Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2002, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 00705/ 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CO I ASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: Presidente R.G. 22442/98 dott. Gaetano FIDUCCIA Rep. 216 Consigliere dott. Ugo FAVARA Cron. 1273 Consigliere dott. Paolo VITTORIA Consigliere rel. Ud. 16.10.2001 dott. Michele LO PIANO dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZ! UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia stud SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 370 per diritti sul ricorso proposto 22 GEN. 2002 il da IL CANCELLIE Comunità Montana Trigno Medio Biferno, con sede in Trivento (CB), in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tem- гим pore, elettivamente domiciliata in Roma, via Palestro n. 56, presso lo studio dell'avv. Alessandro Fatica, difesa dall'avv. Concetta Petrossi, giusta delega in atti. ricorrente
contro
Impresa SC Aldo, in persona del titolare e legale rappresen- tante Aldo SC, con sede in Campobasso, elettivamente do- miciliata in Roma, piazza Sallustio n. 9, presso lo studio dell'avv. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Bartolo Spallina, giusta delega in atti. UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. SPALLINA per diritti € 1763/2001 Oggetto: Risarcimento danni 119 APR. 2002 IL CANCELLIERE controricorrente nonché
contro
OC PP. intimato. avverso la sentenza n. 112/98 del Giudice di pace di Campobasso, emessa il 2 giugno 1998 e depositata l'11 giugno 1998 (r.g. 31/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Bartolo Spallina;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Libertino Alber- to Russo, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricor- SO. Svolgimento del processo OC PP convenne, davanti al giudice di pace di Campobasso, l'impresa SC Aldo, della quale chiese la con- Ju danna al pagamento della somma di lire 1.162.280, a titolo di risar- cimento del danno. A sostegno della domanda l'attore espose che, nel percorrere alla guida della propria autovettura la strada di bonifica montana nel- l'agro del Comune di Limosano, in località Serre, subito dopo una curva, era finito in una enorme buca. A seguito di ciò la propria au- tovettura era rimasta danneggiata. Il Comune di Limosano, al quale aveva chiesto il risarcimento dei danni, aveva negato la propria re- sponsabilità indicando quale ente proprietario della strada la Co- munità montana "Trigno - Medio Biferno" di Trivento. Quest'ultimo 2 ente aveva a sua volta sostenuto che i lavori di costruzione della strada erano stati dati in appalto all'impresa SC Aldo;
poiché al momento del sinistro non era stato effettuato il collaudo e la strada non era stata riconsegnata al committente, responsabile doveva esse- re ritenuta l'impresa appaltatrice. La ditta convenuta chiese il rigetto della domanda, sostenendo che i lavori di costruzione della strada, appaltati nel 1982, erano stati ultimati il 7 novembre 1990, nel pieno rispetto del termine previsto nel contratto. Pertanto, da quel momento ogni obbligo di manuten- zione e custodia era da ritenersi trasferito alla Comunità montana "Trigno Medio Biferno". Venne disposta la chiamata in causa della Comunità montana "Trigno Medio Biferno", che, costituitasi in giudizio, chiese il rigetto della domanda deducendo che la strada, realizzata nell'interesse dei Comuni di S. Angelo Limosano, Limosano e Fossalto con i fondi Leu della ex Cassa per il Mezzogiorno, non era classificabile di "bonifica montana". Essa aveva ricevuto l'incarico dalla ex Cassa di procedere alla realizzazione della strada, per la cui manutenzione, ad opera compiuta, si erano già impegnati i tre Comuni interessati. Appaltata l'esecuzione dei lavori all'impresa SC, questa era da ritenere tuttora detentrice della strada, in quanto non era ancora intervenuto l'atto di collaudo, senza il quale non era ammissibile la consegna del- l'opera. Essa, dunque, non era proprietaria della strada e non poteva essere considerata custode dell'opera. Con sentenza dell'11 giugno 1998, il Giudice di pace dichiarò 3 il difetto di legittimazione della ditta SC e, ritenuta la respon- sabilità della Comunità montana, la condannò al risarcimento del danno - liquidato in lire 1.162.280 - in favore dell'OC. Il Giudice di pace ritenne che le risultanze di causa avevano evidenziato che l'evento dannoso lamentato dall'attore era ricondu- cibile ad omessa manutenzione della strada. Infatti, sia dal rapporto dei Carabinieri che dalla prova testimoniale era emerso che la pavi- mentazione della strada presentava anomalie, quali buche ed avval- lamenti, ed era priva di segnaletica e di illuminazione. Il teste Stin- ziani Antonio, in particolare, aveva riferito che l'autovettura dell'atto- re era andata a finire proprio in una buca. Poiché nel caso di specie sussistevano gli elementi della non visibilità del pericolo e della im- prevedibilità di esso da parte dell'utente, il quale poteva confidare nello stato di apparente transitabilità della strada, si doveva ritenere Cun che la buca costituisse una vera e propria insidia stradale. In ordine alla quantificazione dei danni riportati dal veicolo, il giudice di pace ritenne che essi potevano essere determinati, avuto riguardo alle acquisizioni probatorie, in lit. 1.162.280, cui andavano aggiunti gli interessi nella misura di legge dalla data delle fatture sino al soddisfo. Il giudice di pace ritenne, ancora, che la Comunità montana, pur non essendo proprietaria della strada, aveva tuttavia assunto la titolarità della esecuzione e gestione dell'opera a seguito del trasfe- rimento da parte della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. In tale veste, al di là del ritardo relativo alle operazioni di col- laudo essendo stati abbondantemente superati i termini stabiliti nel- l'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, la Comunità era da ri- tenere responsabile della manutenzione della strada per un duplice ordine di ragioni: 1) La strada era stata aperta al transito veicolare, come era dato rilevare dalle risultanze istruttorie e in particolare: a) dalla te- stimonianza del direttore dei lavori;
b) dalla lettera in data 9 dicem- bre 1996 con la quale l'ing. capo dei lavori aveva invitato l'ente ad adottare i provvedimenti occorrenti per la salvaguardia della pubbli- ca incolumità, ivi compresa l'eventuale chiusura materiale della stra- da al pubblico transito;
c) dalla ordinanza n. 12/1997 del Sindaco di Fossalto, con la quale veniva disposta la limitazione di velocità sulla strada medesima;
d) da numerosa altra corrispondenza intercorsa tra Лил gli enti interessati. È evidente che, aprendo la strada al pubblico transito, la Comunità montana aveva esercitato sulla stessa una po- testà di fatto alla quale era connessa la responsabilità per gli eventi che da quell'esercizio potevano derivare. L'ente che esercitava tale potere sulla strada era tenuto alla manutenzione e vigilanza sulla stessa e perciò era gravato da responsabilità extracontrattuale per la violazione del generale principio del neminem laedere. 2) Era emerso altresì dalle risultanze istruttorie, e in particola- re dalla stessa testimonianza del direttore dei lavori e dalla lettera in data 31 marzo 1994 dell'ing. Paolo Guerra, nominato collaudatore dell'opera, che i dissesti della sede stradale non erano riconducibili a 5 specifiche carenze dell'impresa appaltatrice e quindi rientranti nel- l'ambito delle normali manutenzioni contrattuali, ma erano riferibili ad infiltrazioni di acqua o ad altre cause indipendenti dalle modalità di esecuzione dei lavori. Per la definitiva sistemazione della sede stradale sarebbero stati necessari, secondo quanto riferito dal diretto- re dei lavori, appositi finanziamenti, che al momento erano venuti a mancare. Per la cassazione della sentenza del giudice di pace ha propo- sto ricorso la Comunità Montana "Trigno-Medio Biferno", che ha anche presentato memoria. Degli intimati soltanto l'Impresa SC Aldo ha svolto at- tività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Con il controricorso la difesa della impresa resistente ha ec- Lul cepito «l'inammissibilità del ricorso per insufficienza della procura alle liti»; ha dedotto che «il ricorso, al quale si risponde, intestato alla Comunità Montana "Trigno-Medio Biferno", con l'espressione generica "in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore", non consente, neppure attraverso la sottoscrizione della procura apposta a margine, stante la non decifrabilità della predetta sottoscrizione, l'individuazione o l'identificazione della persona fisica che, quale titolare dell'organo rappresentativo della persona giuridica, abbia conferito la procura per la proposizione del ricorso». L'eccezione è infondata. E' pur vero che questa Corte, a sezioni unite, con sentenza n. 1167 del 1994, ha affermato che «nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., la certifi- cazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, per- ciò, che ne sia indicato il nome, con la conseguenza che, quando né nell'intestazione del ricorso per Cassazione proposto da una socie- tà o da altro ente collettivo, né nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso>> però la stessa sentenza afferma che il principio di cui sopra non opera allorché, «entro i limiti di cui lu all'art. 372 cod. proc. civ., sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di legale rappresentante ad una ben individuata persona fisica». Nella specie nella intestazione del ricorso si legge: Ricorso per la COMUNITÀ MONTANA TRIGNO-BIFERNO, con sede in Trivento (CB), in persona del suo Presidente e legale rappresentan- te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Palestro n. 56, nello studio dell'avv. Alessandro FATICA, unitamente al soi- toscritto suo procuratore, avv. Concetta PETROSSI che la rappre- senta e difende in giudizio con procura a margine del presente atto 7 (trascritta nelle copie da notificare), giusta deliberazione N. 222 del 24 settembre 1998, adottata dalla Giunta dell'Ente predetto, esecutiva come per legge». Da detta delibera, allegata al ricorso e tempestivamente de- positata, risulta che presidente dell'ente è il dott. Domenico Di Lisa;
pertanto, dall'atto citato, indicato nella intestazione del ricorso e già esistente al momento del conferimento della procura, risulta indivi- duata la persona fisica che ha la rappresentanza legale dell'ente per la sua qualità di presidente. Ciò è sufficiente per ritenere valida la procura e, quindi, am- missibile il ricorso. Passando all'esame del ricorso si osserva che: con il primo motivo si denuncia: Violazione e falsa applica- - zione degli artt. 16 e segg. del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. Premesso che ai sensi della citata norma l'obbligo di custodia e di mantenimento dell'opera permane fino al collaudo, a meno che non via sia stata una presa in consegna da parte dell'appaltante, nella specie non avvenuta, si deduce che nella specie l'opera, benché ulti- mata nel 1993, non era stata mai sottoposta a collaudo. Nessuna re- sponsabilità, pertanto, poteva essere attribuita all'ente appaltante. Si deduce che il giudice di pace aveva violato il richiamato principio in mancanza di alcuna prova in ordine alla presa in conse- gna dell'opera da parte della Comunità Montana;
né vi era prova di una gestione di fatto dell'opera da parte della stessa comunità. con il secondo motivo si denuncia: Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia. Si deduce l'impossibilità di identificare la ratio decidendi della sentenza impugnata, sia per la contraddittorietà della motivazione in ordine all'individuazione del soggetto responsabile della ordinaria manutenzione della sede stradale, sia per l'insufficienza della moti- vazione in ordine alle cause del dissesto della stessa, derivante dal- l'omesso completo esame delle prove in atti e dall'omessa valutazio- ne della credibilità del teste indotto dall'attore. Deve preliminarmente osservarsi che, non eccedendo il valore della controversia i due milioni di lire, il giudice di pace ha necessa- riamente deciso secondo equità (quand'anche abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia implicitamente considerato la regola di diritto conforme all'equità) a Си norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21, 1. 21 novembre 1991, n. 374. Si tratta di equità "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la va- lutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso, previ- sto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concordemente doman- dato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum jus. Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte (a seguito di Cass., sez. un., n. 716/99), unico limite del giudizio di equità è costituto, per quanto concerne il diritto sostanziale, dal do- 9 vere del giudice di pace di conformarsi alle norme costituzionali e del diritto comunitario, in quanto di rango superiore alla legge ordi- naria. Pertanto la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata con ricorso per cassazione per violazione di legge so- stanziale, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là di siffatta ipotesi, l'ammissi- bilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità - a proposito del giudizio equitativo - della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone invece un giudizio secondo diritto. È, per contro, denunciabile la violazione di legge ordinaria per quanto concerne le norme processuali, al cui rispetto è tenuto anche il giudice di pace. أنا Il vizio di motivazione è prospettabile solo in quanto si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddit- torietà della motivazione, tale da autorizzare la conclusione che la sentenza non sia motivata (in contrasto col precetto di cui al primo comma dello stesso art. 111 Cost., il quale stabilisce che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati") e che si verta, dunque, in un caso di nullità della sentenza per violazione an- che della norma processuale di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con conseguente ammissibilità della denuncia del vizio in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c." (Cass., III sez. civ., udienza dell'11.4.2000, Comune di Cava dei Tirreni c. D'Acunto). 10 Nella specie è dedotta la violazione di norme di legge ordina- ria mentre i vizi di motivazione attengono al momento valutativo della prove, sorretto da diffuse argomentazioni dal giudice di pace, come emerge in modo evidente dai passi della sentenza riportati nella parte espositiva. Ne consegue che, alla stregua del principio sopra riportato, relativo ai limiti del sindacato di legittimità in ordine alle sentenza del giudice di pace, il ricorso non può trovare accoglimento. La ricorrente, per effetto della soccombenza, deve essere con- danna alla rifusione delle spese in favore della parte resistente (Impresa SC Aldo). Nessun provvedimento in ordine alle spe- se deve essere invece emesso nei rapporti tra la ricorrente e Adduoc- chio PP, atteso che questi non ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e con- danna la ricorrente a rifondere alla Impresa SC Aldo le spese -₤25,22 del giudizio di Cassazione che liquida in lire 50.000 oltre a lire 1.000.000 (€ 516,46), per onorario di avvocato. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 16 ottobre 2001. Il Presidente Fiducin Il Consigliere est. + Deponitera in Concelleria 22.1.02 CANCELLEREC1 Girz Zasah LUERE C1 Gina Casoli