Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B' IN NOME021 34 /01 REPUBBLICA ITALIA OPO O IT LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rosario DE MUSIS - R.G.N. 15096/98 - Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere Cron. 4430 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere- Rep. Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Ud.07/12/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. --SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 13 FEB. 2001 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS- IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, GIGANTErappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RT NE, elettivamente domiciliata in ROMA 2000 VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato $265 CABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e difende, -1- " giusta delega in atti;
- resistente avverso la sentenza n. 2835/97 del Tribunale di LECCE, depositata il 05/11/97 R.G.N. 1676/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato BIONDI per delega CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o in subordine per il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con distinti atti in data 16 marzo 1993, la Sig.ra IM TO, iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di Martano, ricorreva al Pretore giudice del lavoro di Lecce chiedendo, nei confronti dell'INPS, il riconoscimento del trattamento di maternità per astensione obbligatoria e facoltativa in relazione al parto avvenuto il 10 novembre 1991 e l'indennità di disoccupazione per lo stesso anno. L'INPS resisteva contestando il rapporto di lavoro agricolo. Con sentenza in data 15 marzo 1996, il Pretore accoglieva la domanda e il Tribunale /Sezione lavoro della stessa sede, con sentenza in data 2 ottobre /5 novembre 1997, rigettava l'appello dell'Istituto condannando quest'ultimo nelle spese. Ha ritenuto il giudice di secondo grado che il rapporto di lavoro agricolo era stato provato con l'interrogatorio della lavoratrice e con prova testimoniale. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'INPS con unico motivo. La lavoratrice si è limitata a depositare procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col motivo di ricorso l'Istituto deduce violazione ed errata applicazione degli artt.3 e 4 d. lgt. 9 aprile 1945, n.212 in relazione all'art.15 della legge 30 dicembre 1971, n.1204; insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto e decisivo della controversia in relazione all'art.360, 3 e 5, c.p.c.. Si duole che, avendo ir 1509698.doc 3 V in limine litis contestato sia l'iscrizione sia il rapporto di lavoro e cioè i requisiti per il diritto alle prestazioni, i giudice di merito non avevano preso in considerazione tali deduzioni. Fa presente che l'avvenuta cancellazione non poté essere provata avanti al Pretore per i tempi tecnici dell'operazione di cancellazione, peraltro chiesta e disposta con provvedimento relativo agli anni 1989, 1990 e 1991. L'insussistenza del rapporto di lavoro era stata provata con il deposito dei verbali ispettivi dell'Istituto ed era stata comunque dedotta l'assenza degli elementi essenziali del rapporto medesimo, quali la subordinazione, la retribuzione, la idoneità del fondo. In ogni caso l'onere probatorio dei presupposti del diritto avrebbe fatto carico alla lavoratrice, mentre la loro mancanza poteva essere dedotta anche in appello per la prima volta. Il Tribunale di Lecce non solo aveva conferito valore di prova all'interrogatorio della lavoratrice e non aveva menomamente dato conto delle risultanze probatorie che aveva ritenuto favorevoli all'accoglimento della domanda, ma non aveva neppure minimamente menzionato gli elementi probatori forniti dall'Istituto. Il motivo è infondato. Le Sezioni unite di questa Corte (sentenza 26 ottobre 2000, n.1133) hanno affermato il principio secondo cui con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento e che deve risultare dall'iscrizione del lavoratore negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940, n.1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del c.d. certificato sostitutivo 1509698.doc 4 (il quale, a norma dell'art.4 d. lgs. lgt. 9 aprile 1946, n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale (anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi), non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione giacché quest'ultima, alla pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni ! altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto delle provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, men che meno, dall'interessato – sicché lo stesso giudice deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. Deriva da tale principio di diritto e in particolare da quanto enunciato dalle Sezioni unite sul piano processuale che, nel caso in esame, a fronte della pacifica iscrizione (seppur irregolare secondo l'Istituto di previdenza) della lavoratrice negli elenchi dei lavoratori agricoli al momento della domanda giudiziale, l'INPS avrebbe dovuto dedurre nei modi e nei termini dell'art. 416, comma terzo, c.p.c., la prova contraria al diritto all'iscrizione e alle indennità domandate. Lo stesso attuale ricorrente sostiene di non essere stato in condizione, per impa ragioni connesse ai tempi tecnici amministrativi di provare in primo grado l'avvenuta 1509698.doc 5 V cancellazione;
sostiene, tuttavia di avere prodotto i verbali ispettivi dai quali sarebbe risultata la natura fittizia del rapporto di lavoro agricolo e si duole che il Tribunale non ne abbia tenuto conto. La Corte rileva, peraltro, la genericità di tale deduzione la quale non dà conto del contenuto concreto dei verbali ispettivi (in violazione del fondamentale principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), talché, non essendo consentito al giudice di legittimità di ricercare negli atti le prove dei fatti dedotti dalle parti, lo stesso giudice non è in condizione di valutare la decisività delle prove medesime. Le considerazioni svolte impongono di rigettare il ricorso. Non deve provvedersi sulle spese in quanto l'intimata non ha svolto concreta attività difensiva. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso;
nulla spese. Così deciso in Roma, addì 7 dicembre 2000. IL PRESIDENTE Rajanix be Uuris IL CONSIGLIERE ESTENS Pell IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 14 FEB. 2001 A OLCA IL COLLABORATORE oggi, D CANCELLERN M E R P U 3 3 5 0 . 1 N . T A 3 R S 7 S A - ' A I 8 L T D - L , 1 , E A 1 O D S L E I L E P S O S G N B I E G I N S E D G I L O A A T A A O S L D T O L T E 1509698.doc I P E , R D M I O I R D T A S O D I G E E T R N E S E