Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2002, n. 9642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9642 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' OITAL ANO9 6 4 209 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D ROMA DI CASSAZIONE LA CORTE S SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Lavoro Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere R.G.N. 24719/01 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Cron. 25985 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Ud. 08/05/02ha pronunciato la seguente C.C. SENTENZA sul ricorso proposto da: TT IO, AM IC, AR AN, ON BA, RG AT, UR IP, RT IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA, presso lo studio dell'avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, rappresentati e difesi dall'avvocato ARNALDO STEFANELLI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
AUTORITA' PORTUALE BRINDISI, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato AN VALLEBONA, che lo rappresenta e difende 2002 unitamente all'avvocato CAMILLO PAROLETTI, giusta 0283 delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 13729/00 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 14/10/00 R.G.N. 13998/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 08/05/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ATTILIO SEPE, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, inammissibile il ricorso con le conseguenze dichiari di legge. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 16 gennaio 1997 il Pretore di Brindisi accoglieva i ricorsi, proposti separatamente da SI NG e da altri sei lavoratori e poi riuniti, dichiarando la nullità del provvedimento del 19 aprile 1996, con il quale l'Autorità Portuale di Brindisi introduceva un limite temporale ai rapporti di lavoro già instaurati a tempo indeterminato, con decreti emessi in data 7 marzo 1996, con ciascuno di essi. Il primo giudice dichiarava, quindi, la nullità dei provvedimenti che avevano condotto alla risoluzione dei rapporti a far data dal 19 agosto 1996, con i conseguenti provvedimenti di reintegrazione e condanna al risarcimento del danno. L'Autorità Portuale proponeva appello, deducendo, per quanto interessa in questa sede, l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto validi e vincolanti per l'ente provvedimenti non adottati dal Comitato Portuale, istituzionalmente competente, ed in violazione anche dell'art. 10, comma 5, della legge n. 84 del 1994, perché si trattava di personale non proveniente da organizzazioni portuali. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 2 giugno 1998, in accoglimento dell'appello, dichiarava la nullità dei contratti di lavoro stipulati con l'Autorità, respingendo le domande avanzate in primo grado. I giudici di secondo grado ritenevano, in particolare, che la procedura di assunzione dei lavoratori era stata illegittima;
i provvedimenti del presidente dell'Autorità erano viziati da nullità assoluta, in quanto adottati in violazione di disposizioni imperative della legge n. 84 del 1994, concernenti la distribuzione delle competenze tra gli organi istituzionali delle Autorità Portuali ed i passaggi procedimentali prescritti per le assunzioni. Avverso detta sentenza i lavoratori presentavano ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, con il secondo dei quali denunciavano violazione e falsa applicazione di una serie di norme di diritto e vizi di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata: a) non aveva dato rilievo al fatto che le assunzioni erano state disposte in attuazione dell'art. 3 del Regolamento Unico Nazionale dei dipendenti degli Enti portuali (recepito con decreto n. 38 del 31 agosto 1995 del Commissario dell'Ente) e, come tali, esulanti dalla competenza del Comitato Portuale;
b) non aveva tenuto conto che la pianta organica dell'Ente era stata approvata con decreto del Commissario in data 18 dicembre 1995; c) aveva ignorato che l'art. 23, comma 2, della legge n. 84 del 1994 nulla prevede in materia di assunzione di personale esterno. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13729 del 14 ottobre 2000, rigettava il ricorso. Di questa decisione i lavoratori chiedono la revocazione, deducendo un errore di fatto. L'Autorità Portuale di Brindisi resiste con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni, con le quali chiede pronunciarsi la inammissibilità del ricorso. Le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione La difesa dei ricorrenti assume che la Corte è incorsa in un errore di fatto (art. 395, n. 4, c.p.c.), per aver pronunciato la nullità dei contratti di lavoro in base al falso presupposto della mancata approvazione della pianta organica, mentre in realtà tale pianta era stata validamente approvata con decreto n. 79 4 del 18 dicembre 1995 del Commissario dell'Autorità Portuale (stante la mancata costituzione, all'epoca, del Comitato Portuale), secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'art. 3, comma 9, del d.l. n. 39 del 1995, a termini del quale “i commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali"; la pianta era poi stata trasmessa per l'approvazione al Ministero dei Trasporti e della Navigazione a norma dell'art. 12, n. 4, della legge 84/1984, che prevede espressamente che “qualora l'approvazione dell'autorità di vigilanza non intervenga entro i quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive", ipotesi verificata nel caso di specie. Aggiunge che nello stesso errore di fatto era incorso anche il giudice di appello e che lo stesso è stato oggetto di esame diretto della Corte nel precedente giudizio di cassazione, peraltro con errata percezione della realtà, risultando incontestabilmente dagli atti che la pianta era stata approvata con il provvedimento sopra citato. Il ricorso non è fondato. Con il secondo motivo del ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi, la difesa dei ricorrenti espressamente lamentava, fra l'altro, che i giudici di appello non avevano tenuto conto che la pianta organica dell'Ente era stata approvata con decreto del Commissario in data 18.12.1995. La sentenza n. 13729/00 di questa Corte, dopo aver riportato la doglianza (pag. 7), ne ha ritenuto la infondatezza, osservando (pag. 9) che correttamente i giudici di appello avevano dichiarato la radicale nullità dei 5 contratti di lavoro in questione, "per violazione di norme imperative contenute nella legge 28 gennaio 1994, n. 84 (sul riordino della legislazione in materia portuale) che impongono la preventiva approvazione della pianta organica da parte del Comitato Portuale (art. 9, c. 3, lett. I) e, in caso di carenza di personale rispetto alla pianta organica così approvata, l'assunzione di lavoratori posti in mobilità da altre Autorità portuali (art. 23, c. 2)". L'assunzione dei ricorrenti, senza la preventiva approvazione dell'organico (in violazione della normativa sopra richiamata), comportava la nullità dei contratti. Da quanto esposto risulta evidente che nessun errore revocatorio è ravvisabile nella sentenza n. 13729 del 2000. Il secondo motivo del ricorso per cassazione espressamente richiamava, come si è veduto, il decreto del Commissario in data 18 dicembre 1995. Ne consegue che la Corte si è pronunciata su tale punto, ritenendo che la pianta organica avrebbe dovuto essere approvata dal Comitato Portuale (e, quindi, non dal Commissario); e che eventuali carenze di organico avrebbero potuto essere colmate con l'assunzione di lavoratori “esterni” solo in mancanza di lavoratori posti in mobilità da altre Autorità portuali. Con il ricorso per revocazione non si prospetta, in effetti, un contrasto fra due diverse rappresentazioni della realtà, ma l'omessa considerazione della validità della approvazione della pianta organica da parte del Commissario, che all'epoca provvedeva con i poteri propri del Comitato Portuale, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dall'art. 3, comma 9, del d.l. n. 39/1995. 6 Non viene, quindi, denunciato un errore di fatto, ma un errore di diritto. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di questo giudizio vanno poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso, in favore della resistente, delle spese di questo giudizio di revocazione, che liquida in €. 16, 11, oltre €. 3.000,00 (tremila/00) per onorario di avvocato. Così deciso in Roma 1'8 maggio 2002. Il cons. estensore IlPresidente and son fanelle IL CANCE Depositato Moria 531 002 CANCELLIERE