Sentenza 14 luglio 2004
Massime • 1
La revoca del decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, pronunciata dal giudice del gravame per difetto originario di pericolosità sociale, rende penalmente irrilevante con efficacia "ex tunc" i comportamenti di inosservanza agli obblighi, perché questi sono un presupposto necessario del reato, con la conseguenza che il condannato in primo grado per detto reato, intervenuta medio tempore la revoca della misura di prevenzione, deve essere assolto in grado d'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2004, n. 35655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35655 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 14/07/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE NT - Consigliere - N. 902
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 43803/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- LV NT, nato a [...] il giorno 11 aprile 1966;
avverso la sentenza emessa il 1 luglio 2003 dalla Corte di appello di Reggio LA;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. NT Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CESQUI Elisabetta, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento, con rinvio, della pronuncia impugnata;
- Considerato in:
FATTO
Con sentenza del 1 luglio 2003, la Corte di appello di Reggio LA ha integralmente confermato la pronuncia emessa in data 11 gennaio 2002 dal Tribunale di Palmi che aveva condannato NT LV alla pena di quattro mesi di arresto, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 per non aver osservato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza cui era stato sottoposto con decreto emesso il 20 novembre 1997 dal Tribunale di Reggio LA (fatto commesso in Sinopoli, il 20 gennaio 2000). Avverso tale decisione, l'LV, a mezzo del suo difensore, ha proposto il ricorso per Cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte.
- Osserva in:
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente sostiene che avrebbe dovuto essere assolto con formula piena in quanto la proposta di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, accolta in primo grado, era stata definitivamente rigettata dalla Corte di appello di Reggio LA, con decreto del 13 gennaio 2001, per difetto originario della pericolosità sociale.
La censura è fondata.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, il decreto di sorveglianza speciale soggetto ad impugnazione e poi impugnato ha efficacia esecutiva solo provvisoria ed il gravame introduce un vero e proprio appello, onde il provvedimento definitivo, allorché venga adottato per motivi di legittimità o per la ritenuta insussistenza originaria dei requisiti di legge, ha efficacia rescindente (ex tunc) del decreto impugnato. Ne consegue che, in tal caso, la revoca di questo far venir meno gli obblighi con esso imposti, come se non fossero stati stabiliti, sicché, costituendo la sussistenza di tali obblighi il presupposto della contravvenzione di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la revoca sopravvenuta ad una sentenza di condanna per tale reato impone al giudice di appello di assolvere l'imputato. Orbene, nel caso in esame, risulta che, in sede di appello, la proposta di sottoposizione dell'LV a misura di prevenzione è stata rigettata, con provvedimento definitivo, per difetto originario (e non sopravvenuto) della pericolosità sociale, sicché non v'è dubbio che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto. Si impone, pertanto, l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2005