Sentenza 8 ottobre 2003
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- 1. Costituzione dell’attore, dieci giorni, dies a quo, pluralità di chiamati in giudizioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 settembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2003, n. 15007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15007 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 5 0 07/ 0 3 LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONEA CORT Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente R.G.N. 24685/00 Cron. 30435 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep.
3.971 Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 04/03/03 ConsigliereDott. PP Maria BERRUTI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: DI RI GI, LI SE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEVERE 46, presso l'avvocato ERODICO CONSIGLIO, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIANO MADONIA, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrenti
contro
MA AN, SAI SPA;
intimati avverso la sentenza n. 3519/00 del Tribunale di 2003 PALERMO, depositata il 23/06/00; 537 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 04/03/2003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. " -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell'1.3-23.6.2000 il Tribunale dichiarava d'ufficio. improcedibile di Palermo principale proposto da PP Di l'appello CR @ da SE GL avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace di Palermo il 9.9.1998 nella controversia promossa dai due nei confronti di AN AT e della S.A.I. s.p.a. ed accoglieva parzialmente l'appello incidentale proposto dalla S.A.I.. Relativamente all'affermata improcedibilità che sarebbe stata oggetto di ricorso per cassazione, Osservava il Tribunale che gli appellanti avevano depositato la nota di iscrizione a ruolo solo il 28.1.1999, vale a dire oltre il termine di dieci giorni decorrente dalla data (14.1.1999) in cui era avvenuta la prima notificazione dell'atto di appello, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 165, 347 e 348 C.P.C.. Osservava altresì che nel caso, come quello in esame, di notificazione dell'appello a più persone la decorrenza del termine dalla prima notificazione, ai fini della tempestiva costituzione, si desume dal secondo comma dell'art. 165 C.P.C. che, nel prevedere in tale ipotesi che 3 "l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione", presuppone evidentemente per gli altri adempimenti con cui si realizza la dell'appellante lacostituzione dell'attore decorrenza dello stesso termine di dieci giorni dalla prima notificazione. Avverso tale statuizione proponevano ricorso cassazione PP Di CR e SE per GL, deducendo un unico motivo di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso PP Di CR e SE GL denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 348 e 165 C.P.C. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamentano che il Tribunale abbia dichiarato l'improcedibilità del loro appello ai sensi dell'art. 348 C.P.C., senza considerare che l'art. 165 C.P.C. al primo comma non prevede, in caso di pluralità di convenuti, l'iscrizione della causa entro dieci giorni dalla prima notificazione ed al secondo comma afferma espressamente l'inserimento in tal caso dall'ultimadell'originale entro dieci giorni notificazione. Deduce altresì che l'eventuale 4 irregolarità della costituzione deve essere eccepita esclusivamente alla prima udienza anche nei casi in cui è rilevabile d'ufficio, dovendosi presumere in difetto che il giudice abbia esercitato la doverosa attività di controllo, constatando la regolare costituzione del rapporto processuale. Il presente motivo di ricorso, articolato in due distinte censure, è infondato. Quanto alla prima, si Osserva che l'art. 165 C.P.C., cui rinvia l'art. 347 C.P.C. per quanto riguarda la costituzione in appello, dopo aver previsto al primo comma le forme ed i termini in cui essa deve avvenire, dispone al secondo comma che, qualora la citazione venga notificata a più persone, il relativo originale deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione. Si pone quindi il problema, risolto negativamente dall'impugnata sentenza censurata sul punto, se il differimento di tale modalità in presenza di più notificazioni comporti anche il differimento del termine di costituzione nel senso che anche a tal fine debba farsi riferimento all'ultima notificazione. 5 Il Tribunale ha richiamato una precedente decisione di questa Corte (6481/97) cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, condividendone le ragioni a sostegno e non avendo i ricorrenti prospettato delle argomentazioni specifiche di segno contrario a quelle fatte proprie dal Tribunale. La norma, nel prevedere nei termini ivi previsti e cioè dopo l'ultima notificazione l'inserimento dell'originale della citazione nel fascicolo, presuppone necessariamente che il deposito sia già avvenuto e, con esso, la costituzione dell'attore (o dell'appellante). D'altra parte, se si dovesse ritenere che anche la costituzione debba avvenire nello stesso termine, la sua previsione sarebbe superflua, mentre conserva una sua ragione solo se il decorso del termine per la formalità di cui al secondo comma sia diverso e successivo da quello previsto al primo comma per la costituzione. Correttamente pertanto la Corte d'Appello ha improcedibilità dell'appellodichiarato la costituzione degli principale, essendo la appellanti avvenuta oltre il decimo giorno (28.1.1999) dalla data della prima notificazione. 6 Del pari infondata è la seconda censura con cui i ricorrenti sostengono che, anche nel caso di rilevabilità d'ufficio di un vizio processuale, la relativa eccezione può essere sollevata esclusivamente alla prima udienza. Si osserva al riguardo che la mancata costituzione nei termini nel giudizio di appello comporta ai sensi dell'art. 348 C.P.C., come novellato dall'art. 54 della Legge 26.11.1990 n.353, la sua improcedibilità la quale è rilevabile ん trattandosi di istituto che, al parid'ufficio, dell'inammissibilità, è posto a tutela dell'ordinato svolgimento del processo. In tale quadro essa può essere quindi sempre rilevata a meno che non sia stata espressamente esclusa dalla sentenza d'appello e la decisione non sia stata censurata sul punto;
ipotesi questa non verificatesi nel caso in esame ove l'improcedibilità stata invece affermata nel giudizio di appello e fatta oggetto, oltre tutto, di apposita censura da parte degli stessi ricorrenti. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita. 7 P.O.M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Roma, 4.3.2003 Il Presidente Il Consigliere est. Loseved RiccardНдо Нінать Расьвісли Mgo IL CANCELLIERESomendes Marzalap CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 8 OTT. 2003 il AA IL CANCELLARE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta l'iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 11 17-12-13. al n.132902 apposta in calce alla cópia autentica (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002) 8