Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2025, n. 9542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9542 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
AULA 'A'
Numero registro generale 14860/2023 Numero sezionale 1322/2025 Numero di raccolta generale 9542/2025 DataDgazione 11/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
R.G.N. 14860/2023
Cron.
Rep.
Ud. 12/03/2025
PU
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO MANNA
- Presidente -
Dott. BE RIVERSO
Dott. FABRIZIO AMENDOLA
- Rel. Consigliere - - Consigliere -
2025
1322
Dott.
FR FF
Dott. ELENA BOGHETICH
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 14860-2023 proposto da:
- Consigliere - - Consigliere -
NOVA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato CHRISTIANO GIUSTINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO VALLEBONA;
- ricorrente -
contro
DE AU BE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTESANTO 10 A, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA CICCONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA DEL VECCHIO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1988/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/05/2023 R.G.N. 236/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2025 dal Consigliere Dott. BE RIVERSO;
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Numero registro generale 14860/2023 umero sezionale 1322/2025 Numero di raccolta generale 9542/2025
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generalem Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per il rigetto della pubblicazione 11/04/2025
ricorso;
udito l'avvocato CHRISTIANO GIUSTINI;
uditi gli avvocati VALENTINA CICCONI, ANDREA DEL VECCHIO.
Fatti di causa
La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, in accoglimento del reclamo di cui all'art. 1, comma 58 legge n. 92/2012, in riforma della sentenza impugnata, premessa l'esistenza a far tempo dal 25 febbraio 2002 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra ER De LI e la NO S.p.A. avente ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di responsabile degli acquisti, corrispondenti al livello quadro del CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato al reclamante il 12/15 febbraio 2021 in periodo di interdizione causa Covid 19 ed ha condannato la società resistente a reintegrare il De LI nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità in misura pari a tutte le retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre contributi, accessori e spese. Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, all'esito della disamina delle prove acquisite nel corso del giudizio, ha rilevato che ER De LI aveva messo a disposizione della NO S.p.A. le proprie energie lavorative e non il mero risultato della propria attività, esplicando le prestazioni con il vincolo della subordinazione, secondo le direttive e sotto il controllo del datore di lavoro, direttive che nel caso di specie, in considerazione dell'attività di tipo professionale resa dal lavoratore, ben potevano essere adottate anche in via programmatica dalla società (come disposto da Cass. n. 1159/1990).
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Numero registro generale 14860/2023
Numero di raccolta generale 9542/2025
Il lavoratore aveva svolto, con continuità nel periodo daumero sezionale 1322/2025 25/2/2002 al 15/2/2021, mansioni di responsabile deglia pubblicazione 11/04/2025 acquisti di uno dei settori più rilevanti in cui l'attività della NO S.p.A. si esplicava (quello della vendita di prodotti audio video), con il compito di trattare con i fornitori e procedere all'acquisto dei prodotti, nonché di organizzarne la distribuzione all'interno dei punti vendita, mansioni che ben rientravano tra quelle proprie della qualifica di quadro del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi specificamente applicato dalla NO S.p.A. sino al febbraio
2019.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NO S.p.A. con un motivo;
ha resistito ER De OL con controricorso. Le parti hanno depositato memorie prima dell'udienza.
Ragioni della decisione
1.- Con l'unico motivo di ricorso la NO SP deduce, ex art. 360, n. 3 la violazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ. per avere la Corte di Appello erroneamente applicato i principi regolatori della fattispecie ed erroneamente affermato che il rapporto inter partes fosse di natura subordinata. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale aveva operato la qualificazione del rapporto di lavoro sulla base di indici sussidiari insufficienti e senza la prova di quelli tipologici e, in particolare, senza la prova dell'esercizio di ordini specifici e reiterati;
non aveva valorizzato la volontà delle parti, in presenza di un'attività che poteva essere qualificata in un modo o nell'altro; il concetto di subordinazione attenuata, erroneamente valorizzato dalla Corte di appello, non era applicabile alla fattispecie in esame, essendo riservato alle diverse ipotesi di attività intellettuali e/o ordinistiche, ovvero di mansioni elementari, ripetitive e predeterminate;
ovvero dirigenziali;
il lavoratore non aveva fornito piena prova della subordinazione;
i giudici di merito avevano
errato
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nell'interpretazione di documenti e dichiarazioni testimonialiNumero sezionale 1322/2025 I fatti valorizzati non provavano la subordinazione ma dla pubblicazione 11/04/2025
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contrario; la sentenza non aveva trascritto le deposizioni di
alcuni testi.
1.1. Il motivo di ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile, nei termini di seguito indicati.
1.2. Occorre rilevare anzitutto che la Corte d'appello, premesso il richiamo del consolidato orientamento di legittimità in tema di accertamento della subordinazione e di distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato - fondato sull'esistenza del vincolo della subordinazione desunta dalla presenza del potere direttivo, di controllo e disciplinare - ha osservato che qualora le mansioni siano di carattere intellettuale l'assoggettamento alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile sicché è possibile fare riferimento ai criteri complementari e sussidiari;
mentre il nomen iuris non è vincolante. 2.- Ha pure rilevato, in fatto, che risultava per tabulas la sottoscrizione, in data 25.2.2002 di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa tacitamente rinnovato per circa vent'anni (fino al febbraio 2021) avente ad oggetto l'attività di responsabile degli acquisti per uno o più settori.
3. Quindi, ha descritto le mansioni del lavoratore che si occupava di trattare con i fornitori per effettuare poi gli ordini dei prodotti da acquistare che dovevano essere approvati dal responsabile commerciale;
ha rilevato che il lavoratore era pienamente inserito nell'organizzazione aziendale della NO S.p.A. la quale esercitava l'attività di vendita al minuto e all'ingrosso di elettrodomestici, TV Color e apparecchiature elettriche e disponeva di numerosissimi punti vendita;
ha evidenziato che le fatture prodotte da ER De LI comprovavano che egli aveva sempre percepito un compenso con cadenza mensile per 12 mensilità e aveva svolto la
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propria attività esclusivamente in favore della NO S.p.A. Numero sezionale 1322/2025 che il lavoratore era stabilmente presente sul luogo di lavorata pubblicazione 11/04/2025 (come tutti, dal lunedì al venerdì e con un orario più o meno in linea con quello di apertura aziendale); che informava la società sulle proprie assenze per malattia, ferie o permessi e che gli era stato richiesto di comunicare all'ufficio la propria presenza. 4.- Quanto all'eterodirezione esercitata dal datore di lavoro la Corte ha osservato che era stato altresì confermato dal testimone Imperlino che l'odierno controricorrente operava sotto la direzione e il controllo del presidente e dell'amministratore delegato, nonché dei vari direttori che nel corso degli anni si erano succeduti;
dalle stesse e-mail depositate in giudizio si ricavava inoltre come le modalità della prestazione del De LI fossero organizzate dalla società e non decise in autonomia dal lavoratore. 5.- Sulla scorta di tali premesse, le censure sollevate con l'unico motivo di ricorso sono quindi infondate avendo la Corte d'appello constatato la prova della subordinazione in conformità ai consueti criteri giuridici che presiedono alla distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato, tanto sul piano tipologico quanto su quello sintomatico.
6. In altre parole, la Corte, facendo corretto uso dei predetti criteri discretivi, ha affermato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato attraverso il quale l'odierno controricorrente, aveva messo a disposizione della NO S.p.A. le proprie energie lavorative e non già il mero il risultato della propria attività, eseguendo prestazioni con vincolo di subordinazione. Si tratta di decisione giuridicamente corretta;
rientra, poi, nei poteri del giudice di merito apprezzare in concreto le prove (e senza doverne trascrivere in sentenza il contenuto), con giudizio non sindacabile da parte di questa S.C.
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Non sussiste perciò la denunciata violazione dell'art. 2094umero sezionale 1322/2025 c.c. anche perché il riferimento alla subordinazione attenuatata pubblicazione 11/04/2025
Numero di raccolta generale 9542/2025
risulta effettuato ad abundantiam, avendo la Corte accertato aliunde e in concreto l'esistenza dei canonici elementi che contraddistinguono la subordinazione anche sotto il profilo dell'eterodirezione. Si consideri inoltre che il rapporto di co.co.co. in esame durato dal 2002 al 2021 sarebbe stato pure soggetto alla previsione dell'art.69,1 comma d.lgs. n. 276/2003 secondo cui la mancanza di un progetto specifico comportava ope legis la conversione del co.co.co. in rapporto di lavoro subordinato. 7.- Quanto alle rimanenti censure, esse sono inammissibili perché - come già ricordato rientra nei poteri del giudice del merito la selezione e la valutazione del materiale probatorio. 8.- Inoltre, come ripetutamente affermato da questa Corte di cassazione, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. E tale parametro valutativo si applica anche in relazione agli elementi e agli indici sintomatici della subordinazione di guisa che non appare rilevante la censura secondo cui la Corte avrebbe privilegiato alcuni indici a scapito di altri di opposto tenore, tutto ciò rappresentando null'altro che l'esercizio di del potere di valutazione della prova e di ricostruzione dei fatti riservato al giudice del merito. 9.- Deve, infine, evidenziarsi che quello di cassazione non è un terzo grado di giudizio destinato a verificare la fondatezza
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di ogni affermazione effettuata dal giudice di appello Weltgistro generale 14860/2023 sentenza. Esso è invece (v., ad esempio, Cass. Sezero raccolta generale 9542/2025 sentenza n. 25332 del 28/11/2014) un giudizio a criticata pubblicazione 11/04/2025 vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la generica e complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto già compiuti;
ma deve promuovere specifiche censure nei limiti dei motivi consentiti dalla legge. Al di fuori della omessa valutazione di un fatto decisivo ex art 360 n.5 cpc o di una pronuncia lesiva dell'art. 132 n. 4 c.p.c. non è possibile nella presente sede sindacare la motivazione sui fatti di causa. Deve affermarsi, perciò, che la decisione cui è pervenuta la Corte territoriale rappresenta una legittima e logica opzione valutativa del materiale probatorio, che si sottragga, quindi, alle censure articolate nel ricorso con le quali, ad onta delle denunciate di violazioni di legge, parte ricorrente si limita, in realtà, a richiedere una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito (cfr., fra le tante, Cass. n. 8758/2017). 10. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio ex art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 10. Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.; sussistono, invece, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
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Numero sezionale 1322/2025 Praccolta generale 9542/2025 pepla pubblicazione 11/04/2025
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrenteeragistro generale 14860/2023 pagamento delle spese del giudizio che liquida in 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 12 marzo 2025.
Il Consigliere estensore dott. ER Riverso
Il Presidente
dott. Antonio Manna
Firmato Da: BE RIVERSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5abb1a4e14dc00e - Firmato Da: ANTONIO MANNA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1db9dd270b3a165