Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5332
CASS
Sentenza 13 aprile 2002

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Ai fini della valutazione della gravità di un fatto addebitato a un dipendente di un istituto di credito quale giusta causa di licenziamento, è ininfluente la circostanza che con la sentenza penale di condanna per il medesimo fatto siano stati riconosciuti al lavoratore i benefici della sospensione condizionale della esecuzione della pena e della non menzione della condanna, trattandosi di istituti la cui applicazione è rimessa alla valutazione del giudice penale, insuscettibili di autonomo apprezzamento nell'ambito del procedimento disciplinare.

In tema di licenziamento per giusta causa, la valutazione della gravità dei fatti addebitati al lavoratore, che possono anche inerire alla sua vita privata, purché idonei ad incidere sulla possibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro, costituisce un apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi, fermo restando che, nell'ipotesi di dipendenti di istituti di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario - rapporto che è più intenso nel settore bancario - deve essere valutata con particolare rigore e a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro. (Nella specie, la sentenza gravata, confermata dalla S.C., ha ritenuto la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente di un istituto di credito condannato per ricettazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5332
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5332
Data del deposito : 13 aprile 2002

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