Sentenza 13 aprile 2002
Massime • 2
Ai fini della valutazione della gravità di un fatto addebitato a un dipendente di un istituto di credito quale giusta causa di licenziamento, è ininfluente la circostanza che con la sentenza penale di condanna per il medesimo fatto siano stati riconosciuti al lavoratore i benefici della sospensione condizionale della esecuzione della pena e della non menzione della condanna, trattandosi di istituti la cui applicazione è rimessa alla valutazione del giudice penale, insuscettibili di autonomo apprezzamento nell'ambito del procedimento disciplinare.
In tema di licenziamento per giusta causa, la valutazione della gravità dei fatti addebitati al lavoratore, che possono anche inerire alla sua vita privata, purché idonei ad incidere sulla possibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro, costituisce un apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi, fermo restando che, nell'ipotesi di dipendenti di istituti di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario - rapporto che è più intenso nel settore bancario - deve essere valutata con particolare rigore e a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro. (Nella specie, la sentenza gravata, confermata dalla S.C., ha ritenuto la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente di un istituto di credito condannato per ricettazione).
Commentari • 7
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Le tesi della Dottrina Fin dalle origini della riflessione sul contratto di lavoro, il fondamento del potere di recesso per giusta causa viene ri- condotto alla natura fiduciaria del rapporto di lavoro (Carnelutti;Barassi;Ghezzi;Diamanti). Una delle più rilevanti implicazioni di tale ricostruzione consiste nel consntire che rilevino quali giusta causa di recesso fatti estranei alle obbligazioni contrattuali, comunque idonei a far venir meno la fiducia. In sostanza si potrebbe recedere per giusta causa anche in presenza di situazioni che di per sè non integrano inadempi- menti contrattuali. Con l'entrata in vigore del codice civile del 1942 si afferma l'opinione che tende a far valere sub …
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Il principio in oggetto, seppur non inquadrabile in una mancanza del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro, deve essere ricompreso in una delle condizioni idonee a produrre effetti riflessivi sulla sfera del rapporto di lavoro, in particolare sull'elemento soggettivo della fiducia rilevando , infatti, tutti quei comportamenti del prestatore di lavoro che sono idonei a configurare un'ipotesi di reato. Si tratta di ipotesi diverse da quelle normalmente disciplinate dai contratti collettivi la cui valutazione e selezione deve essere eseguita tenendo in considerazione il tempo e luogo della commissione del reato ( ossia se sia compiuto all'interno, ovvero all'esterno del …
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1. Questione La Corte di appello confermava la legittimità del licenziamento al lavoratore, dipendente presso l'Agenzia, già dichiarata con sentenza del Tribunale per l'emissione di assegni protestati tratti sul c.c. presso la detta Agenzia intestato al Condominio, respingendo l'appello del lavoratore. La Corte territoriale rilevava la obiettiva gravità del comportamento tenuto dal C. tenuto conto anche delle mansioni espletate di cassiere ed osservava che la sindrome sofferta dall'appellante di compulsione all'acquisto appariva non pertinente per giustificare il comportamento contestato in quanto l'emissione degli assegni era avvenuta molto tempo dopo (anni) dall'acquisto compulsato. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5332 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Prof. BRUNO Balletti - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (r.g. 10976/99) proposto da:
AL RT, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Fioresta ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Ruggero Bonghi n. 38 (presso l'avv. Marco Rubeo), giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA CA.RI.ME. s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stanislao De Santis ed elettivamente domiciliata in Roma alla via G. Mazzini n. 11 (presso l'avv. Pasquale Di Rienzo), giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone-Sezione Lavoro n. 725/2000 del 17 ottobre 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 276/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2001 dal relatore Cons. Dott. Prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Raffaele Fioresta e Stanislao De Santis. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. LB IA, dipendente della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, in un primo tempo sospeso dal servizio dalla datrice di lavoro - perché imputato di ricettazione - e successivamente licenziato - dopo l'esito a lui sfavorevole del procedimento penale, conclusosi con la sentenza della Cassazione in data 22 marzo 1986 - chiedeva al Pretore - Giudice del Lavoro di Catanzaro l'annullamento, perché illegittimi, dei due provvedimenti di sospensione e di licenziamento, nonché la reintegrazione nel posto di lavoro, con rimborso delle retribuzioni non corrisposte e con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Il Pretore dichiarava l'illegittimità del licenziamento e condannava la datrice di lavoro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di cinque mensilità dell'ultima retribuzione percepita dal dipendente.
Il Tribunale di Catanzaro, adito in via di gravame da entrambe le parti, rigettava sia l'appello principale proposto dalla Cassa di Risparmio, sia l'appello incidentale relativo all'affermato diritto del dipendente alla retribuzione dalla data di licenziamento al momento della reintegra nel posto di lavoro.
Per l'annullamento di tale sentenza la CA.RI.CA.L. s.p.a. (il cui ramo di azienda era stato, nelle more, conferito nella "BANCA CA.RI.ME." s.p.a.) proponeva ricorso per cassazione, che veniva accolto (sentenza n. 4306/98 del 27 aprile 1998), con rinvio della causa, per ulteriore esame, al Tribunale di Crotone. La CA.RI.ME. s.p.a. provvedeva, quindi, a riassumere il giudizio - con "ricorso in riassunzione" depositato il 25 marzo 1999 - dinanzi al designato giudice di rinvio, chiedendo al Tribunale di Crotone di voler accogliere l'appello originariamente proposto avverso la sentenza del Pretore di Catanzaro e, di conseguenza, dichiarare inammissibile o rigettare la domanda giudiziale proposta dall'IA, confermando per l'effetto l'irrogata sanzione disciplinare.
Ricostituitosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio dell'IA, il Tribunale di Crotone "in accoglimento del ricorso in riassunzione e dell'appello, riforma(va) la sentenza del Pretore-Giudice del Lavoro di Catanzaro del 10 aprile 1991 e per l'effetto rigetta(va) la domanda proposta in primo grado da IA LB, spese dell'intero giudizio, compreso quello di cassazione, compensate".
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Tribunale di Crotone ha ritenuto: - che "l'avvenuta cassazione della sentenza del Tribunale di Catanzaro per vizio di motivazione gli consente, quale giudice del rinvio, di valutare liberamente i fatti già accertati e di indagare su altri ai fini di un apprezzamento complessivo ai fini della decisione da emettere, con il vincolo di non poter adottare una motivazione analoga a quella censurata dalla Suprema Corte o basata sugli elementi dalla stessa disattesi, sicché, in tale prospettiva, l'irrogazione all'IA della sanzione disciplinare della destituzione - equivalente nella sostanza ad un licenziamento per giusta causa per effetto dell'art. 110 del 'contratto collettivo nazionale di lavoro 1987' - costituisce una facoltà consentita alla banca datrice di lavoro dalle previsioni di cui agli artt. 107 e 103 di tale c.c.n.l., in relazione all'avvenuta condanna definitiva innanzi richiamata riportata dall'IA stesso per il reato di concorso in ricettazione"; - che "all'esito di una valutazione complessiva di tali profili, non tutti adeguatamente valutati dal giudice di prime cure, il comportamento addebitato all'IA è idoneo a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario che lo legava al datore di lavoro ed a scuotere l'affidamento di quest'ultimo sul corretto svolgimento futuro del rapporto, tale quindi da far ritenere il licenziamento l'unica sanzione in grado di tutelare l'interesse datoriale"; - che, nel caso di specie, "dagli atti del procedimento penale che ha riguardato l'IA, è emerso l'inequivocabile coinvolgimento dello stesso nella ricettazione di elettrodomestici di accertata provenienza furtiva nell'ambito della quale la stessa IA ha consapevolmente svolto un ruolo certo non margiale ... condotta che riveste sicuramente una rilevante gravità, considerato altresì che essa ha fatto emergere la circostanza, non certo rassicurante per il datore di lavoro dell'IA, che questi fosse in contatto con un personaggio, come il BE, poco raccomandabile, essendo pluripregiudicato, nomade e soggetto, all'epoca dei fatti, a misura di prevenzione"; - che "alla luce di tali considerazioni, non si può allora che ribadire la conclusione secondo la quale il comportamento contestato all'IA sia idoneo a ledere irreversibilmente la fiducia della banca sulla corretta prosecuzione del rapporto, e quindi ad integrare la giusta causa di licenziamento (rectius, destituzione), non essendo ogni altra sanzione sufficiente a tutelare gli interessi datoriali". Per la cassazione della cennata sentenza LB IA propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo, sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. La "BANCA CA.RI.ME" s.p.a. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con unico complesso motivo il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. e del combinato disposto degli artt 103, 104, 107 e 110 del c.c.n.l. del 1987; violazione dei principi in materia di giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro;
omissione e contraddittorietà della motivazione su punti decisivi della controversia" - ha addebitato al Giudice di rinvio: a) di "avere considerato il fatto contestato all'IA come di particolare gravità quando, invece, non poteva essere considerato obiettivamente tale in considerazione della 'sospensione della pena disposta dal giudice penale a norma dell'art. 164 cod. pen.' e del 'beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale sempre disposta dal giudice penale'";
b) di "avere completamente omesso di considerare, nella qualificazione del fatto come 'grave', quegli altri elementi emergenti dall'incarto processuale, e cioè il repentino pentimento con la conseguente confessione: circostanze che ridimensionavano notevolmente il fatto-reato anche in rapporto alla specifica attività d'impresa bancaria ed escludevano che potesse qualificarsi di gravità tale da giustificare il recesso senza preavviso"; c) di "avere ritenuto legittimo il licenziamento solo ed esclusivamente valutando come grave un fatto-reato commesso al di fuori dell'ambiente di lavoro ed in relazione al quale l'azienda non ha avuto alcun danno, ne' patrimoniale (e manca qualsiasi prova) ne' di immagine, e che era insuscettibile di incidere negativamente sulla attività di impresa (e la prova doveva essere chiesta e fornita dal datore di lavoro, non potendo presumersi"; d) di "non avere considerato che, trattandosi di scelta estrema, la destituzione deve attenere ad un fatto che non permetta, ai sensi dell'art. 110 c.c.n.I. e 2119 cod. civ., la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro: deve cioè riferirsi ad un fatto che sia di tale gravità da ledere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro in quanto incidente sui doveri propri del lavoratore, con particolare riferimento ai doveri di diligenza e di fedeltà all'impresa; nel presente caso i due cardini del rapporto fiduciario non sono stati neppure incrinati, ed anzi in atti v'è la prova dell'esatto contrario, essendo stato il fatto addebitato commesso nell'ambito della vita privata e senza alcun collegamento con l'attività ne' del lavoratore ne' dell'impresa".
2/a - Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato, in quanto il Tribunale di Crotone - in adempimento al proprio compito di "Giudice di rinvio" demandatogli da questa Corte con la sentenza n. 4306/1998 - ha esattamente considerato legittimo il licenziamento per giusta causa nei confronti di un dipendente bancario condannato per ricettazione (con sentenza passata in giudicato pubblicizzata dalla stampa locale) e "in contatto con un personaggio poco raccomandabile essendo pluripregiudicato e soggetto a misure di prevenzione". 2/b - Con l'unico articolato motivo il ricorrente tende sostanzialmente ad un riesame "nel merito" della controversia mediante una valutazione dei fatti diversa rispetto a quella operata dal Giudice di appello e una critica del criterio "di proporzionalità tra infrazione e sanzione", così come adottato dal Tribunale di Crotone, connotando così di evidente inammissibilità il ricorso proposto.
Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al fine di stabilire l'esistenza della giusta causa di licenziamento occorre accertare se - in relazione alla qualità del rapporto intercorso tra le parti ed alla posizione che in esso abbia assunto il prestatore di lavoro - il comportamento disciplinarmente contestato al lavoratore e giudizialmente accertato abbia leso in modo grave la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale, quindi, da esigere l'adozione della massima sanzione disciplinare(cfr. Cass. n. 1667/1996, Cass. n. 5742/1995, Cass. n. 2715/1994). Altrettanto consolidato è l'indirizzo secondo cui in tema di licenziamento per giusta causa la valutazione delle gravità dei fatti addebitati al lavoratore costituisce un apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi, ferma restando che, nell'ipotesi di dipendenti di istituti di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario - rapporto che è più intenso nel settore bancario - deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro (Cass. n. 154/1997, Cass. n. 4126/1994). In particolare, su quest'ultimo punto, questa Corte ha ritenuto - quanto alla nozione di giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente tra una banca ed un suo dipendente - che un comportamento di tale tipo di lavoratore tale da impedire la prosecuzione del rapporto ben può essere ravvisato anche in presenza di operazioni da lui irregolarmente compiute, che non gli abbiano portato un lucro patrimoniale e che non abbiano procurato un danno all'azienda bancaria, ma che tuttavia abbiano leso l'essenziale affidamento che, non solo il datore di lavoro, ma anche il pubblico, debbono poter riporre nella correttezza del dipendente bancario (cfr. Cass. n. 1894/1998, Cass. n. 497/1994, Cass. n. 6180/1992, Cass. n. 2139/1989). Più in particolare, la Corte ha ripetutamente affermato la rilevanza della vita privata del lavoratore sulla possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro (Cass. n. 2891/1983,con specifico riferimento all'emissione di assegni a vuoto), tanto più quanto le sue caratteristiche richiedano - come, appunto, nella specie per il lavoro bancario - un ampio margine di fiducia esteso alla serietà dei comportamenti (Cass. n. 5321/1988, Cass. n. 5428/1987, Cass. n. 11417/1986). 2/c - A questi principi si è attenuto rigorosamente il Tribunale di Crotone che, per quanto concerne la portata soggettiva del fatto commesso dall'odierno ricorrente, ha ritenuto che le varie sentenze, che hanno scandito l'iter del processo penale che aveva coinvolto l'IA hanno definitivamente ed inequivocabilmente accertato la sua piena consapevolezza della provenienza furtiva degli oggetti ricettati con la sua collaborazione attiva e l'intenzionalità della sua condotta, riportandosi su tale punto essenziale alle sentenze pronunziate in sede penale dal Tribunale di Catanzaro il 20 febbraio 1978 (ove vi è espresso riferimento alle dichiarazioni confessorie rese dall'IA al P.M.), dalla Corte di Cassazione il 29 gennaio 1982 e dalla Corte di Appello di Catanzaro il 12 aprile 1986; dagli atti di tale procedimento penale il giudice di rinvio ha tratto, quindi, la conferma (precisata testualmente nella sentenza impugnata) circa "l'iriequivocabile coinvolgimento dell'IA nella ricettazione di elettrodomestici di accertata provenienza furtiva, nell'ambito della quale egli ha consapevolmente svolto un ruolo certo non marginale (con l'ulteriore rilevante implicazione che) l'episodio è diventato di pubblico dominio, sia per la pubblicità del processo penale per ricettazione che ne è scaturito, sia per l'attenzione che gli è stata dedicata dalla stampa locale dell'epoca, che ha sottolineato in maniera particolare il fatto che nel giro di ricettazione fosse coinvolto un dipendente di banca".
Per sminuire l'inequivocabile rilevanza di siffatta situazione processualmente accertata, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Crotone non ha esaminato talune circostanze, la cui valutazione avrebbe comportato l'adozione di una sanzione meno grave del licenziamento per giusta causa. Ma le circostanze addotte a tal fine dal ricorrente non possono rivestire alcun rilievo sul punto della decisività nel presente giudizio: così la sospensione della pena ex art. 164 cod. pen., la non menzione della condanna nel certificato penale, la natura delle mansioni di "fattorino", che avrebbero potuto far escludere la commissione di reati analoghi a quello per cui l'IA era stato condannato, il "repentino pentimento" con la conseguente confessione, la commissione del reato al di fuori dell'ambiente di lavoro e l'assenza di un danno patrimoniale per l'azienda.
Le cennate circostanze, infatti, hanno assunto (per quanto concerne le prime) un valore determinante limitatamente al conseguimento di determinati "benefici" connessi strettamente al processo penale - e, quindi, non rilevano nell'ambito del procedimento disciplinare - e (per quanto riguarda le ultime) le stesse sono contraddette dalla giurisprudenza summenzionata di questa Corte a cui si è strettamente attenuto il Giudice di appello nella sentenza erroneamente impugnata dall'IA.
2/d - Sulla questione, sollevata dal ricorrente, della proporzionalità tra infrazione e sanzione si rileva - in linea generale - che già nell'originaria disciplina sul potere disciplinare contenuta nell'art. 2106 cod. civ. (nella materia ora regolamentata in prevalenza dall'art. 7 della legge n. 300/1970) è stato affermato il fondamentale principio in base al quale l'irrogazione della sanzione deve rispettare un criterio di proporzionalità rispetto alla gravità della infrazione. Il cennato principio di proporzionalità deve essere rispettato sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore di lavoro nell'esercizio del suo potere disciplinare, sia in sede di controllo che, della legittimità e della congruità della sanzione applicata, il giudice sia chiamato a fare (Cass. n. 4119/1975). In proposito è stato precisato che, in tema di sanzioni disciplinari, ha carattere indispensabile la valutazione, ad opera del giudice del merito, investito del giudizio circa la legittimità di tali provvedimenti, della sussistenza o meno del rapporto di proporzionalità tra l'infrazione del lavoratore e la sanzione irrogatagli (Cass. n. 3514/1987). Ai fini della suddetta valutazione, il giudice deve tener conto non solo delle circostanze oggettive, ma anche delle modalità soggettive della condotta del lavoratore, in quanto anche esse incidono sulla determinazione della gravità della trasgressione e quindi della legittimità della sanzione stessa (Cass. n. 4470/1986). L'apprezzamento di merito della proporzionalità tra infrazione e sanzione sfugge, peraltro, a censure in sede di legittimità, se la valutazione del giudice di merito è sorretta da adeguata e logica motivazione.
Nella specie il Tribunale di Crotone - dopo avere accertato, con disamina specifica degli atti processuali, la fondatezza della contestazione disciplinare - ha ritenuto la legittimità della sanzione del licenziamento per giusta causa. Valutazione questa senz'altro corretta sul piano dell'applicazione dei principi summenzionati e che non è stata oggetto di precise critiche sul piano logico-giuridico da parte del ricorrente, per cui - essendo stata condotta non già in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto ed all'entità della mancanza - la stessa si è risolta in un apprezzamento di fatto che, essendo sorretto da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuriffici, resta incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 6984/1996, Cass. n. 1144/2000, Cass. n. 2176/2000).
In tale ambito sono, altresì, da considerare inammissibili le censure concernenti pretesi "vizi di motivazione" in relazione ai quali occorre precisare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perché l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale, con completa e congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso in merito alla legittimità della sanzione irrogata.
A tale proposito vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse ripetutamente, nella specie, dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, sull'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità, non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Crotone - senza renderlo viziato ai sensì dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994).
2/e - In merito, infine, alle censure del ricorrente per non avere Tribunale di Crotone considerato che, nel lunghissimo periodo trascorso dal momento della commissione del reato alla data di irrogazione della sanzione (circa ventitrè anni), l'IA ha sempre riportato le "note di qualifica" di "ottimo" e che in tale periodo ha espletato "mansioni di particolare responsabilità come la custodia delle chiavi dell'agenzia di Botricello", le stesse si appalesano non decisive, perché riguardanti fatti avvenuti successivamente a quanto contestato al lavoratore nell'ambito del procedimento disciplinare e conseguenti all'ordine di reintegrazione emanato dal giudice in sede di procedimento cautelare, per cui la banca datrice di lavoro aveva l'obbligo di utilizzare il dipendente reintegrato nelle mansioni relative alla sua posizione di lavoro - il cui espletamento, da una parte, non richiedeva la concessione di una particolare fiducia ad opera della banca (considerate le ridotte dimensioni dell'agenzia di Botricello) e, d'altro canto, il corretto espletamento di dette mansioni da parte del dipendente reintegrato iussu iudicis (che era indotto proprio dalla pendenza del processo penale a comportarsi con la massima diligenza e disponibilità) non può certamente fare sminuire la gravità del pregresso comportamento disciplinarmente addebitatogli-. In relazione, poi, alla lunga durata del tempo trascorso tra la contestazione e la sanzione collegata alla definizione del processo penale, l'endemica lunghezza dei procedimenti giudiziari non può sicuramente determinare un annullamento della sanzione in relazione all'infrazione disciplinare tempestivamente e correttamente contestata.
3 - Pertanto, dal contenuto della sentenza, emerge con tutta evidenza che il Tribunale di Crotone ha accertato e valutato congruamente il comportamento disciplinare censurabile dell'IA, la cui gravità - al fine della relativa irrogazione del licenziamento per giusta causa - appare in' dubbia, tenuto conto che il lavoratore aveva commesso il reato di ricettazione e che il grado di disvalore sociale connesso a tale reato incide effettivamente sul rapporto di lavoro di un dipendente bancario.
Deve, quindi, essere rigettato il ricorso proposto da LB IA.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2002