Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2002, n. 10489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10489 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
ее 6 04 89 /0 2 E 8 9 UBBLICA ITALIANA, N A 1 5 I / O . I 4 R Z 0 N OGGETTO 6 A A A 2 R T 1.LO.R.: redditi prodotti . B T U R . S in forma associata;
I P B L . L G D LA SUPREMA DI CASSAZIONE sanzioni per infedele A E . L R dichiarazione;
applicabilità B E B A A I S D SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA A 1 N I 3 E E 1 S R T . I E N A N E T composta dai Magistrati: S A E M Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G. N. 442/99 Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. 28092 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Ud.
4.4.2002 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 442 R.G. 1999, proposto 3. da OR LI, NA DR, rappresentati e * difesi, con procura datata 18 dicembre 1998, dall'avv. prof. Osvaldo PROSPERI, col quale elettivamente domiciliano presso la Cancelleria della Corte;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; - intimato (costituito) - 4 0 4 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria 1 1 Regionale dell'Abruzzo in data 13 luglio 1998, depositata col n. 106/VI/98 il 28 settembre 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 4 aprile 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Prosperi per i ricorrenti;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo A seguito di verifica fiscale generale, eseguita dalla G.d.F. di Roseto degli Abruzzi dal 14 al 22 dicembre 1995 per il periodo 1991-95, l'Ufficio delle imposte dirette di Giulianova rettificò il reddito della S.a.s. Lo Stile di LI CA & C. e, correlativamente ed in proporzione, quello dei soci, per l'anno 1992, richiedendo la maggiore i.lo.r. alla società e la maggiore i.r.pe.f. ai soci, con accessori corrispondenti e consequenziali sanzioni. La (seconda) rettifica fu impugnata dal CA e dal coniuge co-dichiarante Alessandra CA, ed il ricorso, sulla resistenza dell'ufficio, fu parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo. Pronunziando sui contrapposti gravami, la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha, con la sentenza indicata in epigrafe, accolto quello dell'Ufficio, disponendo "l'adeguamento del reddito di partecipazione a quello che sarà definitivamente accertato nei confronti della società". In particolare, ha affermato e si tratta dell'unico punto tuttora in contestazione che alla rettifica dell'i.r.pe.f. dovuta dal socio consegue la sanzione fissata nell'art. 46 del d.P.R. 2 600/1973 per le ipotesi di omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione. Per la cassazione ricorrono i coniugi CA-CA, con due motivi illustrati da memoria, mentre l'Amministrazione finanziaria si è limitata al deposito di un 'atto di costituzione'. Motivi della decisione Deducendo la falsa applicazione dell'art. 46 del d.P.R. 600/ 1973, i contribuenti censurano la sentenza impugnata, assumendo non potersi considerare infedele la dichiarazione dei soci, che "sono inderogabilmente costretti, proprio dal sistema tributario, ad uniformare detta dichiarazione (ai fini i.r.pe.f.) a quella della società (ai fini i.lo.r.)"; richiamano precedenti giurisprudenziali favorevoli alla tesi prospettata, e ribadiscono non potersi sanzionare i soci, dovendosi riferire la pena pecuniaria esclusivamente all'autore della dichiarazione. Con ulteriore mezzo segnalano - con censura riguardante in realtà soltanto la CA che socio della S.a.s. Lo Stile era unicamente il CA, onde al coniuge co-dichiarante giammai potrebbe addebitarsi l'infedeltà contestata, come parrebbe invece risultare dal generico riferimento nella sentenza impugnata. Il ricorso risulta infondato. Viene, col primo motivo, riproposta la questione della sanzionabilità dei soci di società di persone, che abbiano dichiarato un reddito (soggetto ad i.r.pe.f. o i.r.pe.g.) proporzionalmente inferiore a quello societario (sottoposto ad i.lo.r.). Essa può essere 3 risolta negativamente solo presupponendo una netta separazione fra i due redditi (secondo un orientamento a suo tempo manifestato da Cass. 1560/1991 ed, ancor prima, da Comm. Trib. Centr. 2168/1985, entrambe richiamate in ricorso). Nondimeno Cass., Sez.un., 125/1993 - intervenendo sul contrasto con Cass. 1869/1991 e 2514/1992 - ha definitivamente orientato la soluzione nel senso affermativo, seguito appunto nella sentenza impugnata. Ha infatti ritenuto che il reddito di partecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce, ai fini dell'i.r.pe.f. (o dell'i.r.pe.g.), reddito proprio del contribuente (al quale è imputato sulla base della presunzione di effettiva percezione) e non della società. E ne ha fatto derivare che se il socio medesimo non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario nella misura risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria, sarà tenuto, oltre che al pagamento del supplemento di imposta, alla pena pecuniaria per infedele dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. I ricorrenti non enunciano alcuna valida ragione che induca a discostarsi da tale indirizzo, frattanto sulla esposta premessa - - consolidatosi (Cass. 7549/1994, 3890/1995, 2514/1997, e, fra le più recenti, Cass. 2699/2002). Ad esso quindi il collegio aderisce, col superamento del primo mezzo di cassazione. La conclusione non è scalfita dai rilievi svolti nella memoria illustrativa, nella quale si prospettano, da un lato, un giudicato esterno riferito a sei sentenze, divenute irrevocabili, favorevoli 4 alla Società, in materia di i.lo.r. 1993 e 1994 e di i.v.a 1994, nonché ai soci accomandanti IC CA e LI VO vedova CA per l'i.r.pe.f. 1991 e 1992 - e, dall'altro, la più favorevole disciplina di 'ius superveniens' in materia sanzionatoria. La prima questione risulta inammissibilmente introdotta, con una produzione documentale non rientrante nello schema dell'art. 372 c.p.c. impropriamente richiamato a p. 2 della memoria -, per + la prima volta in sede di legittimità, onde non può essere presa in considerazione (Cass., Sez.un., 226/2001). La seconda è posta in maniera parziale, e perciò erronea. La invocata abrogazione dell'art. 46 del d.P.R. 600/1972, a mente dell'art. 16, comma 1, lett. a), del d.lgs. 471/1997, dev'essere coordinata con la rielaborazione dell'illecito tributario in esame, contenuta nell'art. 1 dello stesso decreto. Esso espressamente prevede, nel comma 2, le violazioni connesse alla indicazione, nella dichiarazione, di un reddito imponibile inferiore a quello accertato, di un'imposta inferiore a quella dovuta, di un credito d'imposta superiore a quello spettante. Non si è, pertanto, in presenza di una mera 'abolitio', ma di un trattamento diverso e più favorevole, peraltro neppure espressamente sollecitato;
esso comunque, essendo legato ad una indagine di fatto, andava dedotto in sede di merito, quando (il 1° aprile 1998, rispetto alla sentenza resa il 13 luglio seguente) la disciplina sopravvenuta aveva acquistato vigore. Il secondo mezzo di cassazione è infine formulato in maniera sostanzialmente inammissibile, per limitarsi a prospettare una 5 questione interpretativa, la quale non può, tuttavia, prescindere dalle risultanze processuali complessive. Talché, di fronte ad una sentenza che, sul punto, viene riconosciuta 'generica', ed in mancanza di più specifici riferimenti nel ricorso, potrà solo concludersi che, in caso di fondatezza (anche parziale) della rettifica del reddito societario, le commisurate conseguenze sanzionatorie si verificheranno nei confronti dei soci che risultino raggiunti da un (efficace) avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni. Si tratta perciò di questione da porsi, eventualmente, in sede esecutiva. Il ricorso va in definitiva respinto, senza statuizioni sulle spese, in mancanza d'attività difensiva dell'Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2002. Il Cons. estensore Il Presidente - Francesco Cristarellastarella Orestangent -Enrico Papa - trico IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista JCELLERIA 18 LUG. 2002 01 A E 6 I N 8 5 R 9 O . 1 I A / N Z 4 T - / A U 6 R B 2 B T . . I S L R I . R L P G A T . E . D R B L A E A A T D I D I 1 R S E N 1 T E I S 6