Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2003, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 2 8 IN NOME DE POPOLO IT MADICAS ZONE LA Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Opposizione a d. i. in tema di indennità avviamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 23973/01 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Cron. 6617 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. 833 Ud. 19/11/02 Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 19, presso lo studio dell'avvocato FERRANTE DE GEMMIS, difeso dall'avvocato ANTONIA D'ECCLESIIS, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SO AS & C SNC, in persona del suo legale rappresentante sig.ra RC RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 48, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAGUSO, difeso dall'avvocato 2002 ALESSANDRO CARBONE, giusta delega in atti;
2246 controricorrente avversO la sentenza n. 111/01 della Corte d'Appello di BARI, terza sezione civile emessa il 29/11/2000 depositata il 07/02/01; RG.876/1999, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore FINOCCHI GHERSI che ha concluso Generale Dott. Renato per rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso in data 22 novembre 1997, MO TA propose opposizione avverso il decreto emesso il 4 ot- - sezione distaccata di tobre 1997 dal RE di Bari Gravina di Puglia su istanza della società "EL - UA e C. S. n. C., in persona del legale rappre- sentante pro tempore, decreto con cui gli veniva in- giunto il pagamento della somma di £. 105.216.000, ol- tre interessi e spese, a titolo di indennità per la perdita di avviamento commerciale, dovuta in relazione al contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Gravina di Puglia al Km. 72.200 della S. S. 96, contratto nel quale la società era subentrata a seguito di cessione di azienda e che era stato dichiarato ces- sato al 31 dicembre 1994, con condanna al rilascio del bene entro il 30 aprile 1997, in forza della sentenza 2 n. 92/1997 pronunziata dallo stesso RE di Gravina. L'opponente eccepì, in via preliminare, la mancanza di prova scritta, richiesta dall'art. 634 C. p. C. per la concessione del decreto ingiuntivo;
dedusse, altre- sì, che il credito non era né liquido né certo, in quanto non risultava in alcun modo affermato il preteso diritto della ricorrente alla riscossione dell'indenni- tà, eccepì, infine, il difetto di legittimazione atti- evidenziando che la sentenza di rilascio posta a va, fondamento della richiesta riguardava il rapporto di locazione intercorrente tra esso TA e PE Soran- gelo, mentre in essa non era contenuto nessun riferi- mento ad una pretesa successione nel contratto. L'oppo- nente affermò, poi, che la società aveva continuato a possedere l'immobile senza corrispondere alcun canone di locazione dal maggio 1997 e che, per di più, il con- duttore era debitore nei suoi confronti dell'importo di £.775.315, anticipato all'ANAS quale corrispettivo del- la licenza di accesso all'immobile condotto in locazio- ne. Chiese, pertanto, non solo la revoca del decreto ingiuntivo, ma anche, in via riconvenzionale, la con- danna della società convenuta al pagamento delle somme ancora dovutegli. La società opposta si costituì e contestò le avver- se deduzioni, ribadendo in particolare la propria le- 3 gittimazione attiva, in virtù della successione nel contratto di locazione verificatasi per effetto del- l'atto di cessione di azienda del 19 luglio 1995. Espletata la necessaria istruttoria, il RE adito respinse l'opposizione, nonché la domanda ricon- venzionale, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite. Proposto appello da parte del soccombente, la Corte di appello di Bari, con sentenza in data 7 febbraio 2001, rigettò l'appello e compensò integralmente tra le parti le spese del grado. Per la cassazione della menzionata sentenza MO TA ha proposto ricorso, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controri- corso la società EL UA & C. S. n. c.. Motivi della decisione 1) Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla società resistente, per violazione della prima parte dell'art. 330 c. p. C., in quanto il ricorso stesso doveva essere notificato nel domicilio eletto nella notifica della sentenza della Corte di appello di Bari, e non invece costituito nel giudizio di appello.al procuratore Al riguardo va ribadito il principio ripetutamente affermato da questa corte regolatrice, secondo cui la 4 notificazione del ricorso per cassazione presso il domicilio che la controparte aveva eletto per il giu- dizio di appello, invece che presso il domicilio che la medesima aveva eletto nell'atto di notificazione del- la sentenza impugnata, comporta non la nullità dell'im- pugnazione in senso sostanziale, ma la sola nullità della notificazione, che è sanata con effetto ex tunc raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in per giudizio dell'intimato, cui la notificazione stessa era diretta. 2) Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli arti. 342 e 434 C. P. C., nonché omessa ed insufficiente e contraddit- toria motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C. p. C., deduce che la corte distrettuale aveva erro- neamente ritenuto inammissibili alcuni motivi di grava- me (difetto di prova scritta, illiquidità del preteso credito e difetto di legittimazione attiva), per manca- to assolvimento dell'onere della specificità di appel- 10. La corte aveva ritenuto insufficiente il generico richiamo contenuto nell'atto di appello alle deduzioni, eccezioni della comparsa depositata in primo grado. Al contrario, da una attenta lettura dell'atto di appello si poteva rilevare che tra i motivi di gravame erano trascritte analiticamente e specificamente le eccezioni 5 proposte in primo grado ed, esattamente, quelle su cui si era soffermata la censura d'inammissibilità da parte della corte. Il motivo è infondato. Nel giudizio d'appello che non è un "iudicium no- vum" la cognizione del giudice resta circoscritta al- le questioni dedotte dall'appellante attraverso speci- fici motivi e tale specificità esige che alle argomen- tazioni svolte nella sentenza impugnata vengano con- trapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non es- sendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne deriva che, nel- l'atto d'appello alla parte volitiva deve sempre accom- pagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rile- vabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'atti- vità difensiva della controparte, una parte argomenta- tiva che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'at- to di appello consenta di individuare le statuizioni impugnate, ma è altresì necessario, purconcretamente quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda 12 gravame siano esposte con sufficiente grado di specifi- cità da correlare peraltro con la motivazione della 6 sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. 9803/1999 e 3539/2000) Orbene, nella specie, alla pagina 3 (dal rigo 23 al rigo 25) e alla pagina 4 (dal rigo 1 al rigo 13) l'atto di appello, così testualmente recita: "Tale de- cisione così come motivata nella richiamata sentenza, che si abbia integralmente trascritta, è contestata ed impugnata, mentre si reiterano le deduzioni, eccezioni e conclusioni di cui al ricorso in opposizione a decre- to relative alla mancanza di prove scritte, all'illi- quidità e incertezza del preteso credito, nonché di le- gittimazione attiva, ribadendo l'inammissibilità del ricorso per d. i. e la sua improponibilità per mancanza dei requisiti di legge, non potendosi ricorrere alla procedura monitoria, laddove le pretese di parte avver- sa contestate in toto nel merito, non avrebbero dovuto essere oggetto di un giudizio di cognizione sommaria, bensì avrebbero dovuto essere valutate nell'ambito di un processo di cognizione. La decisione del RE ha considerato privo di fondamento il primo motivo di op- posizione, con cui il sig. TA eccepiva la mancanza di prova scritta perché, considerata la sentenza n. 92/97 emessa dallo stesso giudicante, ha ritenuto il contrat- ato di locazione intercorso tra le parti prova idonea giustificare l'ingiunzione di pagamento, per cui ha re- 7 گے spinto l'eccezione secondo cui nella sentenza non era istituito il pagamento dell'indennità di avviamento". Correttamente, pertanto, alla luce dei suindicati principi, la corte distrettuale ha ritenuto che, nella specie, non potesse essere presa in considerazione il mero richiamo alle deduzioni ed eccezioni di cui all'atto di opposizione. 3) Con il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt.633, 634 c. P. C., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c. p. C., il ricorrente deduce l'inammissibilità del rito monitorio in subiecta materia ed, inoltre, il difetto di prova scritta. La prima parte della censura costituisce questione nuova, perché la questione medesima non risulta propo- sta in sede di appello, per come è dato dedurre dalla sentenza impugnata, mentre la seconda parte del motivo rientra tra le generiche doglianze, di cui al primo mo- tivo del ricorso, doglianze dichiarate giustamente inammissibili, per quanto sopra evidenziato, dal giudi- ce di appello. 4) Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.36 L. 392178 e 111 c.p. c., nonché omessa, insufficiente e contraddit- toria motivazione in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 8 c.p. C., assume che la società resistente non era le- gittimata ad avanzare pretese di corresponsione della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, non essendosi perfezionata la fattispecie prevista dal- l'art.36 L.392/78. Assume, infatti, che la cessione del contratto ex art.36 L.392/78, che consente al condutto- re la facoltà di cedere il contratto di locazione, uni- tamente alla cessione dell'azienda, presuppone necessa- riamente che il contratto sia in corso ed il godimento del bene aziendale sia fruito in forza del contratto stesso, e non rappresenti un mero godimento di fatto senza titolo. Nella specie, la cessione dell'azienda da parte di PE EL in favore della società So- rangelo UA & C. S. n. C. era avvenuta in data 19 luglio 1995, pendente il giudizio instaurato dal loca- tore MO TA nei confronti del conduttore cedente PE EL, per la declaratoria di cessazione del contratto di locazione, dopo la data di scadenza del contratto medesimo (31 dicembre 1994) come accerta- ta con la sentenza n.92/97, che aveva definito quel giudizio;
da ciò conseguiva che la società non poteva essere subentrata in un rapporto di locazione, non più in corso, né tantomeno poteva esservi stata successio- ne, da parte della società medesima, nel diritto alla indennità per la perdita dell'avviamento commerciale 9 spettante al cedente PE EL. La censura è inammissibile. Giusta un insegnamento giurisprudenziale assoluta- mente pacifico che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un саро di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sor- reggerla, è necessario per giungere alla cassazione della pronunzia non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con 1'accoglimento di tutte le censure, affinché si realiz- zi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, о in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sor- reggano. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola del- le dette ragioni, perché il motivo di impugnazione deb- ba essere respinto nella sua interezza, divenendo inam- missibili, per difetto di interesse, le censure avversO le altre ragioni (ex plurimis, Cass.12 settembre 2000, n. 12040). Pacifico quanto precede, si osserva che il giudice 10 del merito ha posto a fondamento della raggiunta con- clusione, oltre la tardività e l'inammissibilità del motivo, concernente la legittimazione attiva (rectius la titolarità del rapporto dal lato attivo) della SO- cietà appellata, in quanto dedotta dall'appellante per la prima volta con le note difensive depositate in data 9 novembre 2000, anche l'infondatezza, alla stregua della documentazione prodotta, del motivo stesso. Orbene, atteso che la prima delle due autonome ra- - ognuna sufficiente ex se а sorregge-tiones decidendi re il loro dictum - non forma oggetto del motivo in esame, è palese l'inammissibilità, per carenza di inte- resse (cfr. art.100 c. p. c.) del motivo stesso, posto che anche nell'ipotesi dovesse ritenersi la fondatezza degli argomenti svolti non per questo potrebbe mai per- venirsi alla cassazione della sentenza impugnata nella parte de qua. 5) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli arttt.345 e 437 2° comma c. p. C., nonché omessa ed insufficiente mo- tivazione. Assume che gli elementi introdotti nell'atto di appello attenevano a circostanze di fatto, acclarate e documentate nel primo grado del giudizio, delle quali il RE non aveva tenuto conto;
per cui l'avere espressamente censurato, con l'atto di appello, tale 11 omissione nella valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti non poteva determinare mutamento della domanda. In particolare, il TA aveva concesSO in locazione a PE EL due distinti immobi- li, con sottoscrizione di due corrispondenti contratti: a) il primo sottoscritto il 20 dicembre 1988, relativo al locale a piano terra di mq.350 ed annesse pertinen- ubicato in Gravina alla S. S. 96, Km. 72,200, giàze, condotto in locazione dallo stesso conduttore nei sei anni precedenti, il cui canone era pari a £. 15.000.000 annue;
b) il secondo privo di data di sottoscrizione, avente decorrenza dal 1 gennaio 989, ubicato in Gravina alla S. S. 96 Km. 72,200, e precisamente sala ricevi- menti, con annessa cucina e veranda, servizi, al piano superiore, della estensione di mq.600, ed altre perti- nenze, il cui canone di locazione era previsto in £.50.000.000 annue. Tale pacifica circostanza non aveva necessità di essere evidenziata nell'atto di opposizio- ne a decreto ingiuntivo, stante la pacifica esistenza dei due distinti contratti di locazione. Il motivo è infondato. La corte distrettuale, per evidenziare la violazio- ne di ius novum posto dall'art. 437 del codice di rito, afferma testualmente: "E" doveroso rimarcare che, come si evince dalla 12 narrativa, il TA nel precedente grado di giudizio (da lui processualmente instaurato con l'opposizione a de- creto ingiuntivo) non ha mai allegato l'esistenza di due diversi contratti di locazione relativi a distinti corpi di fabbrica, né ha mai dedotto la persistente ef- ficacia di uno dei due contratti, avendo invece sempre contestato in radice il diritto all'indennità di avvia- mento commerciale per ragioni diverse da quelle qui as- sunte" (pag.10 della sentenza impugnata). Siffatte affermazioni trovano puntuale conferma dall'esame degli atti processuali, consentito a questa corte, trattandosi di un error in procedendo. A ciò aggiungasi che, secondo il costante insegna- mento di questa S. C., costituisce domanda nuova quella che sia fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettati in primo grado ovvero che introduca un nuovo tema di indagine e decisione. In particolare, integra mutamento di domanda l'introduzio- ne di un elemento esterno allo spazio originariamente delineato dall'originaria domanda;
e poiché la domanda è costituita sia dal petitum che dalla causa petendi, ogni mutamento che estenda lo spazio di quest'ultima (introducendo nuovi materiali presupposti del diritto, non prospettati in primo grado, e pertanto nuovo tema di indagine) costituisce inammissibile modificazione 13 della domanda. Orbene, nel caso di specie, la corte distrettuale ha fatto corretta applicazione di tali consolidati inammissibile, ai sensi del- ritenendoprincipi, la questione della sussistenza di l'art.345 c. p. C., due contratti, posto che essa introduceva nel giudizio un fatto giuridico radicalmente diverso da quello ini- zialmente prospettato. 6) Il quinto motivo è inammissibile. Invero, con esso il ricorrente deduce il vizio di omessa pronunzia in ordine all'ammissibilità di un documento (ordinanza del tribunale di Altamura, integrativa della sentenza del pretore di Gravina n. 92/1997), senza aver provve- duto a trascrivere il contenuto dello stesso in ricor- SO, con ciò violando il principio dell'autosufficienza. In proposito, si osserva, infatti, che, con una giuri- sprudenza più che consolidata di questa Corte regola- trice, il ricorso per cassazione in ragione del prin- cipio, deducibile dalla previsione di cui all'art.366 n. 4 C. p. C+ di cosiddetta autosufficienza dello - deve contenere in sé tutti gli elementi neces- stesso sari a costituire le ragioni per cui si chiede la cas- sazione della sentenza di merito ed altresì a permette- re la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere, partico- 14 larmente nel caso in cui si tratti di valutare la deci- sività del documento, a fonti estranee allo stesso ri- corso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pre- gresso giudizio di merito. Il che preclude, quindi, in radice la possibilità di un esame diretto e completo del documento in questione al fine di poter valutare e о meno delle censure svolte decidere sulla fondatezza con riferimento ad esso. 7) In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in 100,00 Euro, oltre onorari liquidati in 1.500,00 Eu- ro. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 19 novembre 2002. Il Consigliese relatore ed estensore Il Presidente Ga n Fiducia IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 26 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi Innocenzo Battista 15