Sentenza 8 marzo 2006
Massime • 1
Il delitto di utilizzazione illecita di carte di credito o di altri mezzi di pagamento tutela l'interesse pubblico a che il sistema elettronico di pagamento venga usato in maniera corretta a garanzia della fede pubblica e a prevenzione del riciclaggio; esso si perfeziona tutte le volte in cui abbia effettivamente luogo l'utilizzo di detti mezzi di pagamento, indipendentemente dal conseguimento o meno del profitto. (Nella fattispecie è stato ritenuto consumato il delitto nell'inserimento di una tessera "viacard", acquistata al di fuori dei canali ufficiali e falsificata, nell'apposita apparecchiatura installata presso il casello autostradale per il pagamento del pedaggio, senza attribuire rilievo alla circostanza che si trattasse di tessera con credito "a scalare").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2006, n. 11937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11937 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 08/03/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 295
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 0418413/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES IO, N. IL 20/05/1971;
avverso SENTENZA del 08/03/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. APPELLA Paolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso dell'impugnato;
udito il difensore avv. CRISTINI Aldo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8.3.2005 la Corte di Appello di Torino riformava parzialmente, concedendo all'imputato il beneficio della non menzione della condanna, la pronuncia emessa in data 20.5.2002 dal GIP del Tribunale di Alessandria, con cui ES IO era stato dichiarato, in giudizio abbreviato, colpevole del reato di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12, per possesso di tessera VIACARD cosiddetta "a scalare", magneticamente alterata in modo da ricostruirne artificiosamente il credito utilizzabile, e condannato, con le attenuanti del danno di speciale tenuità, del risarcimento dei danni e genetiche, e con la diminuente del rito, alla pena di giorni 80 di reclusione, convertiti nella corrispondente multa di Euro 3.040,00 e di Euro 140,00 di multa, oltre al risarcimento danni in favore della parte civile costituita, Autostrade S.p.A - Rilevava:
La Corte territoriale:
- Che la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli emergeva chiaramente dal fatto, pacificamente accertato, che il medesimo il 7.3.2001 si era presentato al casello "Alessandria Ovest" dell'autostrada A21, e aveva tentato di pagare il pedaggio con una tessera "Viacard" irregolare, in quanto il credito in essa incorporato, ormai esaurito, era stato illecitamente e artificiosamente ricostituito;
- Che l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato era chiaramente ricavabile dall'uso improprio che l'imputato aveva consapevolmente tentato di fare di una tessera ormai priva di credito, a prescindere dalle modalità con cui egli ne era venuto in possesso (a tal proposito egli aveva dato tre versioni diverse), specie in considerazione del fatto che egli era esperto nell'uso di tali "carte" e del modo in cui le stesse venivano legittimamente acquistate;
- Che era da respingere la tesi difensiva, secondo cui nella fattispecie doveva ravvisarsi la contravvenzione di incauto acquisto, in quanto egli stesso aveva ammesso di averla acquistata a prezzo ridotto al di fuori dei circuiti autorizzati, con palese accettazione del rischio di illecita provenienza della carta, a nulla rilevando che si trattasse di un titolo al portatore.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il suo difensore, l'imputato, deducendo:
1) violazione di legge e, in particolare, degli artt. 42 e 43 c.p. e D.L. n. 143 del 1991, art. 12, sotto il profilo che i giudici di merito avrebbero omesso di dimostrare la conoscenza, da parte sua, della provenienza illecita della carta e della sua falsificazione, oltre che l'esistenza del dolo specifico, consistente nella volontà di ottenere indebitamente un'utilità economica, elementi da escludere nella fattispecie in esame, nella quale si era trattato di un unico caso di acquisto in buona fede da uno sconosciuto a prezzo quasi pieno, tanto più che si trattava di una "Viacard a scalare" non nominativa, e non di una normale Viacard nominativa;
2) carenza e illogicità di motivazione in ordine alla affermata esistenza dell'elemento soggettivo del reato e, in particolare, in ordine alla mancata derubricazione del delitto contestato nella contravvenzione punita dall'art. 712 c.p., essendo la sua buona fede dimostrata dal fatto che egli aveva comunque acquistato la carta ad un prezzo di poco inferiore a quello ufficiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
La normativa concernente l'uso delle carte di credito o di pagamento, di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla L. 5 aprile 1991, n. 197, è tesa a salvaguardare l'interesse pubblico a che il sistema elettronico di pagamento sia in qualsiasi caso utilizzato in maniera corretta, oltre che a tutelare la fede pubblica ed evitare che esso venga utilizzato a scopo di riciclaggio, per modo che esso, in base alla formulazione della norma incriminatrice, si consuma tutte le volte in cui l'utilizzo abbia avuto effettivamente luogo, indipendentemente dal conseguimento o meno del profitto che l'agente perseguiva, come nel caso in cui una tessera "viacard", acquistata al di fuori dei circuiti ufficiali e falsificata, venga inserita nella apposita apparecchiatura installata presso un casello autostradale per il pagamento del pedaggio (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 2409 del 28.4.1998, Troia;
Sez. 1^, sent. n. 7097 del 3.2.1998, Mozzillo;
Sez. 1^, sent. n. 6532 del 23.1.1998, Savarise, ecc). Le conseguenze non cambiano anche se, come nel caso in esame, si tratti di tessera "a scalare", che si differenzia da quella ordinaria solo per il fatto che essa incorpora un credito che diminuisce gradualmente con l'uso della stessa, perché le condotte descritte nel D.L. n. 143 del 1991, art. 12, hanno tutte valenza autonoma, e configurano differenti, ma analoghe, ipotesi di reato. Tra queste, va annoverata, oltre che l'utilizzazione, l'acquisizione di carte di credito o di pagamento di provenienza illecita e comunque falsificate, che abilitino all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (v. ultima parte del citato art. 12, comma 1). Nella fattispecie la Corte di Appello di Torino ha correttamente ritenuto che il reato si fosse perfezionato, avendo ravvisato i due requisiti richiesti a tal fine dalla legge, e cioè il requisito della "provenienza illecita" e quello del "fine di profitto". Nel concetto di provenienza illecita deve ricomprendersi non soltanto quello che riguarda la illegittimità intrinseca della modalità di apprensione (furto, rapina, ricettazione ecc), ma anche "qualsiasi diverso genere di illiceità, sia amministrativa che civile, comprensiva quest'ultima, anche della cosiddetta illiceità contrattuale, ravvisabile, nel suo significato più ampio, anche nell'ipotesi di consapevole detenzione del documento, non giustificata da un rapporto contrattuale sottostante o non preceduta da una valida traditio".
Il fine di profitto, che rappresenta l'elemento soggettivo del reato, è ravvisarle nello stesso momento in cui il soggetto utilizza la carta, inserendola nell'apposita apparecchiatura elettronica, per il semplice motivo che tale gesto rende esplicita, di per sè, la volontà di fruire, mediante la carta illecitamente acquisita, del servizio o della prestazione in denaro (nella specie pagamento del pedaggio) che la stessa carta consente di ottenere. Sotto tale profilo, vero è che, per la configurazione del delitto in questione non è sufficiente il dolo generico (e cioè la consapevolezza della illecita detenzione), ma è necessario il dolo specifico (e cioè il fine di profitto) che restringe l'ambito di applicabilità della norma. Ma è evidente che, per dimostrarne l'esistenza, è sufficiente che il giudice del merito dia atto che l'interessato abbia volontariamente fatto uso della carta al fine di lucrare del beneficio che tale uso sottende, in quanto, come è noto, il conseguimento del profitto non attiene al momento consumativo e pertanto, qualora la carta illecitamente acquisita, venga usata mediante consegna per il pagamento, il reato si è consumato, non essendo richiesto che la transazione giunga a buon fine. Quanto alla doglianza relativa alla mancata derubricazione dell'imputazione in quella di incauto acquisto di cui all'art. 712 c.p., a prescindere dalle considerazioni svolte dalla corte territoriale, che si condividono integralmente, il fatto che, come sostanzialmente ammesso dal ricorrente, egli ha consapevolmente acquistato fuori dai normali circuiti autorizzati la carta, risultata contraffatta, denota con chiarezza che lo stesso ha agito con dolo e non per colpa, essendo evidente che tale acquisto si presentava, di per sè, come illegittimo, avendo l'imputato acquisito un documento ovviamente alterato o comunque falsificato, e agito scientemente per lucrare illecitamente del relativo credito artificiosamente in essa incorporato.
Nè può affermarsi che la sua buona fede sarebbe ricavabile dal fatto che egli ebbe a pagare un prezzo di poco inferiore a quello ufficiale, perché tale circostanza, ammesso che sia vera (e niente fa ritenere che lo sia) nulla toglie alla sua consapevolezza di avere agito illecitamente.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
Lo ES va inoltre condannato alla rifusione delle spese in favore della "Autostrade S.p.A", costituitasi parte civile, spese che si stima equo liquidare nella somma complessiva di Euro 1.550,00, di cui Euro 1.500,00 per onorario, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione alla parte civile Autostrade S.p.A delle spese sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.550,00, di cui Euro 1.500,00 per onorario, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2006