Sentenza 1 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2003, n. 11754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11754 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Aula "A" - 1 1 7-54/03 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSATIONE Composta dai Magistrati: -R.G.20248/00 -cron. 25636 Ettore Mercurio Presidente Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. Florindo Minichiello " -Ud.10.1.2003 Gabriella Coletti 1 Oggetto: AN "Amoroso Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA Вы sul ricorso proposto da POSTE ITALIANE S.p.A., con sede in Roma, in persona del Pre- sidente legale rapp.te p.t., difesa giusta procura specia- ** le a margine del ricorso dall'avv. Concetta Marrari con domicilio eletto in Roma, viale Europa n. 190 presso la Di- rezione Affari Legali della Società ricorrente 103
contro
RI Gianluca intimato per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ravenna n° 608/99 in data 17 giugno/20 ottobre 1999 (R.G. 599/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2003 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Concetta Marrari;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'inammissibilità Вы del ricorso. a 2 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Raven- na, respingendo l'appello di Poste Italiane s.p.a., ha con- fermato la decisione di primo grado che aveva rigettato l'opposizione dell'Ente Poste Italiane al decreto ingiuntivo di pagamento, in favore dell'odierna parte intimata, addetta a mansioni di portalettere, di somme di danaro a titolo di competenze retributive dovute in applicazione della circolare n. 2/1994, che aveva valutato in dieci minuti primi l'impegno lavorativo per la consegna di stampe di peso superiore a cin- quecento grammi. Avverso detta sentenza Poste Italiane s.p.a. ricorre per cas- sazione, formulando un unico motivo di impugnazione Вне La parte intimata non si è costituita. La società ricorrente ha depositato brevi osservazioni sulle conclusioni del pubblico ministero. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione degli artt. 1362, 1363 e segg. c.c., dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all'interpretazione della circolare n. 2 del 7 aprile 1994, nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), la società ricorrente lamenta l'errata interpretazione della assumendo che con essa non si intendeva circolare anzidetta, corrispondere ai portalettere un compenso aggiuntivo per la consegna di stampe pesanti, bensi indicare un criterio di stima per la valutazione della complessiva prestazione gior- naliera, ai fini della determinazione del fabbisogno del per- sonale. Il ricorso è inammissibile perché notificato alla controparte tardivamente. Infatti, la sentenza del Tribunale di Ravenna, non notifica- ta, risulta depositata il 20 ottobre 1999. Il ricorso è stato notificato all'odierna parte intimata presso il domiciliata- rio nel giudizio di appello, dr. Armando Di Sabato, in Bolo- gna alla via dei Toschi n. 4, presso la Filiale n. 1 delle Poste Italiane s.p.a., il 3 novembre 2000, quindi oltre il termine annuale di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c., non applicandosi nelle cause di lavoro la sospensione feriale dei Вис termini. Non rileva che Poste Italiane abbia richiesto una prima noti- fica presso l'anzidetto domiciliatario, dr. Armando Di Saba- nel luogo dichiarato nel giudizio a quo come indicato to, nell'epigrafe della sentenza impugnata, in Ravenna alla via S. Agata n. 13, e che la notifica, pur tentata entro l'anno, 1'11 ottobre 2000, non sia stata ivi eseguita a causa, come risulta dalla relazione dell'ufficiale giudiziario, del tra- sferimento di detto destinatario (per luogo non specificato). Invero, i termini per l'impugnazione delle sentenze, qualifi- cati perentori dall'art. 326 c.p.c., inquadrandosi nell'istituto generale della decadenza, decorrono per il solo fatto oggettivo del trascorrere del tempo, senza alcuna pos- sibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che detti termini non restano sospesi o interrot- ti per la necessità di reperire il nuovo recapito del desti- natario della notifica dell'atto di impugnazione, che nelle more abbia trasferito altrove il proprio domicilio (Cass. 15 marzo 1993 n. 3043; 15 maggio 1996 n. 4505). Consegue altresì che, ove la notificazione dell'impugnazione presso il domici- liatario non sia andata a buon fine, per non avere l'ufficiale giudiziario reperito detto domiciliatario nel luogo indicato dall'istante, tale tentativo di notifica non produce alcun effetto giuridico (Cass. 10 settembre 1993 n. 9473; 13 marzo 1998 n. 2740; 12 febbraio 2002 n. 1986; 7 giu- gno 2002 n. 8287; 16 dicembre 2002 n. 18003; 23 gennaio 2003 n. 1010), mentre la questione della conoscenza o conoscibili- tà del diverso recapito del domiciliatario medesimo spiega rilevanza in ordine all'individuazione delle modalità con le quali la notificazione stessa deve essere rinnovata (in detto diverso recapito, ovvero con deposito in cancelleria, ovvero presso il procuratore costituito), ma non tocca la necessità che tale rinnovazione avvenga entro la scadenza del termine perentorio fissato per l'impugnazione, restando а carico dell'istante il rischio che le nuove modalità notificatorie 3 non consentano di rispettare detto termine (Cass. 4 settembre 1991 n. 9366; 16 maggio 1995 n. 5353; 13 luglio 1998 n. 6843; 6 dicembre 2002 n. 17402). Nessuna influenza esplica nella fattispecie la recente sen- tenza costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002, giacchè es- sa riguarda il caso che l'inosservanza del termine sia impu- tabile al ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante ma a soggetto diverso (ufficiale giudizia- rio o agente postale). Nel caso in esame, invece, nessuna di- sfunzione è ravvisabile, né viene denunciata, nell'operato dell'organo che ha (tentato o) proceduto alle notifiche. L'inesistenza della notifica (tale è il caso di quella non eseguita presso l'originario indirizzo del domiciliatario) rende il vizio non suscettibile di sanatoria, rimedio invece esperibile nei soli casi di notifica, ancorché nulla (Cass. 29 maggio 1997 n. 4746), compiuta nel termine prescritto. Nulla per le spese, non essendovi stata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spe- se del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Burns Battarells IL CANCE LIERE REGISTRO, E DA OUMISPERS, TASSA BOLLO, DI DA IMPOSTA Ncellena Deposite 1 AG 2003 ESENT T 10 ggi, O DIRITTO AI SE N. 533 11 RE IL LFCG DELLA