Sentenza 23 gennaio 2003
Massime • 1
Qualora la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito non sia andata a buon fine, per non avere l'ufficiale giudiziario reperito detto procuratore nel luogo indicato dall'istante, la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore medesimo, anche se il trasferimento non sia stato comunicato da controparte, non ha alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notificazione deve avvenire entro la scadenza del termine fissato per l'impugnazione, atteso che i termini per l'impugnazione delle sentenze, qualificati "perentori" dall'art. 326 cod. proc. civ., inquadrandosi nell'istituto generale della decadenza, decorrono per il solo fatto materiale del passare del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge; ne consegue che detti termini, anche se brevi, non restano sospesi o interrotti per la necessità di reperire il nuovo recapito del procuratore destinatario della notifica dell'atto di impugnazione, che nelle more abbia trasferito altrove il proprio studio (evento peraltro non imprevedibile), restando a carico dell'istante il rischio di non poter rispettare detto termine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LÒ RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE MERILLI, rappresentata e difesa dall'avvocato CALCEDONIO PORZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RM - CENTRO FORMAZIONE & STUDI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A GRAMSCI 20, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO PERONE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4440/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 11/09/00 R.G.N. 44484/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato M.T. SPADAFORA per delega PERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Napoli TE LÒ, premesso che in data 13 gennaio 1994 aveva avuto comunicazione telegrafica dal EZ (Centro di Formazione e Studi), alle cui dipendenze prestava servizio, di essere stata collocata in esubero ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 506 del 1993 unitamente ad altri dipendenti, conveniva in giudizio detto ente e chiedeva al giudice adito di dichiarare illegittimo il licenziamento (in quanto il EZ aveva assunto altro personale ed aveva fatto ricorso a prestazione di lavoro straordinario) con condanna del convenuto al risarcimento dei danni. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore con sentenza del 27 gennaio 1998, respingeva il ricorso. L'appello proposto dalla lavoratrice veniva a sua volta dal Tribunale di Napoli con sentenza del 14 giugno 2000. In motivazione il Tribunale osservava che la comunicazione inviata dal EZ in data 13 gennaio 1994 e impugnata dalla LÒ si sostanziava in una semplice informativa, in quanto la collocazione in esubero della lavoratrice non era immutabile all'istituto bensì al Ministero della Funzione Pubblica e che nella specie non si era verificata alcun licenziamento o interruzione del rapporto di lavoro in quanto la lavoratrice era transitata in altra amministrazione pubblica. Concludeva, pertanto, che nella specie l'atto di collocamento in esubero non aveva sortito effetti risolutivi del rapporto e che comunque detto atto non era riferibile all'istituto convenuto.
Per la cassazione di questa sentenza TE LÒ ha proposto ricorso con due motivi. Il Centro di Formazione e Studi resiste con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente deduce che il Tribunale ha errato allorquando ha interpretato la fattispecie nel senso del proseguimento di un unico rapporto di lavoro con amministrazione diversa dal EZ, mentre in effetti nel caso di specie ci si trovava di fronte a due distinti rapporti di lavoro, il primo dei quali definito con il licenziamento della attuale istante ed il secondo dei quali iniziato con l'assunzione da parte di altro datore di lavoro.
Con il secondo motivo si denuncia violazione del d.l. n. 96 del 1993 e si sostiene che il Tribunale ha errato quando ha affermato che nella specie il decreto legge citato era stato rettamente applicato;
sostiene infatti la ricorrente che nel caso di specie non vi è traccia alcuna dei provvedimenti ministeriali, relativi alla riorganizzazione del EZ ed alla sistemazione degli esuberi, previsti dall'art. 15 del d.l. n. 96/1993, così come modificato dall'art. 8 del d.l. n. 95/1994, poi reiterato fino alla conversione.
Tale carenza rappresenta il primo insanabile vizio del provvedimento impugnato del quale il Tribunale non ha tenuto conto. Il Tribunale, inoltre, secondo la ricorrente, avrebbe ignorato che il "riordino" previsto dal citato decreto era condizionato all'osservanza di determinate "procedure", ed in particolare all'osservanza dell'art. 24 della legge n. 223 del 1990, che nel caso di specie sono state disattese. Ulteriore elemento di invalidità della procedura, non rilevato dal Tribunale, sarebbe, secondo la ricorrente, la violazione del termine di decadenza posto dall'art. 15 del d.l. 96/1993, così come modificato dall'art. 8 del d.l. 95/1996, fissato al 31.12.1993, mentre il recesso è stato comunicato dal EZ solo nel gennaio 1994.
Il EZ ha eccepito la inammissibilità del ricorso perché proposto oltre i termini perentori stabiliti dall'art. 327 c.p.c. L'eccezione è fondata.
Risulta dagli atti di causa che la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4440/2000, qui impugnata, è stata pubblicata l'11 settembre 2000 e non è stata notificata, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 25 settembre 2001, oltre il termine di un anno dalla pubblicazione.
Infatti una prima notifica del ricorso, eseguita in Napoli in data 11-9-2001 via Cesario Console n. 3, presso lo studio dell'avv. Gianpiero Profeta, ove l'attuale controricorrente era elettivamente domiciliato nel giudizio di appello, è rimasta senza esito, in quanto l'avv. Giampiero Profeta aveva mutato indirizzo. Questa Corte ha ripetutamente affermato che qualora la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito non sia andata a buon fine, per non avere l'ufficiale giudiziario reperito detto procuratore nel luogo indicato dall'istante, la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore medesimo, anche se il trasferimento non sia stato comunicato da controparte, non ha alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notificazione deve avvenire entro la scadenza del termine fissato per l'impugnazione; infatti i termini per l'impugnazione delle sentenze, qualificati "perentori" dall'art. 326 c.p.c., inquadrandosi nell'istituto generale della decadenza,
decorrono per il solo fatto materiale del passare del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge;
ne consegue che detti termini, anche se brevi, non restano sospesi o interrotti per la necessità di reperire il nuovo recapito del procuratore destinatario della notifica dell'atto impugnazione, che nelle more ha trasferito altrove il proprio, studio (evento peraltro non imprevedibile), restando a carico dell'istante il rischio di non poter rispettare detto termine (Cass. n. 9366 del 1991, Cass. n. 3043 del 1993, Cass. n. 5353 del 1995, Cass. n. 4505 del 1996, Cass. n. 4746 del 1997, Cass. n. 2740 del 1998).
Per le suesposta considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 28,00 oltre ad euro duemila per onorari.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2003