Sentenza 5 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2001, n. 7575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7575 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
C.C. 61633 E N 6 O 8 T 9 368/ 1 5 / 4 Udienza del 9.3.2001 Oggetto;
imposta di successione PUBBLIC IT7575 0 1 R.G. / N 6 2 - T . B I .R I E . P R L R . I L D A D A L INN ME P POLO TALIANO. . E T B D A S T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE * SEZIONE TRIBUTARIA Composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente ou 1744840 :17448 Dott. Vincenzo Carbone Dott. Giuseppe Marziale Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Dott. Francesco Tirelli Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N.
6.1633 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
ON AO e RA AR -intimati- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione 22, n. 80/22/1997, del 6.3/13.8.1997. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.3.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
udito per l'Amministrazione finanziaria l'avv. dello Stato Caputi Iambrenghi;
udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
3 1 5 4 rilevato che AO ON e AR RA proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di 1° grado di Pinerolo avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione notificato dall'Ufficio del registro di quella città in relazione alla denuncia di successione in morte di LI ON;
che i ricorrenti, rispettivamente figlio e coniuge del defunto, lamentavano che l'Ufficio aveva detratto dall'imposta di successione l'INVIM nella misura ridotta del 50%, trattandosi di successione in linea retta e in favore del coniuge, anziché nella misura intera;
che la Commissione tributaria di 1° grado accoglieva il ricorso con decisione n. 163.2/1995; che la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l'appello dell'Ufficio grado deducendo che l'imposta liquidata di cui all'art. 19 del d.p.r. 637/1972 é quella in astratto determinabile in base all'effettivo incremento del valore degli immobili e non, nell'ipotesi di eredi in linea retta e del coniuge superstite, quella effettivamente pagata nella misura ridotta del 50%; che propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, lettera a) del d.p.r. 637/1972 e 25 ultimo comma del d.p.r. 643/1972, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; che é orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte (Cass. 1992/5848; Cass. 1992/8279; Cass. 2000/5766) che l'art. 19, lettera a), del d.P.R. 26 है ottobre 1972 n. 637 (a norma del quale dall'imposta di successione va detratta l'imposta comunale sugli incrementi di valore liquidata in dipendenza dall'apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino alla concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dell'immobile stesso) va interpretato, in caso di successione in linea retta e a favore del coniuge, nel senso che l'importo dell'INVIM da detrarre e' quello ridotto al cinquanta per cento effettivamente dovuto dal contribuente per effetto della disposizione dell'ultimo comma dell'art. 25. del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (comma aggiunto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975 n. 694); che questo Collegio non ha motivo di discostarsi dall'orientamento che consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza consolidato di questa Corte cui fa rinvio;
impugnata e il rigetto, con decisione nel merito, ex art. 384 1° comma c.p.c., del ricorso introduttivo per quanto concerne la misura dell'INVIM detraibile dall'imposta accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, di successione;
P.Q.M.
rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell'intero giudizio. I CASSAZIONE Roma, 9.3.2001 Il Presidente Il Consigliere est. D - лето IL CANCELLIERE C1 Amado AS прилов Gray DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi.
5.GIU. 2001 ашь IL CANCELLIERE C1 LD AS E риб N 6 O 8 I 9 Z 1 5 / A . 4 R N / T 6 - 2 S I B . A G R . I . E L .P R R L E D A A N . L A T O E B D I U D A Z B I T E A I S T 1 R N A 6 R N 3 E T I 8 1 T S E 0 S R I 1 S I . 7 E E G A N 4 T E R A A M 3