Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
Nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono i primi tre comma dell'art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi), la nullità, per illiceità dell'oggetto e della causa, del contratto fra committente ed appaltatore o intermediario e la previsione dell'ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - comportano che solo sull'appaltante (o interponente) - e non anche sull'appaltatore (o interposto) - gravano gli obblighi in materia di assicurazioni sociali nati dal rapporto di lavoro, senza che la (concorrente) responsabilità anche di quest'ultimo possa essere affermata in virtù dell'apparenza del diritto e dell'affidamento dell'Inps nella situazione di apparente titolarità del rapporto di lavoro.
Commentario • 1
- 1. Caporali state tranquilli: il lavoratore non può pretendere nulla da voi. Parola delle Sezioni UniteAndrea Mannino · https://www.filodiritto.com/ · 19 novembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5901 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PE BE, elettivamente domiciliato, in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato HERMANN MOSER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, LEONARDO LIRONCURTI, giusta delega in atti,
- controricorrente -
avverso la sentenza n.334/95 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 24/4/95 R.G.N. 2734/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/1/99 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
dito l'Avvocato COGLITORE per delega MANZI;
udito l'Avvocato CORETTI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7 agosto 1989 al Pretore di Bolzano, ER PE proponeva opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso in favore dell'INPS ed avente ad oggetto una somma corrispondente all'ammontare di contributi previdenziali non pagati ed alle connesse sanzioni amministrative. Egli negava la propria qualità di imprenditore e perciò di soggetto passivo dell'obbligazione contributiva e sosteneva che i lavoratori assicurati erano in realtà dipendenti da IO DU, nulla rilevando che la titolarità dei rapporti di lavoro risultasse formalmente spettante ad esso ricorrente.
Il convenuto, costituitosi, osservava che il PE doveva essere qualificato come imprenditore, tenuto al pagamento dei contributi in questione, tanto che era stato dichiarato fallito con sentenza del 13 marzo 1985, ed aggiungeva che la prescrizione del credito contributivo, da lui eccepita, era stata interrotta durante un accertamento ispettivo e mediante insinuazione nel passivo del fallimento.
Il Pretore rigettava l'opposizione con sentenza del 26 maggio 1993, confermata con decisione 24 aprile 1995 dal Tribunale, il quale osservava come dall'istruttoria esperita fosse risultato che il vero gestore dell'impresa era il DU, al punto che contro il fallimento di quest'ultimo i lavoratori dipendenti avevano fatto valere i loro crediti.
Tuttavia risultava altresì una situazione di apparenza, che aveva indotto l'INPS a far valere le proprie pretese contro il PE, e che era data dalle risultanze documentali, ossia dai libri contabili e dalle buste paga. Ciò determinava uno stato di buona fede dell'INPS e, sempre ad avviso del Tribunale, se poteva dar luogo ad una situazione di intermediazione di manodopera, con gli effetti di cui all'art. 1 l. 23 ottobre 1960 n.1369, come sembrava risultare anche dalle deposizioni testimoniali, non aveva alcun rilievo sul piano della contribuzione previdenziale, con la conseguenza che bene l'Istituto si era rivolto per il pagamento dei contributi contro il soggetto interponente e non contro l'interposto.
La prescrizione del credito, poi, era stata interrotta con l'atto di insinuazione nel fallimento del debitore.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il PE. Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1 r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, 1 e 2 r.d. 7 dicembre 1924 n. 2270, 2082 cod. civ., 112 e 116 cod. proc. civ., sostenendo che in materia di contributi previdenziali la realtà deve prevalere sull'apparenza onde egli non poteva essere considerato, come fece erroneamente il Tribunale, quale debitore degli stessi, in quanto non effettivo titolare di rapporti di lavoro subordinato. Le contrarie risultanze documentali avrebbero dovuto, secondo il ricorrente, essere ritenute come semplici indizi, contrastati da altri e prevalenti elementi istruttori, pure accettati come veridici dal Tribunale. Del resto la realtà dei rapporti di lavoro in questione, e delle connesse obbligazioni contributive, avrebbero potuto essere accertate, al di là delle apparenze documentali, dall'ispettorato del lavoro, competente ai sensi della legge 22 luglio 1961 n. 628. Il motivo non è fondato.
La questione che le parti sottoposero ai giudici di merito consisteva nella identificazione dell'imprenditore, titolare dei rapporti di lavoro subordinato e perciò dei debiti per la contribuzione previdenziale ai sensi dell'art. 2115 cod. civ. e più precisamente nello stabilire se fossero sufficienti a tal fine le indicazioni contenute nei libri contabili, nelle buste paga e nei documenti presentati all'INPS ossia in scritture provenienti tutte dall'impresa.
Nella sentenza qui impugnata il Tribunale si è espresso in senso positivo, evocando il principio dell'apparenza del diritto e parlando di buona fede soggettiva del creditore INPS. Tale premessa in diritto è però errata, anzitutto perché il quesito se l'apparenza del diritto, vale a dire la prevalenza di dati formali sulla realtà dei rapporti giuridici al fine di tutelare terzi di buona fede, possa assurgere a principio, ossia a regola capace di sovrastare le singole figure legislativamente determinate e di ampliarne così l'ambito di operatività, è lontano dall'essere risolto in senso positivo, al di là di generiche enunciazioni riscontrabili sia in dottrina sia in giurisprudenza. In ogni caso il sistema di interessi che sta alla base della teoria dell'apparenza è di natura soltanto privatistica, siccome inteso a collegare l'economia della singola obbligazione, o del singolo rapporto, e la connessa tutela della buona fede soggettiva, con l'insieme dei principi e norme dell'ordinamento civilistico. Già questa Corte ha avvertito che "la cosiddetta apparenza del diritto non integra un istituto a carattere generale con connotazioni definite e precise ma, al contrario, opera nell'ambito dei singoli negozi giuridici secondo il vario grado di tolleranza di questi in ordine alla prevalenza dello schema apparente su quello reale" (Cass. 17 marzo 1975 n. 1020). Inoltre l'apparenza è quasi sempre riconducibile a fenomeni di simulazione già regolati con norme di protezione dell'affidamento che il creditore ripone nella garanzia patrimoniale generale (art.2740 cod. civ.) offerta dal patrimonio del creditore apparente.
Come s'è detto, si tratta di bilanciare contrapposte esigenze di protezione di interessi privati onde un problema di prevalenza dello stato di buona fede soggettiva sul regolamento legislativo non può porsi nell'ambito delle obbligazioni pubbliche, intese alla soddisfazione di interessi anzitutto di rilevanza sociale e nelle quali è parte una pubblica amministrazione.
Queste non sono in tutto parificabili, quanto alla disciplina, ai rapporti nascenti da contratti oppure da atti compiuti dall'amministrazione iure privatorum. La pretesa del creditore nasce dopo una sequenza di atti, un procedimento, che termina con un atto autoritativo, un provvedimento, e solo dopo l'emanazione di questo inizia la fase di attuazione del rapporto obbligatorio, di natura più propriamente privatistica.
Accertamenti degli elementi costitutivi del rapporto vengono dunque compiuti attraverso un'attività procedimentale, che è detta "certativa", e strumentale rispetto al sorgere dell'obbligazione, ed è seguita da un provvedimento non discrezionale ma vincolato. L'assenza di una volontà negoziale della pubblica amministrazione si traduce così nell'irrilevanza dei suoi stati soggettivi quanto all'identificazione dell'altra parte del rapporto obbligatorio (nel caso di specie, del debitore).
Inoltre l'amministrazione creditrice non dispone del proprio diritto soggettivo e, a differenza del creditore privato, non ha facoltà di non pretendere, quando abbia verificato i requisiti oggettivi dell'obbligazione, posti dalla legge, e, sempre secondo legge, abbia identificato il debitore (per il riflesso di tale indisponibilità del credito vantato dall'ente pubblico in ordine alla valutazione del comportamento processuale del medesimo da parte del giudice, cfr. Cass. 14 aprile 1997 n. 3199). Per quanto specificamente riguarda le obbligazioni per contributi previdenziali, e le connesse sanzioni amministrative, non è dubbio che, trattandosi di obbligazioni pubbliche, l'azione degli enti, creditori dei contributi e debitori delle cosiddette prestazioni, sia dominata dal principio di legalità.
L'art. 2115 del codice civile impone l'obbligazione contributiva così all'imprenditore come al prestatore di lavoro, precisando che il primo è responsabile del versamento anche per la parte a carico del secondo. Questa regola è poi specificata, per i contributi da versare all'INPS, dall'art. 8 r.d.l. 4 ottobre 1935 n.1827, mentre l'art. 1 r.d. 28 agosto 1924 n.1422 e l'art. 1 r.d. 7 dicembre 1824 n. 2270 forniscono la definizione di datore di lavoro in termini analoghi a quelli dell'art. 2094 cod. civ., aggiungendovi gli appaltatori ed i subappaltatori "da altri" nonché altre figure che qui non interessano.
La necessità incombente sugli istituti previdenziali di corrispondere in ogni caso le prestazioni ai lavoratori induce il legislatore ad attribuire ad essi mezzi speciali per la realizzazione dei propri crediti, ivi compreso l'ausilio degli ispettori del lavoro, che vigilano sull'esecuzione delle leggi in materia, rilevano l'organizzazione del lavoro nelle singole imprese e le remunerazioni, esercitando poteri di polizia giudiziaria. Tutto ciò assicura che i rapporti nascano, nei loro elementi oggettivi e soggettivi, secondo le previsioni normative e le corrispondenti realtà di fatto, sulla quale non possono prevalere le parvenze (lex vigilantibus scripta).
Nella sentenza qui impugnata il Tribunale sembra talvolta riportare la concreta vicenda alla fattispecie di intermediazione di manodopera, vietata dall'art. 1 l. 23 ottobre 1960 n.1369, e sostenere che di fronte ai soggetti estranei al rapporto di lavoro subordinato, quale l'ente previdenziale, la posizione di datore di lavoro verrebbe assunta non soltanto dal soggetto interponente, o appaltante, ma anche da quello interposto, o appaltatore, che si presenterebbe come datore di lavoro apparente.
Anche questa tesi è errata. Non è infatti possibile ritenere la coesistenza, nel medesimo tempo, di due rapporti di lavoro subordinato, con l'interponente e con l'interposto; coesistenza che assoggetterebbe il prestatore al potere direttivo di due soggetti distinti. E infatti il quinto comma dell'art. 1 cit.
stabilisce che "i prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti nel presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni".
È ben vero che in dottrina si discute circa la configurabilità di una residua responsabilità dell'interposto per il caso di inadempimento degli obblighi gravanti sull'interponente nei confronti del prestatore di lavoro, ma questa responsabilità non basterebbe comunque a far ravvisare la titolarità del rapporto. E infatti le teorie prevalenti configurano una responsabilità derivante non dal contratto di lavoro ma da un comportamento illecito tenuto dall'interposto, ossia dalla violazione del suddetto divieto, e produttivo di danni per il lavoratore (in tal senso Cass., Sez. un. 21 marzo 1997 n. 2517). Per le ragioni dette sopra, poi, l'insussistenza della qualità di datore di lavoro non può essere surrogata, nei confronti degli enti previdenziali, dalla sua apparenza.
In definitiva questo collegio ritiene di dovere discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale che, in materia di assicurazioni sociali, vede nell'interposto un obbligato alla contribuzione, che si aggiunge all'interponente in base al principio dell'apparenza (Cass. 18 febbraio 1982 n. 1401, 23 gennaio 1987 n. 659, 4 febbraio 1987 n. 1080, 30 marzo 1987 n. 3066, 3 febbraio 1993 n. 1355 e 9 ottobre 1995 n. 10556, ma in obiter dicto). Orientamento in cui la dottrina non ha mancato di rilevare l'imperfetta aderenza al dato positivo e la scarsa coerenza con i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza stessa.
L'erroneità in diritto della premessa enunciata dal Tribunale non esclude tuttavia, nel caso qui in esame, la legittimità del dispositivo e comporta perciò la correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. civ., ma non anche la cassazione della sentenza.
Infatti, pur avendo aderito formalmente alla teoria dell'apparenza, il collegio d'appello ha nondimeno tenuto conto, oltreché delle scritture contabili e delle buste paga da cui risultava quale datore di lavoro l'attuale ricorrente, anche delle contrarie deposizioni testimoniali, che inducevano piuttosto a ravvisare un caso di intermediazione di manodopera o almeno di simulazione soggettiva, ed ha ritenuto prevalenti le prove documentali su quelle testimoniali, così giungendo, nella sostanza, a ravvisare nel ricorrente il datore di lavoro effettivo, e non soltanto apparente, con una valutazione dei fatti che è incensurabile nel giudizio di legittimità. Col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art.2948 cod. civ., sostenendo che il Tribunale errò nell'escludere la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi o almeno degli interessi.
La censura non è ammissibile.
La sentenza impugnata conferma quella di primo grado sia quanto all'obbligo di versare i contributi sia quanto agli interessi, ma non specifica ne' le date di decorrenza di questi ne' l'ammontare. Essa aggiunge che la prescrizione decennale del credito avente ad oggetto il capitale era stata interrotta dall'INPS attraverso la domanda di ammissione al passivo fallimentare.
Di fronte a questa esatta affermazione il ricorrente non specifica se la sua doglianza si riferisca ai soli interessi e relativamente a quale periodo, sì che essa deve ritenersi contrastante con l'art.366 n. 4 cod. proc. civ. per genericità.
In conclusione il ricorso dev'essere rigettato, mentre le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in lire.12.000 oltre a lire duemilioni per onorario. Così deciso in Roma il 18 gennaio 1999.