato una responsabilità dell'impresa, essendo l'impianto rimasto in custodia dei proprietari, spettava a tenuta nel periodocostoro verificarne la successivo al riempimento, posto che la prestazione ad essi dovuta consisteva esclusivamente nella corretta esecuzione del riempimento medesimo). Conclusivamente, ad avviso di quei giudici, nulla dimostrando che la corrosione del tubo avesse dato luogo alla fessurazione subito dopo il riempimento, piuttosto che dopo qualche ora, il difetto di prova imponeva, in riforma della decisione di prime cure, il rigetto della istanza risarcitoria avanzata dagli NO-DO. Ebbene, come ognun vede, tali conclusioni, condotte nel pieno rispetto delle norme che i ricorrenti assumono violate, costituiscono apprezzamento di fatto in ordine alla riconosciuta mancanza di prova di una responsabilità contrattuale о extracontrattuale da parte della 9 Termo Idraulica in occasione dell'intervento operato dai propri incaricati nel novembre 1984, non solo completo ed esauriente, ma altresì sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria, esente da vizi logici e pertanto insindacabile nell'attuale sede. Con il quinto ed ultimo motivo i denunzia, s sempre con riferimento all'art. 360 n.3 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 срс, avendo la Corte bolognese immotivatamente ed ingiustamente condannato i ricorrenti alle spese di entrambi i gradi del giudizio. Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla lasorte delle precedenti posto che correttamente Corte del merito ha, in applicazione del criterio della soccombenza, condannato gli NO DO alle spese di entrambi i giudizi di merito. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i 10 ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della Termo Idraulica Faentina di NI, NO & C. e di questi ultimi in proprio, delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 130.000 oltre a L.
1.200.000 per onorari. Roma, 19 settembre 2000. Calfund M ention Aenare янтин ла G lou IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 60000 2001 3. GEN IL CANCELLIERE C1 DET 310000 Roma Dytal TRICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dc22 FEB. 2001) 4 n.ala. 9153 v a 8310.000 trecento } p. A (Dott.ss espons bery udiziari M O (Dr. M. RACC CHIN) 2 R 4 2 B 1 0 E 0 0 F E . T A ELLE R T N E 1]