Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 14220
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Sentenza 20 aprile 2026

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    Errore materiale nel nome

    La richiesta di correzione dell'errore materiale relativo al nome di battesimo del ricorrente non può essere accolta in questa sede, essendo necessario instaurare il rapporto processuale che non è avvenuto a causa della declaratoria di inammissibilità del ricorso. Tale correzione potrà essere sollecitata alla Corte di Appello di Torino.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione

    Le censure si risolvono nella rinnovata prospettazione di una lettura diversa delle risultanze acquisite, senza confutazione delle argomentazioni dei giudici di primo e secondo grado. La Corte d'Appello ha valorizzato le dichiarazioni dell'emittente delle fatture e l'assenza di prove dell'effettività delle prestazioni e dei pagamenti, applicando il principio della vicinanza della prova. La difesa ha reiterato censure già disattese e prospettato ricostruzioni fattuali in contrasto con le risultanze.

  • Rigettato
    Utilizzabilità del verbale di constatazione

    Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da persona non indagata, anche se autoindizianti, sono utilizzabili contro terzi, poiché la garanzia di cui all'art. 63 c.p.p. tutela solo il dichiarante. L'acquisizione del verbale è avvenuta sull'accordo delle parti.

  • Rigettato
    Violazione di legge con riferimento alla pena irrogata

    Le censure sono distoniche rispetto alla sentenza impugnata, la quale ha chiarito che la pena principale era stata applicata nel minimo, le attenuanti generiche concesse nella massima estensione e le pene accessorie erano obbligatorie. La mancata applicazione dell'aumento per un reato satellite non era emendabile per difetto di impugnazione del P.M.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 14220
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14220
    Data del deposito : 20 aprile 2026

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