Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5901
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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Nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono i primi tre comma dell'art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi), la nullità, per illiceità dell'oggetto e della causa, del contratto fra committente ed appaltatore o intermediario e la previsione dell'ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - comportano che solo sull'appaltante (o interponente) - e non anche sull'appaltatore (o interposto) - gravano gli obblighi in materia di assicurazioni sociali nati dal rapporto di lavoro, senza che la (concorrente) responsabilità anche di quest'ultimo possa essere affermata in virtù dell'apparenza del diritto e dell'affidamento dell'Inps nella situazione di apparente titolarità del rapporto di lavoro.

Commentario1

  • 1Caporali state tranquilli: il lavoratore non può pretendere nulla da voi. Parola delle Sezioni Unite
    Andrea Mannino · https://www.filodiritto.com/ · 19 novembre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5901
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5901
Data del deposito : 14 giugno 1999

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