Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2004, n. 35655
CASS
Sentenza 14 luglio 2004

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La revoca del decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, pronunciata dal giudice del gravame per difetto originario di pericolosità sociale, rende penalmente irrilevante con efficacia "ex tunc" i comportamenti di inosservanza agli obblighi, perché questi sono un presupposto necessario del reato, con la conseguenza che il condannato in primo grado per detto reato, intervenuta medio tempore la revoca della misura di prevenzione, deve essere assolto in grado d'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2004, n. 35655
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35655
    Data del deposito : 14 luglio 2004

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