Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2002, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 02 170/ 02 NOME DEL OPO OITA I NO' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 7814/99 Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere Cron. 5211 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Ud. 26/10/0 1 ConsigliereDott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: LI US, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI 58, presso lo studio dell'avvocato ZUCCO MARIA ASSUNTA, rappresentato e difeso dall'avvocato DE MAIO US, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICUARAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso CATANIA ANTONINO, DE FERRA' US,2001 dagli avvocati 4105 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1344/98 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 15/12/98 R.G.N. 163/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 7-2-1994 PP VA conveniva in giudizio davanti al TO di Avellino l'INAIL, chiedendo che il medesimo venisse condannato al pagamento dell'ulteriore rendita da malattia professionale in relazione alla bronchite cronica asmatiforme e alla neoplasia vescicale patite a causa delle lavorazioni morbigene cui era stato adibito (per contatto con collanti ed oli chimici, composti da toluolo e xilene, nella messa in opera e nell'assemblamento di infissi in legno di vario tipo) e in aggiunta alla rendita già riconosciutagli nella misura del 13% per inabilità permanente da malattia professionale. Con sentenza in data 16/27 settembre 1996,il TO adito, dopo aver disposta consulenza tecnica, rigettava la domanda. Con sentenza in data 10 novembre 1998 il Tribunale di Avellino, disposta nuova consulenza tecnica, rigettava l'appello del VA, osservando che il consulente tecnico d'ufficio nominato, pur avendo ritenuto che la neoplasia vescicale riscontrata all'assicurato avesse le caratteristiche di una tecnopatia professionale, aveva tuttavia ricavato le prove della avvenuta esposizione a rischio del 1 lavoratore alle lavorazioni morbigene dalle stesse dichiarazioni rese dal medesimo. Sulla base di tale premessa, richiamandosi a pronunce di questa Corte, il giudice del gravame concludeva nel senso che,per la neoplasia vescicale riscontrata, il VA non aveva offerto la prova su lui incombente della avvenuta esposizione al rischio dell'anilina in conseguenza delle lavorazioni morbigene affidategli nella manipolazione di colori e, quindi, non aveva offerto la prova del nesso . eziologico in ordine alla natura professionale della malattia. Per quanto concerne la bronchite asmatica,il Tribunale, invece, rilevava che lo stesso consulente tecnico aveva escluso che sussistessero gli estremi di una broncopatia professionale. Il VA ricorre per Cassazione con un unico articolato motivo. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso l'assicurato, pur non contestando che incomba sul medesimo l'onere di dimostrare per la malattia professionale non tabellata il nesso eziologico con la lavorazione morbigena e, quindi, l'onere di provare quali siano state e per quale periodo le lavorazioni affidategli e assunte come morbigene, osserva che il Tribunale aveva fatto mal governo di tale principio in violazione e falsa applicazione dell' art. 2697 c.c., in relazione all'art. 116 c.p.c. e all'art. 324 c.p.c.. Infatti, assume il ricorrente, il Tribunale, pur avendo il consulente tecnico d'ufficio individuato la natura professionale della neoplasia vescicale riscontrata, ha escluso il nesso eziologico, omettendo di accertare sul punto se le lavorazioni morbigene affidategli risultavano da prove documentali provenienti dalla stessa relazione ispettiva INAIL del 21 gennaio 1992 allegata alla nota 3 marzo 1992 a firma del dott. Antonio Ianaccone. Da tale relazione, aggiunge il ricorrente, risultava che il VA, nel corso della sua attività lavorativa, aveva utilizzato quelle stesse sostanze che il c.t.u. aveva indicato e posto a fondamento del suo accertamento in ordine alla sussistenza del nesso causale. Il ricorso è fondato . Invero il Tribunale con la sentenza impugnata, in sede di svolgimento del processo, aveva posto in evidenza che il TO aveva motivato l'esclusione del nesso di causalità tra l'esposizione a rischio professionale del VA e la neoplasia vescicale "sulla scorta dei chiarimenti del c.t.u. oncologo, il quale” (aveva) “riferito che le sostanze presenti nei coloranti, a cui sarebbe stato esposto l'appellante, possono comportare il rischio di insorgenza di neoplasia vescicale nelle persone che producono i coloranti ma non in quelle che, come il VA, semplicemente li adoperano". Dopo tale premessa, però, il Tribunale aveva posto in rilievo che il c.t.u. dal medesimo nominato aveva evidenziato che la neoplasia vescicale riscontrata al VA poteva essere considerata con molta probabilità di natura professionale, in quanto attribuibile all'uso dell'anilina. Il giudice di merito aveva, tuttavia, aggiunto che soltanto il paziente aveva riferito di avere utilizzato tale sostanza. Aveva, però, omesso di rilevare in sede di motivazione - avendolo posto in rilievo nello svolgimento del processo che dalla relazione del consulente tecnico nominato dal TO risultava pacificamente l'utilizzo da parte del lavoratore dell'indicata sostanza morbigena. Peraltro la circostanza non era stata contestata nemmeno dall'INAIL. Deve restare,invero, fermo il principio secondo cui la malattia multifattoriale come la neoplasia, anche se tabellata, richiede pur sempre la prova, incombente sul lavoratore, della attribuibilità – per assenza di rischi diversi - alle incombenze lavorative affidategli e all'avvenuto effettivo svolgimento da parte dell'assicurato per un tempo apprezzabile di tali incombenze (v. Cass. 9-2- 1995 n. 9277; Cass. 4-7-1996 n. 6094). Deve restare, altresì, fermo il principio secondo cui l'assicurato non può offrire la prova del nesso eziologico attraverso le dichiarazioni da lui rese al c.t.u., potendo, caso mai, queste integrare gli estremi di una confessione stragiudiziale se sfavorevoli allo stesso. Tuttavia il giudice di merito ha l'obbligo di accertare se le dichiarazioni dell'assicurato non siano state contestate dall'Istituto assicuratore o se trovino o no conferma nella documentazione medesimo dell'Istituto assicuratore o nelle stesse relazioni delle consulenze tecniche disposte dai giudici . In realtà, il contrasto tra la relazione del consulente tecnico nominato dal TO e quella del consulente tecnico nominato dal Tribunale verteva non già sull'utilizzo o sul mancato utilizzo da parte del VA, nello svolgimento delle incombenze lavorative affidategli,di coloranti,nella cui composizione era presente l'anilina, sostanza di natura cancerogena, bensì sul quesito, di ordine esclusivamente tecnico in riferimento alla intensità del contatto con tale sostanza richiesto dalle attuali conoscenze scientifiche perché venisse a determinarsi nel lavoratore il rischio della neoplasia vescicale. Su tale punto e cioè sul contrasto tra l'affermazione del consulente tecnico nominato dal TO, secondo cui il rischio della neoplasia è presente soltanto per i lavoratori che trattano a fini produttivi l'anilina; e quella del consulente tecnico nominato dal Tribunale -alla quale, contraddittoriamente, il giudice del gravame sembra aderire - secondo cui il rischio della neoplasia è presente anche per i lavoratori che,come il VA, utilizzano tale sostanza nello svolgimento delle incombenze lavorative, la sentenza impugnata appare del tutto carente di motivazione. Peraltro va tenuto presente che, in caso di nuova consulenza tecnica, deve essere preso in considerazione, occorrendo, l'art. 10 del d. leg. 23 febbraio 2000 n. 38. In accoglimento, pertanto, del proposto ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Napoli.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma il 26 ottobre 2001 Il Consigliere estensore Matale Capitanis Il Presidente Vincluse Tresse IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I D , A O SS LL oggi, 4 FEB. 2002 10 A O , T . 3 B T 3 I SA ** R * 5 D 'A E IL CANCELLERE . SP A L N T L I S E N 3 O D G P -7 I O S IM -8 N A 1 E A D S 1 D , E I E E A O T G R O N T G E T IS S E IT E L G IR E R A D L 1 L O E D