Sentenza 10 aprile 2001
Massime • 1
Nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, delegato ad assumere l'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art.294, comma 5 cod.proc.pen., abbia proceduto in assenza del fascicolo processuale, perché non trasmessogli, non sussiste alcuna invalidità delle attività da lui svolte allorché il giudice sia stato in grado di effettuare una chiara contestazione dell'addebito e degli elementi di prova a carico dell'indagato, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt.64 e 65 cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2001, n. 24811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24811 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 10/04/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 2695
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 049991/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC AN N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 25/08/2000 TRIB. LIBERTÀ di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Viglietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 25/8/2000 il Tribunale di Milano, provvedendo ex art. 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto da CE DR avverso l'ordinanza 28/7/2000 del G.I.P. di Busto Arsizio, con la quale era stata rigettata la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare per nullità dell'interrogatorio avanzata dal CE, sottoposto a indagini per il reato previsto dall'art. 12 D. Lgs.286/1998 (attività diretta a favorire l'ingresso di stranieri clandestini in Italia).
In motivazione il Tribunale - dopo aver chiarito che l'ordinanza applicativa della misura cautelare era già stata confermata dal Tribunale del riesame e che l'interrogatorio dell'indagato era stato delegato al G.I.P. del Tribunale di Milano - osservava che nel caso di specie non era ravvisabile alcuna nullità dell'interrogatorio, in quanto dal relativo verbale si evinceva che all'indagato era stato contestato l'addebito mediante la specificazione in forma chiara e precisa del fatto, gli erano stati resi noti gli elementi di prova esistenti a suo carico e le relative fonti, di guisa che l'indagato era stato messo in grado di difendersi.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione degli artt. 294 e 302 c.p.p. in relazione agli artt. 64 e 65 c.p.p. sul rilievo che,
essendo pacifico che il G.I.P. del Tribunale di Milano, delegato ad eseguire l'interrogatorio, non aveva a sua disposizione gli atti di indagine, all'indagato non erano stati resi noti gli elementi di accusa e le relative fonti, tanto più che l'ordinanza applicativa della misura si limitava ad un mero richiamo della notizia di reato comunicata dalla Squadra Mobile di Varese e delle intercettazioni senza esplicitare il contenuto delle stesse.
Il ricorso non merita accoglimento.
La mancata trasmissione degli atti di indagine al giudice delegato non comporta di per sè nullità dell'interrogatorio, allorché dall'ordinanza applicativa risultino indicati in modo analitico i fatti contestati, gli elementi di prova e le loro fonti e dal relativo verbale risulti che il giudice abbia contestato l'addebito mediante la specificazione in forma chiara e precisa del fatto e abbia reso noto all'indagato gli elementi di prova esistenti a suo carico e le relative fonti.
Orbene nel caso di specie dal relativo verbale risulta che il G.I.P. ha proceduto all'interrogatorio dell'indagato secondo le regole previste dagli artt. 64 e 65 c.p.p., contestando gli addebiti in forma specifica e indicando gli elementi di prova a suo carico. Inoltre dall'ordinanza applicativa della misura, allegata agli atti, risulta l'indicazione in forma specifica degli elementi di cui all'art. 292 co. 2 lett. b) e c) c.p.p., di guisa che non può dubitarsi che l'indagato sia stato messo in grado di difendersi adeguatamente dalle accuse mossegli.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 127 - 606 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 L. 332/95. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2001