Sentenza 9 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
E D A 0 3 S 1 , S 3 . S 5 A T T K R . Aula , O A A N ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 I T - N S S 1 G - 03462/0 1 N O 1 O E P S A E M I I D G A E A G , D E O O L T E R T T T I S A N R I I L E G L D S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E E R Oggetto O D Precene. SEZIONE PRIMA CIVILE Debri y Geoberilio. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Giovanni OLLA - R.G.N. 15314/98 Consigliere Cron.7199 Dott. Vincenzo FERRO Dott. Massimo BONOMO Consigliere- Rep. - Rel. Consigliere Ud. 12/12/00 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere - Dott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente و S ENTENZA sul ricorso proposto da: AN FA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso l'avvocato PATRIZI GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
LA GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COL DI LANA 11, presso l'avvocato MARONE PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
2000
- controricorrente -
2360 avverso la sentenza n. 16110/97 del Tribunale di ROMA, -1- depositata 1'11/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2000 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per la remissione degli atti alla Corte di Appello di Roma. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma pronunciando come giudice di appello in una causa di lavoro dichiarava inammissibile l'impugnazione avanzata da ST AN avverso la sentenza del pretore di lavoro emessa in contraddittorio con GI CA. Rilevava che la procura ad litem risultava apposta su foglio separato benchè spillato al ricorso ed intervallato da una pagina vuota. La AN proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Resisteva GI CA. La Corte Suprema con sent. n. 6124 del 2000 accoglieva l'impugnazione e cassava la sentenza del Tribunale di Roma disponendone il riesame da parte di altro giudice del merito. Quanto alla designazione di quest'ultimo la Cassazione rilevava un contrasto di giurisprudenza e rimetteva gli atti al Primo Presidente per la opportunità di far esaminare la questione dalle sezioni unite. Gli atti tuttavia venivano restituiti alla sezione ordinaria stante la avvenuta decisione nelle more, della questione stessa da parte delle predette Sezioni Unite. La causa quindi per la sola designazione del giudice di rinvio è stata rimessa alla odierna 3 udienza. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva il Collegio che le Sezioni Unite con la sentenza n. 1044 del 2000 hanno affermato il principio che poiché, con la entrata in vigore del dlgs n. 58 del 1998 e succ. mod., la competenza a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla Corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli artt. 134 bis e 135 lett. dello stessoa, decreto, la cassazione della sentenza emessa dal Tribunale in grado di appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello. Pertanto, secondo tale orientamento dal quale non vi sono ragioni per dissentire, la causa, a seguito della cassazione della sentenza del tribunale di Roma disposta con sentenza n. 6124 del 2000 deve essere rinviata alla sezione lavoro della corte d'appello di Roma, anche per le spese di questa fase.
P.Q.M.
0 1 A . S I T S N D R A , La Corte rinvia la causa alla sezione lavoro A 3 T ' O , L 7 L - L A L 8 S E - O E D 1 B P della corte d'appello di Roma, anche per le spese. I 1 S I S I D N E N E A G G S T O G S I In Roma il 12 dicembre 2000. E A O A L P D O E M T I A , T L O I A Il Relatore Presid L R R D I E T S D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Noia. E D I T G O N E E R S Prima Sezione Civile E Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE 9 MAR 2001 Andrea BlareT IL CANCELLIERE