CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2023, n. 31450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31450 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA ME nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MA DE LL, che con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, previa riqualificazione del reato in quello di furto semplice0 ,5(11, (1-A i fu< Atr, Z.,.3 D L. 131)249 a S'it( • 4039 ) lette le conclusioni scritte del difensore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso/ Penale Sent. Sez. 1 Num. 31450 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 07/06/2023 RITENUTO IN FATTO o 1. Con sentenza emessa in data 04 novembre 2022 la Corte di appello di Salerno, quale giudice di rinvio, ha confermato la sentenza emessa in data 04 ottobre 2017 dal Tribunale di Potenza nei confronti di CA AF, limitatamente al reato di cui all'art. 624-bis cod.pen. contestato al capo E), commesso sottraendo a NI ES una collana d'oro, mediante introduzione nella sua abitazione. Il Tribunale di Potenza, con la sentenza indicata, aveva condannato la AF alla pena complessiva di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 500 di multa per sei imputazioni di furto in abitazione. La Corte di appello di Potenza, con sentenza emessa in data 01 ottobre 2020, aveva assolto l'imputata da uno di detti reati, riducendo la pena a due anni e otto mesi di reclusione ed euro 480 di multa. L'imputata aveva proposto ricorso in Cassazione e la Corte aveva rigettato il ricorso in ordine a quattro delle residue imputazioni, e rinviato per un nuovo esame in merito al reato contestato al capo E), stabilendo il principio di diritto secondo cui il contestato reato di cui all'art. 624-bis cod.pen. poteva ritenersi sussistente solo se la AF, che lavorava presso il ES come collaboratrice domestica, aveva commesso il delitto trattenendosi nell'abitazione oltre l'orario di lavoro, o si era fatta assumere all'unico scopo di potervi accedere e commettere il furto. La Corte di appello, valutate la querela e la testimonianza già resa dal derubato, ha ritenuto configurabile il reato come contestato perché la AF si era sicuramente fatta assumere al solo scopo di commettere il furto, in quanto si era lei stessa proposta come collaboratrice domestica all'anziano ES, dopo la morte di sua moglie, e dopo soli due giorni dall'assunzione egli aveva scoperto la sottrazione del bene. Ha perciò confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Potenza, così come parzialmente riformata dalla Corte di appello di Potenza. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso CA AF, per mezzo del proprio difensore avv. Mariano Scapicchio, articolando un unico motivo, con il quale censura la nullità della sentenza per l'errata qualificazione giuridica del fatto, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. La sentenza è viziata perché non ha applicato correttamente il principio di diritto stabilito dal giudice rimettente, che imponeva di valutare se l'istruttoria aveva dimostrato che l'imputata si era trattenuta oltre l'orario di lavoro o si era fatta assumere al solo scopo di commettere il furto. I giudici non hanno effettuato una corretta valutazione delle prove, perché da queste non emerge con certezza il nesso finalistico tra l'assunzione e la commissione del furto. 2 Infatti non vi è prova che la AF fosse a conoscenza dell'esistenza di quel monile poi sottratto, né che il ES glielo avesse confidato, e non può escludersi che ella si sia fatta assumere per svolgere effettivamente il lavoro di collaboratrice domestica, ed abbia solo approfittato della libertà di accesso all'abitazione per motivi di lavoro, per impossessarsi dell'oggetto rinvenuto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, previa riqualificazione del reato in quello di furto semplice. 4. La ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con le quali ribadisce le richieste contenute nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e meramente rivalutativo nel merito, e deve essere dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17;03/2015, 0., Rv. 262965, ha affermato che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasiviità, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta„ così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». In particolare, è stato chiarito che «Esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione» (Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Rv. 210658). 3 2. La motivazione della sentenza impugnata risulta sufficientemente adeguata, non contraddittoria né manifestamente illogica, e conforme al principio dettato dalla sentenza rescindente. Questa stabiliva che il giudice di rinvio, qualora intendesse confermare la originaria qualificazione del furto come violazione dell'art 624-bis cod.pen., doveva precisare in che termini risultasse che l'imputata era penetrata o si era trattenuta nell'abitazione, oltre l'orario di lavoro, al fine di commettere il furto, ovvero che si era fatta assumere strumentalmente, per avere libero accesso alla casa ed impossessarsi di quanto vi trovava. La Corte di appello ha affermato che le prove, costituite dalla querela e dalla testimonianza dell'anziano ES, dimostravano che l'imputata stessa si era proposta a lui come collaboratrice domestica, dopo la morte della moglie, e che già due giorni dopo l'assunzione egli aveva scoperto la sottrazione del gioiello. Da tale dichiarazione la Corte ha ritenuto provato «con assoluta certezza» che la richiesta dell'imputata di lavorare come collaboratrice domestica aveva l'unico scopo di consentirle l'accesso alla casa, per poter sottrarre alla vittima i monili o il denaro che vi avesse rinvenuto. Tale motivazione non è né illogica né contraddittoria rispetto alle prove indicate, avendo la Corte individuato nella condotta dell'imputata, come riferita dalla vittima, le caratteristiche che, secondo la sentenza rescindente, consentono di qualificare il reato come violazione dell'art. 624-bis cod.pen.. La estrema brevità del tempo trascorso tra l'inizio dell'attività lavorativa e il furto è effettivamente idonea a dimostrare, secondo le normali regole della logica, che sin dall'inizio l'intento dell'imputata era quello di commettere un furto, e che la richiesta di lavoro era strumentale ad ottenere l'accesso in casa e la possibilità di muoversi liberamente e senza controllo tra le varie stanze, al fine di ricercare beni da sottrarre. Il ricorso non contesta adeguatamente l'iter argomentativo della Corte di appello, in quanto non ne evidenzia vizi quali la apparenza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà, ma si limita a dire che l'affermazione dei giudici «non appare condivisibile ... in termini di certezza». L'ulteriore obiezione mossa dalla ricorrente, cioè il fatto che il nesso finalistico tra la richiesta di lavoro e la commissione del furto sarebbe escluso dalla mancanza di prova che l'imputata fosse a conoscenza dell'esistenza di quel preciso gioiello poi sottratto, è manifestamente infondata e non è idonea a dimostrare la fallacia dell'argomentazione della sentenza impugnata. Il nesso finalistico è dimostrato, come detto, dal brevissimo tempo trascorso tra la richiesta di lavoro e il furto, e l'imputata non era interessata a sottrarre uno specifico oggetto bensì qualunque bene di valore, e poteva prevedere facilmente che nell'abitazione dell'anziano 4 Il Consigliere estensore fossero custoditi simili beni, probabilmente appartenuti alla moglie premorta, o somme di denaro, trattandosi di un'abitudine notoriamente molto diffusa. Il ricorso, in realtà, chiede a questa Corte una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto esaminati dal giudice di merito, valutazione che è preclusa al giudice di legittimità, il cui controllo, come ribadito dalle pronunce sopra richiamate, attiene solo alla logicità, completezza, non contraddittorietà del provvedimento impugnato. L'esito positivo di tale controllo comporta pertanto la declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso stesso. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 giugno 2023 Il Pre 'dente
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MA DE LL, che con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, previa riqualificazione del reato in quello di furto semplice0 ,5(11, (1-A i fu< Atr, Z.,.3 D L. 131)249 a S'it( • 4039 ) lette le conclusioni scritte del difensore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso/ Penale Sent. Sez. 1 Num. 31450 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 07/06/2023 RITENUTO IN FATTO o 1. Con sentenza emessa in data 04 novembre 2022 la Corte di appello di Salerno, quale giudice di rinvio, ha confermato la sentenza emessa in data 04 ottobre 2017 dal Tribunale di Potenza nei confronti di CA AF, limitatamente al reato di cui all'art. 624-bis cod.pen. contestato al capo E), commesso sottraendo a NI ES una collana d'oro, mediante introduzione nella sua abitazione. Il Tribunale di Potenza, con la sentenza indicata, aveva condannato la AF alla pena complessiva di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 500 di multa per sei imputazioni di furto in abitazione. La Corte di appello di Potenza, con sentenza emessa in data 01 ottobre 2020, aveva assolto l'imputata da uno di detti reati, riducendo la pena a due anni e otto mesi di reclusione ed euro 480 di multa. L'imputata aveva proposto ricorso in Cassazione e la Corte aveva rigettato il ricorso in ordine a quattro delle residue imputazioni, e rinviato per un nuovo esame in merito al reato contestato al capo E), stabilendo il principio di diritto secondo cui il contestato reato di cui all'art. 624-bis cod.pen. poteva ritenersi sussistente solo se la AF, che lavorava presso il ES come collaboratrice domestica, aveva commesso il delitto trattenendosi nell'abitazione oltre l'orario di lavoro, o si era fatta assumere all'unico scopo di potervi accedere e commettere il furto. La Corte di appello, valutate la querela e la testimonianza già resa dal derubato, ha ritenuto configurabile il reato come contestato perché la AF si era sicuramente fatta assumere al solo scopo di commettere il furto, in quanto si era lei stessa proposta come collaboratrice domestica all'anziano ES, dopo la morte di sua moglie, e dopo soli due giorni dall'assunzione egli aveva scoperto la sottrazione del bene. Ha perciò confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Potenza, così come parzialmente riformata dalla Corte di appello di Potenza. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso CA AF, per mezzo del proprio difensore avv. Mariano Scapicchio, articolando un unico motivo, con il quale censura la nullità della sentenza per l'errata qualificazione giuridica del fatto, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. La sentenza è viziata perché non ha applicato correttamente il principio di diritto stabilito dal giudice rimettente, che imponeva di valutare se l'istruttoria aveva dimostrato che l'imputata si era trattenuta oltre l'orario di lavoro o si era fatta assumere al solo scopo di commettere il furto. I giudici non hanno effettuato una corretta valutazione delle prove, perché da queste non emerge con certezza il nesso finalistico tra l'assunzione e la commissione del furto. 2 Infatti non vi è prova che la AF fosse a conoscenza dell'esistenza di quel monile poi sottratto, né che il ES glielo avesse confidato, e non può escludersi che ella si sia fatta assumere per svolgere effettivamente il lavoro di collaboratrice domestica, ed abbia solo approfittato della libertà di accesso all'abitazione per motivi di lavoro, per impossessarsi dell'oggetto rinvenuto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, previa riqualificazione del reato in quello di furto semplice. 4. La ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con le quali ribadisce le richieste contenute nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e meramente rivalutativo nel merito, e deve essere dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17;03/2015, 0., Rv. 262965, ha affermato che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasiviità, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta„ così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». In particolare, è stato chiarito che «Esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione» (Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Rv. 210658). 3 2. La motivazione della sentenza impugnata risulta sufficientemente adeguata, non contraddittoria né manifestamente illogica, e conforme al principio dettato dalla sentenza rescindente. Questa stabiliva che il giudice di rinvio, qualora intendesse confermare la originaria qualificazione del furto come violazione dell'art 624-bis cod.pen., doveva precisare in che termini risultasse che l'imputata era penetrata o si era trattenuta nell'abitazione, oltre l'orario di lavoro, al fine di commettere il furto, ovvero che si era fatta assumere strumentalmente, per avere libero accesso alla casa ed impossessarsi di quanto vi trovava. La Corte di appello ha affermato che le prove, costituite dalla querela e dalla testimonianza dell'anziano ES, dimostravano che l'imputata stessa si era proposta a lui come collaboratrice domestica, dopo la morte della moglie, e che già due giorni dopo l'assunzione egli aveva scoperto la sottrazione del gioiello. Da tale dichiarazione la Corte ha ritenuto provato «con assoluta certezza» che la richiesta dell'imputata di lavorare come collaboratrice domestica aveva l'unico scopo di consentirle l'accesso alla casa, per poter sottrarre alla vittima i monili o il denaro che vi avesse rinvenuto. Tale motivazione non è né illogica né contraddittoria rispetto alle prove indicate, avendo la Corte individuato nella condotta dell'imputata, come riferita dalla vittima, le caratteristiche che, secondo la sentenza rescindente, consentono di qualificare il reato come violazione dell'art. 624-bis cod.pen.. La estrema brevità del tempo trascorso tra l'inizio dell'attività lavorativa e il furto è effettivamente idonea a dimostrare, secondo le normali regole della logica, che sin dall'inizio l'intento dell'imputata era quello di commettere un furto, e che la richiesta di lavoro era strumentale ad ottenere l'accesso in casa e la possibilità di muoversi liberamente e senza controllo tra le varie stanze, al fine di ricercare beni da sottrarre. Il ricorso non contesta adeguatamente l'iter argomentativo della Corte di appello, in quanto non ne evidenzia vizi quali la apparenza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà, ma si limita a dire che l'affermazione dei giudici «non appare condivisibile ... in termini di certezza». L'ulteriore obiezione mossa dalla ricorrente, cioè il fatto che il nesso finalistico tra la richiesta di lavoro e la commissione del furto sarebbe escluso dalla mancanza di prova che l'imputata fosse a conoscenza dell'esistenza di quel preciso gioiello poi sottratto, è manifestamente infondata e non è idonea a dimostrare la fallacia dell'argomentazione della sentenza impugnata. Il nesso finalistico è dimostrato, come detto, dal brevissimo tempo trascorso tra la richiesta di lavoro e il furto, e l'imputata non era interessata a sottrarre uno specifico oggetto bensì qualunque bene di valore, e poteva prevedere facilmente che nell'abitazione dell'anziano 4 Il Consigliere estensore fossero custoditi simili beni, probabilmente appartenuti alla moglie premorta, o somme di denaro, trattandosi di un'abitudine notoriamente molto diffusa. Il ricorso, in realtà, chiede a questa Corte una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto esaminati dal giudice di merito, valutazione che è preclusa al giudice di legittimità, il cui controllo, come ribadito dalle pronunce sopra richiamate, attiene solo alla logicità, completezza, non contraddittorietà del provvedimento impugnato. L'esito positivo di tale controllo comporta pertanto la declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso stesso. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 giugno 2023 Il Pre 'dente