Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2025, n. 32516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32516 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Composta da
IC BO
AF GI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NG AL AN NC TI
PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente -
PA LI
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32516/2025 Roma, li, 01/10/2025
Sent. n. sez. 2241/2025 CC-27/06/2025 R.G.N. 14813/2025
Firmato Da: PA LI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 226e881141ae57d-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: IC BO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 741e9f61414c53be
AF TA, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona del 9/4/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 9.4.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha rigettato l'appello proposto da TA YE avverso l'ordinanza del 9.1.2025 del Magistrato di Sorveglianza di Macerata, che ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del condannato e ha confermato la misura di sicurezza dell'espulsione disposta con la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Macerata in data 8.7.2020. L'appello si fondava sul fatto che il condannato ha una sorella in Italia disposta ad ospitarlo, non ha a carico altre condanne e in carcere ha salvato la vita a un detenuto che aveva tentato il suicidio. Ciò premesso, l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza rileva che la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Macerata ha condannato YE a due anni di reclusione per una ricettazione commessa nel 2020 e che l'istante ha precedenti sin dal 1999 per reati contro il patrimonio, contro la persona e contro pubblici ufficiali. Durante la detenzione è stato espulso a titolo di sanzione alternativa e nel relativo giudizio di opposizione è stata rilevata la non rispondenza al vero delle circostanze della sua convivenza con una sorella avente cittadinanza italiana e della presenza in Italia delle figlie, che invece sono rientrate in Marocco con la madre da circa quattro anni, non rilevando che YE poi abbia iniziato la coabitazione con la sorella dopo la scarcerazione per fine pena avvenuta il 17.3.2025. Il Tribunale dà atto che il condannato non ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno, che non consta abbia lavorato in tempi recenti, che la relazione di sintesi riferisce di ben tre sanzioni disciplinari in carcere per fatti commessi nel corso del 2024, che indulga a una certa minimizzazione dei reati commessi unita a una strumentalizzazione della sua pretesa condizione di persona con dipendenza da alcol e droga. Le Forze dell'ordine riferiscono che, oltre ai fatti per cui è stato già condannato,
risultano ulteriori numerose condanne a suo carico per reati contro la persona e contro il patrimonio, commessi adottando nel tempo ben cinque alias, nonché numerose denunce per reati commessi fino al 2023, data dell'ingresso in carcere. Il Tribunale, quindi, rileva che si tratti di soggetto che durante tutta la sua permanenza in Italia ha delinquito, ha declinato false generalità, ha tenuto condotte violente, ha dimostrato l'incapacità di rispettare le regole del carcere, ha frequentato pluripregiudicati, non ha approfittato del permesso di soggiorno per darsi uno stile di vita consono e integrarsi: di conseguenza, si tratta, con tutta evidenza, di un soggetto pericoloso. Quanto, infine, allo stato di salute dedotto, si tratta di condizione che non comporta alcuna situazione rilevante ai sensi dell'art. 19 del t.u. imm., giacché dalla documentazione prodotta dall'interessato risulta che si tratti di invalidità del 67%.
2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando un unico motivo, con il quale deduce l'errata applicazione della normativa sulla misura di sicurezza. Il ricorso lamenta che il Tribunale non ha proceduto a una valutazione globale della situazione del condannato, il quale vive da molto tempo in Italia e non ha più nessun legame con il paese di origine. Di conseguenza, se espulso e rimpatriato in Marocco, il ricorrente si troverebbe in condizioni tali da non poter fruire dei diritti fondamentali: non ha più nessun parente nel suo Paese d'origine, non ha possibilità di lavorare e non dispone di mezzi di sostentamento. Egli ha vissuto in Italia sin dall'età di cinque anni, ha frequentato le scuole italiane e parla la nostra lingua;
inoltre, le sorelle, cittadine italiane, hanno manifestato la volontà di ospitarlo al termine della carcerazione. Queste circostanze non sono state vagliate dai giudici di sorveglianza, i quali non hanno tenuto conto del divieto di espulsione contemplato dall'art 19, comma 2), lett. c), T.U. Imm., che riguarda gli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado di nazionalità italiana. Per il ricorrente, l'Italia rappresenta la naturale collocazione sociale e culturale;
di contro, egli non ha alcuna possibilità di integrarsi nel Paese d'origine. Pertanto, nel bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti coinvolti nella vicenda, il diritto al ricongiungimento familiare avrebbe dovuto essere integrato con la valutazione anche del diritto, previsto dall'art. 2 Cost., di svolgere la personalità come singolo e nelle formazioni sociali nel luogo in cui il condannato ha vissuto per la gran parte della sua esistenza. Nel caso di specie, è stato violato anche il divieto di espulsione dei cittadini stranieri con patologie, che per il ricorrente risultavano dalla documentazione Inps prodotta, la quale dà atto di una condizione di incompatibilità con il rimpatrio nel Paese d'origine, che non gli può garantire le cure offerte dall'Italia.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 22.5.2025, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che denuncia la erronea applicazione della disciplina della misura di sicurezza dell'espulsione, è infondato.
1. La motivazione dell'ordinanza impugnata è innanzitutto congrua quando rileva - in relazione alla doglianza di violazione dell'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 - che la convivenza di YE con la sorella residente in Italia ha avuto inizio solo dopo la sua scarcerazione e che, quindi, è da considerarsi sostanzialmente strumentale. La circostanza che una sorella del ricorrente viva in Italia, pertanto, non vale in alcun modo a dimostrare che il ricorrente sia radicato nel nostro Paese e che la sua espulsione
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Firmato Da: PA LI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 226e881141ae57d- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: IC BO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 741e9f61414c53be
possa pregiudicare il mantenimento dei rapporti con la sua familiare. Infatti, in tema di espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione, ricorre la causa ostativa della convivenza con un parente entro il secondo grado di nazionalità italiana solo qualora sussista un rapporto di coabitazione che tragga titolo dal suddetto vincolo di parentela, di cui sia accertata l'effettività secondo indici di apprezzabilità esterna (Sez. 1, n. 15114 del 26/2/2021, Kinani, Rv. 280904-01). Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale di Sorveglianza su questo punto è adeguata perché ha tenuto conto della effettività dei vincoli familiari dell'interessato. L'ordinanza impugnata dà atto, non solo che la coabitazione con la sorella è cominciata meno di un mese prima, ma anche che le figlie di YE e la loro madre sono ormai rientrate in Marocco da circa quattro anni. Di conseguenza, nessun indice di un suo effettivo, e soprattutto regolare, inserimento sociale in Italia è disponibile e vale a contrastare la ragionevole e nient'affatto illogica conclusione secondo cui il ricorrente non era radicato nel mostro Paese. In nessun modo, dunque, può ritenersi che la sua espulsione costituisca un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della sua vita familiare, tenuto conto del limitato livello di integrazione nel consorzio sociale (compromesso, viceversa, dalla sua stabile dedizione al delitto, che lo ha privato anche del titolo di soggiorno) e, correlativamente, del fatto che non sussistano effettive esigenze di salvaguardia delle relazioni private e familiari dell'interessato in Italia. Quanto appena considerato rende privo di rilievo anche l'argomento difensivo secondo cui avrebbe dovuto tenersi conto che il ricorrente è sostanzialmente cresciuto in Italia e non ha parenti o mezzi di sostentamento in Marocco, suo paese d'origine. Per quanto accertato, YE, in realtà, nemmeno in Italia ha congiunti, oltre alla sorella, e mezzi di sostentamento, tanto è vero che ricorre continuamente al crimine per procurarseli.
2. Quanto, in secondo luogo, alle condizioni di salute del condannato, il ricorso è generico e non contiene alcun elemento di valutazione su natura e gravità della patologia, a fronte dell'ordinanza impugnata che ha già disatteso la doglianza. Il Tribunale di Sorveglianza ha dato atto che allo straniero sia stata riconosciuta una invalidità del 67%, esito di un incidente stradale, che non integra alcuna situazione rilevante ai sensi dell'art. d.lgs. n. 286 del 1998. Il ricorso conferma sostanzialmente tale dato, ma non offre alcun elemento atto a comprovare che si tratti di patologia tale da comportare, ove il provvedimento di espulsione sia eseguito, un irreparabile pregiudizio per la salute dell'individuo (secondo le indicazioni fornite da Corte cost. n. 252 del 2001). In difetto di elementi di tale valenza, pertanto, i giudici non avevano alcun onere di attivare eventualmente i propri poteri istruttori per verificare in concreto se e di quali possibilità di cure venisse privato lo straniero per effetto dell'esecuzione dell'espulsione e se, quindi, l'espulsione stessa fosse suscettibile di ledere il nucleo irriducibile del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost. (si vedano, in proposito, Sez. 1, n. 16383 del 15/3/2019, Mlouki, Rv. 275245-01; Sez. 1, n. 38041 del 26/5/2017, Mokaadi, Rv. 270975-01). Ciò vuol dire che anche la decisione di disattendere qualsivoglia doglianza relativa allo stato di salute del condannato non ha integrato alcuna violazione di legge.
3. Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
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Firmato Da: PA LI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 226e881141ae57d- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: IC BO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 741e9f61414c53be
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 27/06/2025
PA LI Il Consigliere estensore
Il Presidente
IC BO
Firmato Da: PA LI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 226e881141ae57d- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: IC BO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 741e9f61414c53be