Sentenza 3 luglio 2001
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, nell'ipotesi di inosservanza delle condizioni e prescrizioni regolanti il deposito temporaneo - di cui all'art. 6 lett. m) del D.Lgs 5 febbraio 1997 n 22 - si configura il reato previsto dal comma secondo dell'art. 51 dello stesso decreto, che sanziona, con riferimento all'art. 14, l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti, quale norma residuale rispetto alle ipotesi tipiche previste dallo stesso decreto n. 22.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2001, n. 31128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31128 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 03/07/2001
1. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 2427
3. Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 15418/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata nel procedimento a carico di OZ PE n. a Treia il 4 settembre 1960
avverso la sentenza del Tribunale di Macerata del 22 febbraio 2001 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. A. Albano che ha concluso per il rigetto
Svolgimento del processo
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del locale Tribunale, emessa in data 22 febbraio 2001, con la quale veniva dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti di GL PE perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, giacché veniva qualificato quale abbandono di rifiuti punito ai sensi dell'art.50 d.lvo n. 22 del 1997 il deposito di rifiuti consistenti in sementi destinate all'agricoltura stoccati nelle vicinanze dell'impresa produttrice (Artigiansementi), deducendo quali motivi l'erronea applicazione dell'art.51 secondo comma d.lvo cit., poiché lo stesso si applica anche in ipotesi in cui la condotta non sia abituale;
in questo caso sarebbe configurabile il differente reato di discarica abusiva.
Motivi della decisione
Il ricorso appare fondato, ma, poiché si tratta di un episodio, delimitato nel tempo al 15 novembre 1996, in applicazione dell'art.129 c.p.p., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché la contravvenzione è estinta per prescrizione, maturata il 15 maggio 2001.
Ed invero, obbligo primario del produttore di rifiuti è quello di provvedere direttamente o indirettamente al loro smaltimento. Infatti, il decreto legislativo n. 22 del 1997 al primo comma dell'art.10 prevede che gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore e dei precedenti detentori o del produttore di rifiuti.
Peraltro, in base all'art. 10 secondo comma "il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i qualì sia stata stipulata apposita convenzione...", mentre l'art. 10 terzo comma prevede che "la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: ...b) in caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario".
Peraltro tutti questi adempimenti non esauriscono la misura di diligenza richiesta al detentore e/o produttore dei rifiuti, giacché resta fermo il principio della responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo o nel consumo di beni da cui originano i rifiuti (art.2 terzo comma d.lvo cit.).
Infine, nonostante alcune modificazioni ampliative introdotte dal d.lvo n. 22 del 1997, il fatto dello smaltimento o dell'accumulo provvisorio o dello stoccaggio provvisorio di rifiuti ad opera di titolari di impresa o di responsabili di enti senza autorizzazione regionale continua a costituire reato sotto il vigore della nuova normativa come lo costituiva nella precedente (Corte Cost. sent.n. 370 del 1989; n. 43 del 1990 e n. 307 del 1992 ex plurimis), sicché è del tutto errato il criterio adottato dal giudice monocratico dell'abitualità o meno dell'abbandono dei rifiuti, costituente, invece, un indice, neppure decisivo, per il configurarsi del differente reato di discarica abusiva.
Peraltro, sebbene il giudice monocratico del Tribunale accenni in maniera imprecisa, generica e poco chiara all'obbligo di "approntare le zone di stoccaggio previste dalla (presente) normativa" non può ritenersi applicabile neppure la disciplina del deposito temporaneo, esaminata al fine di un'eventuale applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Infatti bisogna ribadire che nell'ipotesi di inosservanza delle condizioni e prescrizioni di cui all'art. 6 lett. m) d.lvo n. 22 del 1997 si configura il reato di deposito incontrollato previsto dal secondo comma dell'art. 51 del medesimo d.lvo e sanzionata con le pene stabilite dal primo comma dello stesso articolo (Cass. sez. 111 9 ottobre 1997 n. 9168, Ciarcià rv. 209544) perché il deposito temporaneo è "irregolare", esiste un'espressa previsione normativa resa ancor più chiara dalle ulteriori modifiche intervenute con i successivi interventi legislativi in particolare con la legge n. 426 del 1998, il deposito temporaneo "precede un'operazione di gestione... e costituisce un'operazione preparatoria ad una delle operazioni di recupero o smaltimento" (cfr. Corte di giustizia sez. 4^ 5 ottobre 1999 imp. Lirussi e Bizzaro), sicché "devono (essere adottate) disposizioni sufficientemente rigorose per evitare che le imprese possano far uso abusivo della deroga prevista... in caso di deposito temporaneo"; deroga che attiene "alle disposizioni sostanziali della direttiva 75/442", fra le quali vi è l'obbligo di autorizzazione per tutte le operazioni di gestione dei rifiuti (cfr. Cass. sez. 3^ 16 febbraio 2000 n. 1767, Riva ed altro rv.215687 non massimata sul punto e Cass. sez. 3^ 21 aprile 2000 n. 4957, Rigotti ed altri rv.215946).
Non può essere richiamato il principio di tassatività della fattispecie penale, in quanto, essendo il deposito al di fuori delle operazioni di gestione di rifiuti, la sua eventuale irregolarità non potrebbe essere trasformata in un'attività diversa qual è quella di deposito preliminare o messa in sicurezza, giacché si trascurano la natura derogatoria della disciplina del deposito temporaneo rispetto alla normativa, comunitaria e nazionale, in tema di gestione di rifiuti e l'impossibilità di qualificare tale un'attività diversa, perché non rientrante nelle condizioni e nel parametro normativo stabiliti per il deposito temporaneo e, comunque, non si tiene conto dell'espresso dettato normativo.
L'art.9 del d.P.R. n. 915 del 1982 come l'attuale art. 14 del d.lvo n. 22 del 1997 costituiscono, poi, norma di chiusura del sistema in quanto vietano e puniscono ogni immissione di rifiuti effettuata in ambiente illegalmente e, quindi, hanno carattere residuale per le amplissime modalità con cui può realizzarsi (cfr. Cass. sez. 3^ 20 luglio 1996 n. 7321, Vescovi ed altro rv. 205792 non massimata sul punto ma alla cui motivazione si rinvia per approfondimenti), sicché anche sotto questo profilo sembra potersi inquadrare la fattispecie in quella del deposito incontrollato punito dal secondo comma dell'art. 51 d.lvo cit..
Il testo originario dell'art.6 lett. m) del d.lvo n. 22 del 1997 qualificava deposito temporaneo "il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: ... 3 - il quantitativo dei rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
4 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche....".
Alla luce di questa nozione legislativamente posta in virtù della natura derogatoria della norma "da interpretarsi in modo restrittivo" (Corte di Giustizia europea 5 ottobre 1999 cit.), si rileva che i rifiuti erano raggruppati nelle immediate vicinanze dello stabilimento e non al suo interno, sicché detta norma non è applicabile, non risultando nemmeno il rispetto delle relative norme tecniche.
Pertanto il fatto deve essere qualificato quale contravvenzione all'art.51 secondo comma, d.lvo n. 22 del 1997 come esattamente contestato.
P.Q.M.
Qualificato il fatto quale contravvenzione all'art.51 secondo comma d.lvo n. 22 del 1997, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2001. Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2001