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Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2026, n. 18798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18798 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DU CE, nato in [...] il [...]; avverso la sentenza emessa il 04/05/2026 dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore, avvocato Salvatore Iannone, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha disposto la consegna di CE DU all'autorità giudiziaria tedesca, in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso in data 14 aprile 2026 dal Tribunale distrettuale di Hechingen per plurimi reati di truffa informatica, commessi «anche in forma associativa», in Germania tra il 27 giugno 2024 e il 19 Penale Sent. Sez. 6 Num. 18798 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 22/05/2026 settembre 2024. 2. L'avvocato Salvatore Iannone, difensore dell'imputato, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo tre motivi di ricorso . 2.1. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto l'inosservanza dell'art. 18- bis della legge 22 aprile 2005, n. 69. La Corte di appello, infatti, non avrebbe considerato la possibile sussistenza della giurisdizione italiana sui fatti oggetti di contestazione da parte dell'autorità giudiziaria tedesca e l'interesse dello Stato italiano all'esercizio dell'azione penale per gli stessi. Il mandato di arresto europeo descrive la partecipazione del ricorrente a un «gruppo organizzato a livello internazionale», dedito alla commissione di truffe, che avrebbe operato mediante un call center in Turchia, realizzando le frodi in Germania. ri‘ La natura transazionale del sodalizio criminoso, ad avviso del difensore, renderebbe altamente probabile che segmenti della condotta associativa, quali la pianificazione, il coordinamento o la ricezione di direttive, possano essere stati realizzanti anche in territorio italiano, ove il ricorrente ha fatto rientro e stabilito il proprio domicilio. La Corte di appello, dunque, avrebbe omesso di compiere approfondimenti istruttori per verificare la sussistenza della condizione ostativa alla consegna posta dall'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69. I giudici di appello, peraltro, con ordinanza emessa in data 27 aprile 2026, avrebbero disposto l'acquisizione tramite il Ministero della Giustizia degli atti di indagine relativi al mandato di arresto europeo, per poi decidere in assenza della ricezione degli stessi e senza motivare sul punto. 2.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l'inosservanza dell'art. 19, comma 2, della I. n. 69 del 2005, a causa della omessa apposizione della condizione del rinvio nello Stato per l'esecuzione della pena. Anche se il legislatore ha utilizzato il verbo «può» in questa disposizione, l'apposizione di tale condizione costituisce un obbligo per il giudice italiano, quando ne sussistano i presupposti, in quanto la condizione del rinvio nello Stato italiano costituisce espressione di un principio fondamentale volto a favorire il reinserimento sociale del condannato. 2.3. Con il terzo motivo il difensore ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza e il vizio di omessa motivazione in ordine al radicamento sociale del ricorrente in Italia, che assumerebbe valenza ostativa alla sua consegna. 2 3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 18 maggio 2026, il Procuratore generale, Nicola Lettieri, ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto l'inosservanza dell'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di verificare la sussistenza della giurisdizione italiana sui fatti oggetti di contestazione da parte dell'autorità giudiziaria tedesca. 3. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto si risolve in una censura di violazione di legge non dedotta innanzi alla Corte di appello. La scelta sul motivo facoltativo di rifiuto rappresentato dalla commissione del reato in tutto o in parte nel territorio dello Stato, di cui all'art. 18-bis, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69, è, peraltro, rimessa all'autorità giudiziaria preposta a vagliare l'interesse dello Stato all'esercizio dell'azione penale nei confronti del soggetto destinatario del mandato di arresto il quale in sede di legittimità non può dedurre alcun vizio della decisione in quanto non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale (Sez. F, n. 32379 del 08/08/2024, Jovanovic, Rv. 286876 - 01). Inoltre, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato (ex plurimis: Sez. 6, n. 20539 del 24/05/2022, [...], Rv. 283600 - 01) e nel caso di specie questa prova difetta in radice. 4. Il difensore, con il secondo motivo, ha censurato l'inosservanza dAll'art. 19, comma 2, della I. n. 69 del 2005, in quanto la Corte di appello ha omesso di subordinare l'esecuzione del mandato al rinvio della persona richiesta in consegna in Italia, all'esito del processo, per scontarvi l'eventuale pena applicatagli;
con il terzo motivo il difensore ha eccepito la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza e il vizio di omessa motivazione in ordine al radicamento sociale del ricorrente in Italia, che assumerebbe valenza ostativa alla sua consegna. 3 5. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati. 5.1. L'art. irti 4, punto 6,della decisione quadro 2002/584/GAI prevede uno specifico motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo nell'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo sia stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà e la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno. Ne consegue, secondo questa disposizione, la possibilità, per lo Stato membro richiesto, di opporre il rifiuto facoltativo per il soggetto dimorante, cittadino o residente, senza alcun riferimento alla condizione del "radicamento". La legge italiana di attuazione, la I. 22 aprile 2005, n. 69, nella formulazione originaria prevedeva un motivo di rifiuto obbligatorio solo per il cittadino italiano, senza necessità di accertarne il "radicamento", quand'anche fosse residente all'estero. L'art. 18, comma 1, lett. r), della I. n. 69 del 2005, infatti, sanciva che «se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena...sia eseguita in Italia....». Con la sentenza n. 227 del 2010 la Corte costituzionale è, tuttavia, intervenuta su questa disposizione, "integrandola" con riferimento alla posizione del cittadino di un altro Stato membro UE e ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale «...nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione Europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno». L'endiadi «legittimamente ed effettivamente» è, tuttavia, stata impiegata dalla Corte costituzionale per il solo cittadino di un altro Paese membro dell'Unione Europea, richiedendone il "radicamento", qualora abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva conformemente al diritto interno. Il legislatore è, tuttavia, nuovamente intervenuto sul tema con l'art. 6, comma 5, lett. b), della legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117, che ha introdotto il nuovo art. 18-bis della legge n. 69 del 2005. Questa disposizione si è allineata al tenore letterale del testo della decisione quadro per i cittadini dello Stato membro e si è adeguata, quanto al perimetro soggettivo della garanzia, alla decisione della Corte costituzionale. 4 La nuova formulazione della disposizione ha, infatti, introdotto un motivo di rifiuto facoltativo nell'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo sia stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, «...qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». Questa disposizione, dunque, ha aggiunto al cittadino italiano la posizione del «cittadino UE che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno», utilizzando la medesima espressione impiegata dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza additiva. La condizione della "legittima" ed "effettiva" residenza o dimora è, tuttavia, riferita dal legislatore al solo cittadino di altro Paese membro dell'Unione Europea, non al cittadino italiano. La formulazione dell'art. 18-bis, comma 2, da ultimo, è stata sostituita dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che, confermando la progressiva evoluzione storica della disciplina, ha stabilito che, in caso di mandato di arresto europeo "esecutivo", la corte di appello «...può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». Nell'assetto normativo vigente, dunque, la cittadinanza italiana della persona richiesta in consegna costituisce motivo di rifiuto facoltativo della consegna, a norma dell'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005 soltanto qualora si tratti di mandato d'arresto europeo c.d. "esecutivo", fondato cioè su un provvedimento estero definitivo di applicazione di una pena o di una misura di sicurezza detentive (Sez. 6, n. 5233 del 02/02/2023, [...], Rv. 284110 - 01). In questo caso, non è, dunque, necessario accertare l'effettivo radicamento nel territorio nazionale del cittadino italiano ai fini della opponibilità del motivo facoltativo di rifiuto della consegna per l'esecuzione in Italia della pena, essendo sufficiente il formale possesso della cittadinanza (Sez. 6, n. 5233 del 02/02/2023, [...], Rv. 284110 - 01). La facoltatività del rifiuto opponibile per il cittadino italiano, diversamente da quanto previsto per il cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea, non è collegata alla condizione di un positivo accertamento di fatto in ordine all'esistenza 5 del suo eventuale "radicamento", in ragione della legittima ed effettiva residenza o dimora nel territorio italiano. Ciò, peraltro, non esclude che la Corte di appello, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso oggetto della sua cognizione, debba valutare di volta in volta la possibilità di opporre, o meno, la condizione ostativa legata al possesso della cittadinanza italiana della persona richiesta in consegna, prendendo in considerazione i molteplici profili legati alla gravità del fatto di reato e delle sue conseguenze sul piano sanzionatorio, alla sua rilevanza e concreta incidenza nell'ambito dei rapporti inter-giurisdizionali di cooperazione a livello Europeo, all'eventuale connotazione di transnazionalità della condotta e al coinvolgimento di vittime, alla natura e alla consistenza delle relazioni affettive, familiari, di lavoro o di altro tipo che ne caratterizzano la richiesta di esecuzione della pena in Italia, o comunque ad altri elementi suscettibili di apprezzamento, sì da giustificare la valorizzazione della garanzia di un effettivo reinserimento sociale della persona condannata all'estero, nella prospettiva legata all'applicazione territoriale del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena (così Sez. 6, n. 5233 del 02/02/2023, [...], non massimata sul punto). L'interesse correlato al perseguimento della finalità rieducativa della pena deve, infatti, essere concretamente bilanciato con l'interesse punitivo dello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso. 5.2. Nei casi di mandato di arresto "processuale", vale a dire emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale nello Stato membro che ha emesso il mandato di arresto europeo, invece, la cittadinanza italiana~ non assume valenza ostativa all'esecuzione della consegna (Sez. 6, n. 38276 del 16/10/2024, [...], non massimata sul punto). La tutela delle esigenze di rieducazione della persona richiesta in consegna è, infatti, assicurata dal meccanismo della consegna condizionata, subordinata alla garanzia d'itije rinvio della persona richiesta in consegna in Italia, all'esito del processo, per scontarvi l'eventuale pena irrogata, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, della I. n. 69 del 2005. L'art. 19, comma 2, della I. n. 69 del 2005, infatti, espressamente sancisce che «Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione». 5.3. Di questi principi non ha fatto buon governo la Corte di appello dì 6 • Catanzaro. Il ricorrente ha, infatti, ha espressamente richiesto, come risulta dal verbale dell'udienza del 4 maggio 2026, «di scontare l'eventuale pena detentiva in Italia», e i giudici di appello, in violazione dell'art. 19, comma 2, della I. n. 69 del 2005, hanno omesso di pronunciare sul punto. 5.4. Questa omissione di pronuncia, tuttavia, non comporta l'annullamento della sentenza impugnata. Posto, infatti, che il ricorrente è cittadino italiano e ha espressamente richiesto l'applicazione della condizione sancita dall'art. 19, comma 2, della I. n. 69 del 2005, mostrandosi in tal modo interessato alla esecuzione eventuale della pena in Italia, questa omissione può essere colmata direttamente dalla Corte di cassazione. Per l'esecuzione della pena in Italia è, infatti, sufficiente per il cittadino italiano il requisito del mero possesso formale della cittadinanza, senza condizioni aggiuntive, e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello, alla stregua delle risultanze del caso di specie, per un nuovo giudizio sarebbe superfluo. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del reato, in tema di mandato d'arresto europeo, la consegna allo Stato richiedente di un cittadino italiano o residente nello Stato è subordinata alla condizione del rinvio in Italia prevista dall'art. 19, lett. c), della I. 22 aprile 2005, n. 69, pertanto la corte d'appello è tenuta a verificare quale sia la nazionalità e la residenza della persona e, in mancanza di un'espressa diversa richiesta dell'interessato, deve subordinare la consegna alla condizione del rinvio in Italia, salvo restando che, qualora tale condizione non sia contenuta nella sentenza della corte d'appello, deve essere apposta dalla Corte di cassazione, anche in difetto di specifica doglianza (Sez. 6, n. 620 del 08/01/2020, [...], Rv. 278120 - 01; Sez. 6, n. 49978 del 28/12/2012, Marti, Rv. 254013; Sez. 6, n. 28236 del 15/07/2010, [...], Rv. 247830). La Corte di cassazione, del resto, pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, (dep. 2018), Matrone, Rv. 271831 - 01). 6. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla subordinazione della consegna alla condizione che il ricorrente sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflitta nei suoi 7 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL ì t4AG 2026 O (7,11.:D7TAR stTpina • confronti, rigettando nel resto il ricorso. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dispone che la consegna venga subordinata alla condizione che il ricorrente sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflitta nei suoi confronti. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.
udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore, avvocato Salvatore Iannone, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha disposto la consegna di CE DU all'autorità giudiziaria tedesca, in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso in data 14 aprile 2026 dal Tribunale distrettuale di Hechingen per plurimi reati di truffa informatica, commessi «anche in forma associativa», in Germania tra il 27 giugno 2024 e il 19 Penale Sent. Sez. 6 Num. 18798 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 22/05/2026 settembre 2024. 2. L'avvocato Salvatore Iannone, difensore dell'imputato, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo tre motivi di ricorso . 2.1. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto l'inosservanza dell'art. 18- bis della legge 22 aprile 2005, n. 69. La Corte di appello, infatti, non avrebbe considerato la possibile sussistenza della giurisdizione italiana sui fatti oggetti di contestazione da parte dell'autorità giudiziaria tedesca e l'interesse dello Stato italiano all'esercizio dell'azione penale per gli stessi. Il mandato di arresto europeo descrive la partecipazione del ricorrente a un «gruppo organizzato a livello internazionale», dedito alla commissione di truffe, che avrebbe operato mediante un call center in Turchia, realizzando le frodi in Germania. ri‘ La natura transazionale del sodalizio criminoso, ad avviso del difensore, renderebbe altamente probabile che segmenti della condotta associativa, quali la pianificazione, il coordinamento o la ricezione di direttive, possano essere stati realizzanti anche in territorio italiano, ove il ricorrente ha fatto rientro e stabilito il proprio domicilio. La Corte di appello, dunque, avrebbe omesso di compiere approfondimenti istruttori per verificare la sussistenza della condizione ostativa alla consegna posta dall'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69. I giudici di appello, peraltro, con ordinanza emessa in data 27 aprile 2026, avrebbero disposto l'acquisizione tramite il Ministero della Giustizia degli atti di indagine relativi al mandato di arresto europeo, per poi decidere in assenza della ricezione degli stessi e senza motivare sul punto. 2.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l'inosservanza dell'art. 19, comma 2, della I. n. 69 del 2005, a causa della omessa apposizione della condizione del rinvio nello Stato per l'esecuzione della pena. Anche se il legislatore ha utilizzato il verbo «può» in questa disposizione, l'apposizione di tale condizione costituisce un obbligo per il giudice italiano, quando ne sussistano i presupposti, in quanto la condizione del rinvio nello Stato italiano costituisce espressione di un principio fondamentale volto a favorire il reinserimento sociale del condannato. 2.3. Con il terzo motivo il difensore ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza e il vizio di omessa motivazione in ordine al radicamento sociale del ricorrente in Italia, che assumerebbe valenza ostativa alla sua consegna. 2 3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 18 maggio 2026, il Procuratore generale, Nicola Lettieri, ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto l'inosservanza dell'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di verificare la sussistenza della giurisdizione italiana sui fatti oggetti di contestazione da parte dell'autorità giudiziaria tedesca. 3. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto si risolve in una censura di violazione di legge non dedotta innanzi alla Corte di appello. La scelta sul motivo facoltativo di rifiuto rappresentato dalla commissione del reato in tutto o in parte nel territorio dello Stato, di cui all'art. 18-bis, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69, è, peraltro, rimessa all'autorità giudiziaria preposta a vagliare l'interesse dello Stato all'esercizio dell'azione penale nei confronti del soggetto destinatario del mandato di arresto il quale in sede di legittimità non può dedurre alcun vizio della decisione in quanto non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale (Sez. F, n. 32379 del 08/08/2024, Jovanovic, Rv. 286876 - 01). Inoltre, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato (ex plurimis: Sez. 6, n. 20539 del 24/05/2022, [...], Rv. 283600 - 01) e nel caso di specie questa prova difetta in radice. 4. Il difensore, con il secondo motivo, ha censurato l'inosservanza dAll'art. 19, comma 2, della I. n. 69 del 2005, in quanto la Corte di appello ha omesso di subordinare l'esecuzione del mandato al rinvio della persona richiesta in consegna in Italia, all'esito del processo, per scontarvi l'eventuale pena applicatagli;
con il terzo motivo il difensore ha eccepito la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza e il vizio di omessa motivazione in ordine al radicamento sociale del ricorrente in Italia, che assumerebbe valenza ostativa alla sua consegna. 3 5. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati. 5.1. L'art. irti 4, punto 6,della decisione quadro 2002/584/GAI prevede uno specifico motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo nell'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo sia stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà e la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno. Ne consegue, secondo questa disposizione, la possibilità, per lo Stato membro richiesto, di opporre il rifiuto facoltativo per il soggetto dimorante, cittadino o residente, senza alcun riferimento alla condizione del "radicamento". La legge italiana di attuazione, la I. 22 aprile 2005, n. 69, nella formulazione originaria prevedeva un motivo di rifiuto obbligatorio solo per il cittadino italiano, senza necessità di accertarne il "radicamento", quand'anche fosse residente all'estero. L'art. 18, comma 1, lett. r), della I. n. 69 del 2005, infatti, sanciva che «se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena...sia eseguita in Italia....». Con la sentenza n. 227 del 2010 la Corte costituzionale è, tuttavia, intervenuta su questa disposizione, "integrandola" con riferimento alla posizione del cittadino di un altro Stato membro UE e ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale «...nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione Europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno». L'endiadi «legittimamente ed effettivamente» è, tuttavia, stata impiegata dalla Corte costituzionale per il solo cittadino di un altro Paese membro dell'Unione Europea, richiedendone il "radicamento", qualora abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva conformemente al diritto interno. Il legislatore è, tuttavia, nuovamente intervenuto sul tema con l'art. 6, comma 5, lett. b), della legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117, che ha introdotto il nuovo art. 18-bis della legge n. 69 del 2005. Questa disposizione si è allineata al tenore letterale del testo della decisione quadro per i cittadini dello Stato membro e si è adeguata, quanto al perimetro soggettivo della garanzia, alla decisione della Corte costituzionale. 4 La nuova formulazione della disposizione ha, infatti, introdotto un motivo di rifiuto facoltativo nell'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo sia stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, «...qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». Questa disposizione, dunque, ha aggiunto al cittadino italiano la posizione del «cittadino UE che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno», utilizzando la medesima espressione impiegata dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza additiva. La condizione della "legittima" ed "effettiva" residenza o dimora è, tuttavia, riferita dal legislatore al solo cittadino di altro Paese membro dell'Unione Europea, non al cittadino italiano. La formulazione dell'art. 18-bis, comma 2, da ultimo, è stata sostituita dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che, confermando la progressiva evoluzione storica della disciplina, ha stabilito che, in caso di mandato di arresto europeo "esecutivo", la corte di appello «...può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». Nell'assetto normativo vigente, dunque, la cittadinanza italiana della persona richiesta in consegna costituisce motivo di rifiuto facoltativo della consegna, a norma dell'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005 soltanto qualora si tratti di mandato d'arresto europeo c.d. "esecutivo", fondato cioè su un provvedimento estero definitivo di applicazione di una pena o di una misura di sicurezza detentive (Sez. 6, n. 5233 del 02/02/2023, [...], Rv. 284110 - 01). In questo caso, non è, dunque, necessario accertare l'effettivo radicamento nel territorio nazionale del cittadino italiano ai fini della opponibilità del motivo facoltativo di rifiuto della consegna per l'esecuzione in Italia della pena, essendo sufficiente il formale possesso della cittadinanza (Sez. 6, n. 5233 del 02/02/2023, [...], Rv. 284110 - 01). La facoltatività del rifiuto opponibile per il cittadino italiano, diversamente da quanto previsto per il cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea, non è collegata alla condizione di un positivo accertamento di fatto in ordine all'esistenza 5 del suo eventuale "radicamento", in ragione della legittima ed effettiva residenza o dimora nel territorio italiano. Ciò, peraltro, non esclude che la Corte di appello, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso oggetto della sua cognizione, debba valutare di volta in volta la possibilità di opporre, o meno, la condizione ostativa legata al possesso della cittadinanza italiana della persona richiesta in consegna, prendendo in considerazione i molteplici profili legati alla gravità del fatto di reato e delle sue conseguenze sul piano sanzionatorio, alla sua rilevanza e concreta incidenza nell'ambito dei rapporti inter-giurisdizionali di cooperazione a livello Europeo, all'eventuale connotazione di transnazionalità della condotta e al coinvolgimento di vittime, alla natura e alla consistenza delle relazioni affettive, familiari, di lavoro o di altro tipo che ne caratterizzano la richiesta di esecuzione della pena in Italia, o comunque ad altri elementi suscettibili di apprezzamento, sì da giustificare la valorizzazione della garanzia di un effettivo reinserimento sociale della persona condannata all'estero, nella prospettiva legata all'applicazione territoriale del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena (così Sez. 6, n. 5233 del 02/02/2023, [...], non massimata sul punto). L'interesse correlato al perseguimento della finalità rieducativa della pena deve, infatti, essere concretamente bilanciato con l'interesse punitivo dello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso. 5.2. Nei casi di mandato di arresto "processuale", vale a dire emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale nello Stato membro che ha emesso il mandato di arresto europeo, invece, la cittadinanza italiana~ non assume valenza ostativa all'esecuzione della consegna (Sez. 6, n. 38276 del 16/10/2024, [...], non massimata sul punto). La tutela delle esigenze di rieducazione della persona richiesta in consegna è, infatti, assicurata dal meccanismo della consegna condizionata, subordinata alla garanzia d'itije rinvio della persona richiesta in consegna in Italia, all'esito del processo, per scontarvi l'eventuale pena irrogata, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, della I. n. 69 del 2005. L'art. 19, comma 2, della I. n. 69 del 2005, infatti, espressamente sancisce che «Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione». 5.3. Di questi principi non ha fatto buon governo la Corte di appello dì 6 • Catanzaro. Il ricorrente ha, infatti, ha espressamente richiesto, come risulta dal verbale dell'udienza del 4 maggio 2026, «di scontare l'eventuale pena detentiva in Italia», e i giudici di appello, in violazione dell'art. 19, comma 2, della I. n. 69 del 2005, hanno omesso di pronunciare sul punto. 5.4. Questa omissione di pronuncia, tuttavia, non comporta l'annullamento della sentenza impugnata. Posto, infatti, che il ricorrente è cittadino italiano e ha espressamente richiesto l'applicazione della condizione sancita dall'art. 19, comma 2, della I. n. 69 del 2005, mostrandosi in tal modo interessato alla esecuzione eventuale della pena in Italia, questa omissione può essere colmata direttamente dalla Corte di cassazione. Per l'esecuzione della pena in Italia è, infatti, sufficiente per il cittadino italiano il requisito del mero possesso formale della cittadinanza, senza condizioni aggiuntive, e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello, alla stregua delle risultanze del caso di specie, per un nuovo giudizio sarebbe superfluo. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del reato, in tema di mandato d'arresto europeo, la consegna allo Stato richiedente di un cittadino italiano o residente nello Stato è subordinata alla condizione del rinvio in Italia prevista dall'art. 19, lett. c), della I. 22 aprile 2005, n. 69, pertanto la corte d'appello è tenuta a verificare quale sia la nazionalità e la residenza della persona e, in mancanza di un'espressa diversa richiesta dell'interessato, deve subordinare la consegna alla condizione del rinvio in Italia, salvo restando che, qualora tale condizione non sia contenuta nella sentenza della corte d'appello, deve essere apposta dalla Corte di cassazione, anche in difetto di specifica doglianza (Sez. 6, n. 620 del 08/01/2020, [...], Rv. 278120 - 01; Sez. 6, n. 49978 del 28/12/2012, Marti, Rv. 254013; Sez. 6, n. 28236 del 15/07/2010, [...], Rv. 247830). La Corte di cassazione, del resto, pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, (dep. 2018), Matrone, Rv. 271831 - 01). 6. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla subordinazione della consegna alla condizione che il ricorrente sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflitta nei suoi 7 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL ì t4AG 2026 O (7,11.:D7TAR stTpina • confronti, rigettando nel resto il ricorso. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dispone che la consegna venga subordinata alla condizione che il ricorrente sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflitta nei suoi confronti. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.