Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2026, n. 18798
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Sentenza 25 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Inosservanza dell'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69

    Il motivo è inammissibile in quanto si risolve in una censura di violazione di legge non dedotta innanzi alla Corte di appello. La scelta sul motivo facoltativo di rifiuto è rimessa all'autorità giudiziaria preposta a vagliare l'interesse dello Stato all'esercizio dell'azione penale.

  • Accolto
    Inosservanza dell'art. 19, comma 2, della I. n. 69 del 2005

    Il ricorrente ha espressamente richiesto di scontare l'eventuale pena detentiva in Italia e i giudici di appello, in violazione dell'art. 19, comma 2, della I. n. 69 del 2005, hanno omesso di pronunciare sul punto. Tale omissione può essere colmata dalla Corte di cassazione.

  • Accolto
    Violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza e omessa motivazione sul radicamento sociale

    I motivi sono fondati in quanto la Corte di appello ha omesso di pronunciare sulla richiesta di scontare l'eventuale pena in Italia. Per il cittadino italiano è sufficiente il mero possesso della cittadinanza per richiedere l'esecuzione della pena in Italia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2026, n. 18798
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18798
    Data del deposito : 25 maggio 2026

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