CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 27099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27099 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/09/2022 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Giuseppina Sabina IMPEMBA, che ha chiesto la conferma sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Silvio CALABRESE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO. RITENUTO IN FATTO 1. CE PO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenìa con la quale la Corte di appello di Salerno, in data 30 settembre 2022, in riforma della sentenza emessa, in data 14 aprile 2022, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore, ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione al reato di rapina e confermato 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27099 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 03/05/2023 l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata disposta dal primo giudice. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133, 202, 203 e 229 cod. pen. e l'omessa motivazione in ordine all'applicazione della libertà vigilata. La sentenza impugnata, così come la sentenza di primo grado, sarebbe assolutamente carente in ordine alla sussistenza del necessario requisito della pericolosità sociale dell'imputato La difesa segnala, inoltre, la difformità tra quanto indicato nella motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla durata della libertà vigilata (pag. 8: «per la durata di un anno») e quanto indicato in dispositivo (pag. 8: «per la durata di due anni») 3. Il difensore del ricorrente, in data 19 aprile 2023, ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. 4. Il difensore della parte civile, in data 27 aprile 2023, ha depositato comparsa conclusionale con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato relativamente alla carenza di motivazione in ordine all'applicazione della libertà vigilata. Deve esser, preliminarmente, rimarcato che il ricorrente, come desumibile dalla lettura della motivazione della sentenza di appello (pag. 3), non ha rinunciato al motivo di appello inerente all'applicazione della libertà vigilata. 1.1. Ritiene il Collegio di aderire all'univoco orientamento della Corte di legittimità secondo cui, la libertà vigilata, può essere disposta, da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale dell'imputato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, atteso che sussiste sempre l'obbligo del previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto nei cui confronti deve essere ordinata una misura di sicurezza personale, accertamento che deve, quindi, essere svolto dal giudice di merito prima della statuizione relativa all'applicazione misura di sicurezza (Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv. 271404 - 01; Sez. 3, n. 6596 del 23/01/2023, M., Rv. 284142 - 01). 1.2. Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione del tutto carente nonostante lo specifico motivo di appello, ha applicato la libertà vigilata, senza compiere l'esame della pericolosità sociale con la doverosa analisi degli indici in 2 concreto rilevanti stabiliti dall'art. 133 cod. pen. e, peraltro, senza nulla argomentare in ordine alla difformità tra quanto indicato nella motivazione della sentenza di primo grado e quanto prescritto nel dispositivo in ordine alla durata della misura di sicurezza. 1.3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio affinché la Corte d'appello possa, attraverso l'analisi delle risultanze processuali, valutare l'eventuale pericolosità sociale dell'imputato, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla libertà vigilata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Così deciso, il 3 maggio 2023 Il consi9kre estensore Il Presi ente
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Giuseppina Sabina IMPEMBA, che ha chiesto la conferma sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Silvio CALABRESE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO. RITENUTO IN FATTO 1. CE PO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenìa con la quale la Corte di appello di Salerno, in data 30 settembre 2022, in riforma della sentenza emessa, in data 14 aprile 2022, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore, ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione al reato di rapina e confermato 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27099 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 03/05/2023 l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata disposta dal primo giudice. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133, 202, 203 e 229 cod. pen. e l'omessa motivazione in ordine all'applicazione della libertà vigilata. La sentenza impugnata, così come la sentenza di primo grado, sarebbe assolutamente carente in ordine alla sussistenza del necessario requisito della pericolosità sociale dell'imputato La difesa segnala, inoltre, la difformità tra quanto indicato nella motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla durata della libertà vigilata (pag. 8: «per la durata di un anno») e quanto indicato in dispositivo (pag. 8: «per la durata di due anni») 3. Il difensore del ricorrente, in data 19 aprile 2023, ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. 4. Il difensore della parte civile, in data 27 aprile 2023, ha depositato comparsa conclusionale con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato relativamente alla carenza di motivazione in ordine all'applicazione della libertà vigilata. Deve esser, preliminarmente, rimarcato che il ricorrente, come desumibile dalla lettura della motivazione della sentenza di appello (pag. 3), non ha rinunciato al motivo di appello inerente all'applicazione della libertà vigilata. 1.1. Ritiene il Collegio di aderire all'univoco orientamento della Corte di legittimità secondo cui, la libertà vigilata, può essere disposta, da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale dell'imputato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, atteso che sussiste sempre l'obbligo del previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto nei cui confronti deve essere ordinata una misura di sicurezza personale, accertamento che deve, quindi, essere svolto dal giudice di merito prima della statuizione relativa all'applicazione misura di sicurezza (Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv. 271404 - 01; Sez. 3, n. 6596 del 23/01/2023, M., Rv. 284142 - 01). 1.2. Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione del tutto carente nonostante lo specifico motivo di appello, ha applicato la libertà vigilata, senza compiere l'esame della pericolosità sociale con la doverosa analisi degli indici in 2 concreto rilevanti stabiliti dall'art. 133 cod. pen. e, peraltro, senza nulla argomentare in ordine alla difformità tra quanto indicato nella motivazione della sentenza di primo grado e quanto prescritto nel dispositivo in ordine alla durata della misura di sicurezza. 1.3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio affinché la Corte d'appello possa, attraverso l'analisi delle risultanze processuali, valutare l'eventuale pericolosità sociale dell'imputato, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla libertà vigilata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Così deciso, il 3 maggio 2023 Il consi9kre estensore Il Presi ente