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Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 14220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14220 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA • Sul ricorso proposto da: CA RU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 10/09/2025 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Paolo Maria Federico Candida, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/09/2025, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 03/05/2024, dal Tribunale di Alessandria, con la quale CA RU era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato continuato di cui 2 d.Ig. n. 74 del 2000, come meglio specificato in rubrica, a lui ascritto in qualità amministratore unico pro tempore della EMAIL s.r.l. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14220 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 17/02/2026 • 2. Ricorre per cassazione il CA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo correggersi il nome dell'imputato (erroneamente riportato in sentenza) e deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità. Si censura la valutazione delle dichiarazioni dell'operante, l'impropria enfatizzazione della mancanza di prove del pagamento delle fatture indicate nelle dichiarazioni (circostanza che si risolveva in una impropria inversione degli oneri probatori), nonchè la mancata considerazione del fatto che l'emittente, di nazionalità nigeriana, era titolare di una ditta individuale con sede a Vercelli. La difesa deduce inoltre l'inutilizzabilità del processo verbale di constatazione nella parte relativa alle dichiarazioni dell'emittente, assunte senza le garanzie difensive, e la mancata considerazione dell'ipotesi alternativa secondo cui il soggetto nigeriano poteva aver effettivamente svolto attività di volantinaggio nel trimestre di permanenza in Italia (nell'ambito degli anni interessati dalle fatture). 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità del verbale di constatazione, nella parte relativa alle dichiarazioni dell'emittente. 2.3. Violazione di legge con riferimento alla pena irrogata. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenuta la manifesta infondatezza dei motivi anche quanto al verbale di constatazione, acquisito integralmente sull'accordo delle parti e comunque utilizzabile nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore replica al P.G. insistendo sui difetti motivazionali già dedotti in ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le censure veicolate con il primo motivo si risolvono nella rinnovata prospettazione di una lettura diversa e più favorevole delle risultanze acquisite, senza alcuna effettiva confutazione delle argomentazioni concordemente svolte dai giudici di primo e di secondo grado (da valutare congiuntamente, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme"). La Corte d'Appello ha confermato la condanna del CA per il reato continuato di dichiarazione fraudolenta posta in essere, con riferimento agli anni di imposta 2015/2017, utilizzando fatture provenienti dalla ditta individuale di un soggetto nigeriano che, nel corso della verifica fiscale a carico del ricorrente, non solo aveva chiarito di aver svolto attività di volantinaggio (cui si riferivano le 2 fatture) solo fino al 2011, ma aveva altresì precisato di essersi trovato nel Paese di origine, durante il triennio di interesse (ad eccezione di un trimestre). Accanto a tale compendio dichiarativo, di intuitiva rilevanza, la Corte territoriale ha valorizzato anche l'assoluta assenza di elementi idonei a comprovare che le prestazioni oggetto delle fatture fossero state realmente eseguite, e che a fronte di tali adempimenti la società del CA avesse effettivamente versato i corrispettivi portati dalle fatture (cfr. pag. 3). A tale ultimo proposito, la Corte d'Appello ha disatteso i rilievi svolti dalla difesa su una pretesa inversione dell'onere della prova, chiarendo che doveva piuttosto farsi riferimento al principio della vicinanza della prova, dal momento che per la società del ricorrente sarebbe stato del tutto agevole offrire la dimostrazione dell'effettività delle prestazioni e del regolare versamento di quanto previsto dalle fatture. A fronte di tali linee argomentative, la difesa ha reiterato censure già motivatamente disattese dalla Corte territoriale, prospettando - del tutto inammissibilmente, in questa sede - ricostruzioni fattuali in palese contrasto con le risultanze acquisite, e riproponendo tesi (quale la pretesa inversione dell'onere della prova) del tutto prive di consistenza, avuto riguardo all'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. 'vicinanza della prova', può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01). 3. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi con riferimento alle censure, peraltro anche reiterative, concernenti l'utilizzabilità del processo verbale di constatazione, contenenti le dichiarazioni del soggetto nigeriano già richiamate in precedenza. Sul punto, meritano piena condivisione le argomentazioni svolte nella requisitoria del Procuratore Generale, secondo cui - anche a voler in ipotesi prescindere dall'intervenuta acquisizione del predetto verbale, nella sua interezza, sull'accordo delle parti, e anche a voler immaginare che il dichiarante avesse in quella sede reso dichiarazioni autoaccusatorie - deve trovare applicazione l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all'art. 63, comma 3 20 hin, 2026 VARIO 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante» (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807 - 01). 4. Anche le residue censure sono inammissibili. La difesa lamenta l'applicazione della pena in misura superiore al minimo edittale, l'erroneo bilanciamento delle attenuanti generiche, e l'eccessività delle pene accessorie: censure del tutto distoniche rispetto al contenuto della sentenza impugnata, la quale ha chiarito che al CA era stata applicata la pena principale nel minimo, oltre a quelle accessorie obbligatorie, ed erano state concesse le attenuanti generiche nella massima estensione: precisando altresì che la mancata applicazione dell'aumento per uno dei reati satellite non era emendabile, per difetto di impugnazione da parte del P.M. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Per effetto della mancata instaurazione del rapporto processuale, conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, non può farsi luogo alla richiesta correzione dell'errore materiale relativo al nome di battesimo del CA: correzione che, se del caso, potrà essere sollecitata alla Corte di Appello di Torino.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 febbraio 2026
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Paolo Maria Federico Candida, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/09/2025, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 03/05/2024, dal Tribunale di Alessandria, con la quale CA RU era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato continuato di cui 2 d.Ig. n. 74 del 2000, come meglio specificato in rubrica, a lui ascritto in qualità amministratore unico pro tempore della EMAIL s.r.l. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14220 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 17/02/2026 • 2. Ricorre per cassazione il CA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo correggersi il nome dell'imputato (erroneamente riportato in sentenza) e deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità. Si censura la valutazione delle dichiarazioni dell'operante, l'impropria enfatizzazione della mancanza di prove del pagamento delle fatture indicate nelle dichiarazioni (circostanza che si risolveva in una impropria inversione degli oneri probatori), nonchè la mancata considerazione del fatto che l'emittente, di nazionalità nigeriana, era titolare di una ditta individuale con sede a Vercelli. La difesa deduce inoltre l'inutilizzabilità del processo verbale di constatazione nella parte relativa alle dichiarazioni dell'emittente, assunte senza le garanzie difensive, e la mancata considerazione dell'ipotesi alternativa secondo cui il soggetto nigeriano poteva aver effettivamente svolto attività di volantinaggio nel trimestre di permanenza in Italia (nell'ambito degli anni interessati dalle fatture). 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità del verbale di constatazione, nella parte relativa alle dichiarazioni dell'emittente. 2.3. Violazione di legge con riferimento alla pena irrogata. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenuta la manifesta infondatezza dei motivi anche quanto al verbale di constatazione, acquisito integralmente sull'accordo delle parti e comunque utilizzabile nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore replica al P.G. insistendo sui difetti motivazionali già dedotti in ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le censure veicolate con il primo motivo si risolvono nella rinnovata prospettazione di una lettura diversa e più favorevole delle risultanze acquisite, senza alcuna effettiva confutazione delle argomentazioni concordemente svolte dai giudici di primo e di secondo grado (da valutare congiuntamente, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme"). La Corte d'Appello ha confermato la condanna del CA per il reato continuato di dichiarazione fraudolenta posta in essere, con riferimento agli anni di imposta 2015/2017, utilizzando fatture provenienti dalla ditta individuale di un soggetto nigeriano che, nel corso della verifica fiscale a carico del ricorrente, non solo aveva chiarito di aver svolto attività di volantinaggio (cui si riferivano le 2 fatture) solo fino al 2011, ma aveva altresì precisato di essersi trovato nel Paese di origine, durante il triennio di interesse (ad eccezione di un trimestre). Accanto a tale compendio dichiarativo, di intuitiva rilevanza, la Corte territoriale ha valorizzato anche l'assoluta assenza di elementi idonei a comprovare che le prestazioni oggetto delle fatture fossero state realmente eseguite, e che a fronte di tali adempimenti la società del CA avesse effettivamente versato i corrispettivi portati dalle fatture (cfr. pag. 3). A tale ultimo proposito, la Corte d'Appello ha disatteso i rilievi svolti dalla difesa su una pretesa inversione dell'onere della prova, chiarendo che doveva piuttosto farsi riferimento al principio della vicinanza della prova, dal momento che per la società del ricorrente sarebbe stato del tutto agevole offrire la dimostrazione dell'effettività delle prestazioni e del regolare versamento di quanto previsto dalle fatture. A fronte di tali linee argomentative, la difesa ha reiterato censure già motivatamente disattese dalla Corte territoriale, prospettando - del tutto inammissibilmente, in questa sede - ricostruzioni fattuali in palese contrasto con le risultanze acquisite, e riproponendo tesi (quale la pretesa inversione dell'onere della prova) del tutto prive di consistenza, avuto riguardo all'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. 'vicinanza della prova', può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01). 3. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi con riferimento alle censure, peraltro anche reiterative, concernenti l'utilizzabilità del processo verbale di constatazione, contenenti le dichiarazioni del soggetto nigeriano già richiamate in precedenza. Sul punto, meritano piena condivisione le argomentazioni svolte nella requisitoria del Procuratore Generale, secondo cui - anche a voler in ipotesi prescindere dall'intervenuta acquisizione del predetto verbale, nella sua interezza, sull'accordo delle parti, e anche a voler immaginare che il dichiarante avesse in quella sede reso dichiarazioni autoaccusatorie - deve trovare applicazione l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all'art. 63, comma 3 20 hin, 2026 VARIO 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante» (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807 - 01). 4. Anche le residue censure sono inammissibili. La difesa lamenta l'applicazione della pena in misura superiore al minimo edittale, l'erroneo bilanciamento delle attenuanti generiche, e l'eccessività delle pene accessorie: censure del tutto distoniche rispetto al contenuto della sentenza impugnata, la quale ha chiarito che al CA era stata applicata la pena principale nel minimo, oltre a quelle accessorie obbligatorie, ed erano state concesse le attenuanti generiche nella massima estensione: precisando altresì che la mancata applicazione dell'aumento per uno dei reati satellite non era emendabile, per difetto di impugnazione da parte del P.M. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Per effetto della mancata instaurazione del rapporto processuale, conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, non può farsi luogo alla richiesta correzione dell'errore materiale relativo al nome di battesimo del CA: correzione che, se del caso, potrà essere sollecitata alla Corte di Appello di Torino.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 febbraio 2026